CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 09139/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 23886-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 298/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 23886 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- R.G. 23886/2020 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] non tenuto a versare i contributi previdenziali richiesti dall'[OSCURATO:PERSONA] per il periodo 1994/1996, per intervenuta prescrizione quinquennale; la Corte territoriale ha provveduto alla regolamentazione delle spese di lite, compensando le stesse per il doppio grado di giudizio, in considerazione dell'oggettiva complessità della materia, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] domanda la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 92, co.1, cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello compensato integralmente spese e competenze del doppio grado di merito sebbene avesse integralmente accolto l'appello; il motivo è infondato in base al consolidato principio di diritto, espresso da questa Corte, in base al quale "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione" ([OSCURATO:PERSONA].n.11423 del 2016, cfr., altresì, Cass. n. 6259 del 2014); in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 2 dicembre 2021 r