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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32116/2026

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il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]itenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio dimotivazione in ordine alla richiesta di contenimento della pena, è inammissibilein quanto la graduazione della pena, anche con riguardo agli aumenti e allediminuzioni derivanti dal riconoscimento di circostanze aggravanti e attenuanti,rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita nel rispetto deicriteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che èinammissibile la censura volta a sollecitare una nuova valutazione della congruitàdel trattamento sanzionatorio, salvo che la relativa determinazione sia frutto diarbitrio o sorretta da motivazione manifestamente illogica (Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01); evenienza che, nel caso inesame, non ricorre avendo la Corte di appello motivato in modo logico egiuridicamente corretto il diniego della riduzione della pena, evidenziando che larilevanza dei permanenti effetti lesivi subiti dalla persona offesa non consentivaulteriori mitigazioni del trattamento sanzionatorio;Ritenuto, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, dovrannoomettersi le generalità e gli altri dati identificativi, secondo quanto imposto dallalegge a norma dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]itenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio dimotivazione in ordine alla richiesta di contenimento della pena, è inammissibilein quanto la graduazione della pena, anche con riguardo agli aumenti e allediminuzioni derivanti dal riconoscimento di circostanze aggravanti e attenuanti,rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita nel rispetto deicriteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che èinammissibile la censura volta a sollecitare una nuova valutazione della congruitàdel trattamento sanzionatorio, salvo che la relativa determinazione sia frutto diarbitrio o sorretta da motivazione manifestamente illogica (Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01); evenienza che, nel caso inesame, non ricorre avendo la Corte di appello motivato in modo logico egiuridicamente corretto il diniego della riduzione della pena, evidenziando che larilevanza dei permanenti effetti lesivi subiti dalla persona offesa non consentivaulteriori mitigazioni del trattamento sanzionatorio;Ritenuto, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, dovrannoomettersi le generalità e gli altri dati identificativi, secondo quanto imposto dallalegge a norma dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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