CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20664/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/7/2020 della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi la sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. ha riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], del 27 giugno 2016, dichiarativa dell'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati, affermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di truffa aggravata e Cír. detenzione illegale di armi, aggravati dalla recidiva specifica reiterata, infraquinquennale. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, la violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., avendo la Corte violato l'obbligo della rinnovazione istruttoria quanto all'omessa citazione del perito nominato nel giudizio di primo grado, per l'esame sul profilo della capacità di intendere e volere dell'imputato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione quanto all'omessa valutazione della capacità di intendere e volere dell'imputato. 2.2. Con il terzo motivo il ricorrente, limitandosi a riportare il titolo del motivo, indica la declaratoria di prescrizione del reato. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: la nullità dedotta dal ricorrente si correla al profilo della necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in grado di appello ai sensi dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., situazione processuale che nel caso di specie non ricorreva. Infatti, il giudizio di primo grado si è concluso con la (erronea) declaratoria di prescrizione dei reati contestati all'imputato, senza peraltro che si fosse proceduto a specifici atti di istruzione dibattimentale; trova applicazione in tale ipotesi non già la norma indicata dal ricorrente, ma quella dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen. (a mente della quale «quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito»). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale disciplina, procedendo a svolgere l'istruttoria dibattimentale mediante l'escussione dei testimoni indicati dalla parte appellante e l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese, per taluni di essi, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. Per altro verso, dall'esame degli atti processuali emerge che nel giudizio di primo grado nessuna attività istruttoria era stata svolta in relazione al dedotto profilo della capacità di intendere e volere dell'imputato, se non quella della nomina di un perito, senza che l'attività peritale fosse stata conclusa; né in grado di appello la difesa ha formulato richieste di prova in tal senso. 1.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono entrambi affetti da palese genericità, senza alcuno specifico richiamo ad atti e circostanze in grado di sostenere la rilevanza e decisività del richiamato profilo dell'imputabilità, al pari della labiale deduzione riguardante la prescrizione dei reati contestati. Come correttamente rilevato dai giudici d'appello, per effetto della contestata e ritenuta recidiva reiterata, per nessuno dei reati per cui si è proceduto al momento della decisione impugnata era decorso il termine massimo di prescrizione, calcolato altresì il periodo di sospensione del corso della prescrizione pari a tre mesi e 13 giorni (atteso che, per il meno grave delitto di truffa aggravata, il termine massimo è maturato il 5 ottobre 2020). 2. All' inammissibilità del ricorso - che impedisce di rilevare in questa sede la prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza in grado di appello: Sez. Unite, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. Unite, n. 23428 del 22/03/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231164 - 0; Sez. Unite, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266 - 0) - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i