CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27203/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato posto che la Corte di appello di Catanzaro, come si evince dal certificato del casellario giudiziale, è l'ultimo giudice ad avere emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen. Spetta, infatti, al giudice di appello, e non a quello di primo grado, la competenza a provvedere quale giudice dell'esecuzione quando la sentenza di appello abbia mutato la qualificazione giuridica del fatto, nella specie sussumendolo nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d. P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 1, n. 26692 del 23/05/2013, Rv. 256047 - 01; Sez. 1, n. 18850 del 25/05/2020 Rv. 279330 - 01). 2. Ritenuto che il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato ponendo una questione di illegalità della pena legata all'omessa applicazione dell'attenuante della minore età di cui, invero, non vi è traccia nella sentenza allegata al ricorso e che comunque non poteva, neanche astrattamente, assumere rilievo in sede cognitiva posto che il Morrone ha commesso il reato per cui è intervenuta condanna nel 2009, quando cioè aveva un'età superiore a diciotto anni, per essere nato nel 1988. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del La ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 ma