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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 dicembre 2022

Cassazione n. 13263/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ort,Lio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] a verso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza con cui il locale tribunale a ritenuto l'imputato responsabile virgola in concorso con altri, dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

2. Solleva due motivi con cui deduce:

2.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per l'omessa traduzione della sentenza di primo grado in lingua accessibile all'imputato.

Con tale motivo, si impugna altresì l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2.2. Erronea valutazione del certificato del casellario giudiziale aggiornato e prodotto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Procuratore generale e conseguenti illogicità e/o contraddittorietà della motivazione sulla valutazione dell'entità della pena e dell'invocata concessione del beneficio della non menzione.

3. In data 21 novembre 2111 2022 è pervenuta, a sostegno del ricorso, memoria scritte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA].

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e al beneficio della non menzione.

5. Il ricorso è fondato unicamente con riguardo al secondo motivo, dovendo essere rigettato nel resto.

Il primo motivo è infondato.

Costituisce principio consolidato quello secondo il quale la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotto non configura un'ipotesi di nullità, conseguendone unicamente l'effetto del mancato decorso dei termini di impugnazione, poiché la traduzione integra una condizione di "efficacia" e non di "validità" dell'atto (Sez. 5, n. 22065 del 06/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279447-01; Sez. 5, n. 10993 del 05/12/2019, dep.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278883 - 01; Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277775 - 01; Sez. 3, n. 3859 del 18/11/2015, Omaruyi, Rv. 266086 - 01).

Il diritto alla traduzione può e deve essere tutelato attraverso lo strumento di cui all'art. 175 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 22465 del 28/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283407 - 01).

Nel caso in esame, non vi è stata alcuna tempestiva richiesta di restituzione nel termine per impugnare, essendo stata, diversamente, sollevata eccezione di nullità della sentenza di primo grado per mancata traduzione.

Di qui l'infondatezza del motivo.Il secondo motivo è meritevole di accoglimento, in quanto il certificato del Casellario giudiziale intestato all'odierno imputato non riporta alcuna annotazione.

6. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed al beneficio della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed al beneficio della non menzione e rinvia per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte d'appello di Torino irigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ort,Lio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] a verso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza con cui il locale tribunale a ritenuto l'imputato responsabile virgola in concorso con altri, dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Solleva due motivi con cui deduce: 2.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per l'omessa traduzione della sentenza di primo grado in lingua accessibile all'imputato. Con tale motivo, si impugna altresì l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.2. Erronea valutazione del certificato del casellario giudiziale aggiornato e prodotto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Procuratore generale e conseguenti illogicità e/o contraddittorietà della motivazione sulla valutazione dell'entità della pena e dell'invocata concessione del beneficio della non menzione. 3. In data 21 novembre 2111 2022 è pervenuta, a sostegno del ricorso, memoria scritte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e al beneficio della non menzione. 5. Il ricorso è fondato unicamente con riguardo al secondo motivo, dovendo essere rigettato nel resto. Il primo motivo è infondato. Costituisce principio consolidato quello secondo il quale la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotto non configura un'ipotesi di nullità, conseguendone unicamente l'effetto del mancato decorso dei termini di impugnazione, poiché la traduzione integra una condizione di "efficacia" e non di "validità" dell'atto (Sez. 5, n. 22065 del 06/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279447-01; Sez. 5, n. 10993 del 05/12/2019, dep.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278883 - 01; Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277775 - 01; Sez. 3, n. 3859 del 18/11/2015, Omaruyi, Rv. 266086 - 01). Il diritto alla traduzione può e deve essere tutelato attraverso lo strumento di cui all'art. 175 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 22465 del 28/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283407 - 01). Nel caso in esame, non vi è stata alcuna tempestiva richiesta di restituzione nel termine per impugnare, essendo stata, diversamente, sollevata eccezione di nullità della sentenza di primo grado per mancata traduzione. Di qui l'infondatezza del motivo.Il secondo motivo è meritevole di accoglimento, in quanto il certificato del Casellario giudiziale intestato all'odierno imputato non riporta alcuna annotazione. 6. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed al beneficio della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed al beneficio della non menzione e rinvia per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte d'appello di Torino irigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consigliere
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