Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:369
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62003CJ0333_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-333/03,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee , rappresentata dalla sig.ra M.-J. Jonczy, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo , rappresentato dal sig. S. Schreiner, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 201, pag. 88), ovvero, in ogni caso, non avendo comunicato le suddette disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai sigg. A. Rosas, facente funzione di presidente della Terza Sezione, R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
vista la decisione adottata, dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 30 luglio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto alla Corte, ai sensi dell’art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE, che modifica la direttiva 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 201, pag. 88; in prosieguo: la «direttiva»), ovvero, in ogni caso, non avendo comunicato le suddette disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva.
Ambito normativo e fase precontenziosa del procedimento
2. L’art. 2 della direttiva recita:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano entro il 17 luglio 2001 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva (…).
2. Quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.
[OSCURATO:PERSONA] membri informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA] circa i provvedimenti adottati in applicazione della presente direttiva».
3. La direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE (GU L 61, pag. 26), è stata abrogata dalla direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16). Ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2001/23, la direttiva 77/187, come modificata, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli [OSCURATO:PERSONA] membri relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato I, parte B, della direttiva 2001/23. L’allegato I, parte B, fissa il termine per la trasposizione della direttiva al 17 luglio 2001.
4. Non avendo ricevuto notifica dei provvedimenti nazionali di trasposizione della direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE. La stessa, dopo aver invitato il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo a presentare le proprie osservazioni, ha emesso, in data 3 aprile 2003, un parere motivato intimando a tale Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.
5. Dato che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non ha risposto a tale parere, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
6. [OSCURATO:PERSONA] constata che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva o, in ogni caso, non li ha comunicati, venendo così meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della suddetta direttiva.
7. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo fa valere che il disegno di legge n. 4896 recante disciplina del mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, diretto a trasporre la direttiva, era stato depositato il 27 dicembre 2001 presso la Camera dei Deputati. In seguito a due pareri emessi dal Consiglio di Stato nel maggio e nel luglio 2003, la commissione del lavoro e dell’occupazione della Camera dei Deputati avrebbe deciso, il 7 luglio 2003, di apportare taluni emendamenti al testo del disegno di legge. Tali emendamenti sarebbero stati approvati dal Conseil de gouvernement (Consiglio dei Ministri) in data 18 luglio 2003 e trasmessi al Consiglio di Stato e alla Camera dei Deputati. [OSCURATO:PERSONA] riunione del 7 luglio 2003 la suddetta commissione avrebbe deciso di mettere il disegno di legge all’ordine del giorno della Camera dei Deputati perché la legge potesse essere votata fin dall’ottobre 2003.
Giudizio della Corte
8. Da una giurisprudenza costante risulta che l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in base alla situazione dello Stato membro quale si presentava allo scadere del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 15 marzo 2001, causa C‑147/00, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, Racc. pag. I‑2387, punto 26, e 4 luglio 2002, causa C‑173/01, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, Racc. pag. I‑6129, punto 7).
9. Ora, è pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non ha adottato i provvedimenti necessari per l’attuazione della direttiva entro il termine impartito dal parere motivato.
10. Di conseguenza, occorre dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della suddetta direttiva.
2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.