Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45672/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 28 settembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Perugia del 3 dicembre 2018 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di ricettazione di svariati capi di abbigliamento, oggetti di elettronica e bigiotteria.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, prospetta deduzioni generiche che non si coniugano all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono ed è, comunque, finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito.

In particolare, a pagina 3, la Corte territoriale ha sottolineato come la prova del rapporto di diretta disponibilità tra l'imputato e i beni di provenienza delittuosa, si potesse ricavare non solo dalle deposizioni testimoniali e dal rinvenimento dei beni nella sua camera da letto, ma anche dall'assenza di una spiegazione alternativa, verosimile ed esauriente da parte dell'imputato, data anche la quantità e diversità dei beni rinvenuti nella sua stanza da letto e nell'autorimessa.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 15 novembre 2022 Il Consigliere Estensore , [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 28 settembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Perugia del 3 dicembre 2018 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di ricettazione di svariati capi di abbigliamento, oggetti di elettronica e bigiotteria. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, prospetta deduzioni generiche che non si coniugano all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono ed è, comunque, finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito. In particolare, a pagina 3, la Corte territoriale ha sottolineato come la prova del rapporto di diretta disponibilità tra l'imputato e i beni di provenienza delittuosa, si potesse ricavare non solo dalle deposizioni testimoniali e dal rinvenimento dei beni nella sua camera da letto, ma anche dall'assenza di una spiegazione alternativa, verosimile ed esauriente da parte dell'imputato, data anche la quantità e diversità dei beni rinvenuti nella sua stanza da letto e nell'autorimessa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 Il Consigliere Estensore , [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45672/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris