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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08032/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di:' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la Procura generale della Repubblica, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di FERRARA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza di condanna, ex art. 131-bis cod. pen. ha escluso la punibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione a una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore non autorizzata e dagli stessi organizzata (di cui dall'art. 9-bis, commi 1 e 5, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 y cod. strada 90.

2. La Procura Generale ha proposto ricorso con riferimento alle posizioni di entrambi gli imputati; articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Si deducono la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. (primo motivo) e la mancanza di motivazione in merito alla «contenuta offensività della condotta» (secondo motivo).

2.1. In luogo della necessaria verifica in ordine all'esiguità del pericolo derivante dalle condotte delittuose, la Corte territoriale avrebbe valorizzato la giovane età degli imputati, la loro incensuratezza e i rispettivi gradi di inserimento sociale, ancorché non integranti presupposti per l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

2.2. A ciò si aggiunge rkiMp l'omessa motivazione in merito alla «contenuta offensività della condotta», in quanto semplicemente «asserita» in ragione dell'essersi svolta la competizione non in un «centro abitato».

Alla vaghezza dell'espressione utilizzata («centro abitato»), per il ricorrente, si sommerebbe l'assenza di valutazione del complesso delle circostanze del caso concreto.

Ci si riferisce in particolare: alla tipologia della strada interessata dalla gara, anche circa l'eventuale presenza di intersezioni e abitazioni; all'abituale entità del traffico veicolare nel tratto stradale coinvolto e alla velocità dei veicoli in relazione ai limiti imposti per legge, desumibile, a dire del ricorrente, dal video girato da un altro partecipante alla gara.

3. Le parti hanno discusso concludendo nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.2.

L'iter logico-giuridico su cui si appuntano le censure è quello emergente dall'apparato motivazionale per cui: «La giovane età dei ragazzi, la loro incensuratezza, il loro pieno inserimento nel tessuto sociale, atteso che gli stessi svolgono attività lavorativa, l'occasionalità della condotta, la contenuta offensività della stessa, essendosi svolta la gara al di fuori dal centro abitato, sono tutti elementi che, unitariamente considerati, consentono di applicare alla fattispecie la speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.».

2. In termini generali, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (ex plurimis, Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01, e successive conformi).

Con la precisazione, sempre in termini generali, che non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01).

Ne consegue che deve quindi ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dal citato art. 131-bis cod. pen., ritenuto, evidentemente, decisivo (ex plurimis, Sez. 3, 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01).

3. Orbene, l'evidenziato apparato motivazionale si discosta dai richiamati principi governanti la materia laddove fa riferimento a diversi elementi fattuali, esplicitamente oggetto di valutazione unitaria, normativamente non rilevanti ai fini della sussistenza della causa di non punibilità in oggetto e si limita, quanto al giudizio in termini di offensività della condotta, a un mero riferimento generico al luogo di svolgimento della gara («fuori dal centro abitato»).

3.1. Nel dettaglio, i riferimenti alla giovane età e all'incensuratezza si pongono al di fuori dell'ambito valutativo di cui all'art. 131-bis, cod. pen., in ragione del richiamo che esso fa ai soli parametri di CU all'art. 133, comma primo, cod. pen. 3.2.

Parimenti dicasi quanto all'evocato (generico) inserimento dei prevenuti nel tessuto sociale in virtù dell'attività lavorativa svolta, non emergendo peraltro una valutazione ai fini del giudizio sul grado di offensività dell'indicato dato fattuale in termini di condotta susseguente al reato (la cui considerazione è divenuta astrattamente rilevante in ragione delle modifiche apportate all'art.131-bis cod. pen. dall'art. 1, comma 1, lett. c, n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

3.3. L'occasionalità della condotta è invece circostanza che rileva ma nel senso per cui, per converso, l'abitualità avrebbe costituito elemento ostativo all'applicabilità dell'istituto (come previsto dal primo comma del citato art. 131- bis cod. pen).

Non risulta peraltro che il riferimento in oggetto sia stato volto a valorizzare una minore intensità dell'elemento soggettivo degli agenti, in ipotesi per graduare l'intensità del dolo in termini di estemporaneità della decisione di partecipare alla gara.

3.4. Laddove la sentenza impugnata fa riferimento al grado dell'offesa arrecata al bene giuridico il sotteso apparato motivazionale è sostanzialmente omesso in quanto supportato da un generico riferimento alla «contenuta offensività della condotta, essendosi svolta la gara al di fuori dal centro abitato».

L'esiguità del pericolo è difatti solo evocata tramite il generico riferimento di cui innanzi ma non supportata dall'esplicitazione delle ragioni fondanti la relativa valutazione, in termini di sicurezza della circolazione e degli utenti della strada, e finanche di quali sarebbero i sottesi elementi fattuali.

È assente in particolare ogni riferimento alle condizioni di tempo e di luogo caratterizzanti la specifica competizione, al concreto atteggiarsi di essa quanto a veicoli coinvolti anche in relazione alla conformazione della strada interessata (e non solo alla sua ubicazione) e alla specifica situazione del traffico, oltre che alla velocità tenuta, da valutarsi peraltro anche in considerazione dei limiti caratterizzanti lo specifico tratto stradale e delle circostanze del caso concreto, tra cui quelle di cui innanzi.

4. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna, dovendosi invece dichiarare l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità degli imputati ex art. 624 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità degli imputati.

Così de so il 13 gennaio 2026 l'ere estensore r.gI Pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di:' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la Procura generale della Repubblica, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di FERRARA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza di condanna, ex art. 131-bis cod. pen. ha escluso la punibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione a una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore non autorizzata e dagli stessi organizzata (di cui dall'art. 9-bis, commi 1 e 5, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 y cod. strada 90. 2. La Procura Generale ha proposto ricorso con riferimento alle posizioni di entrambi gli imputati; articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. (primo motivo) e la mancanza di motivazione in merito alla «contenuta offensività della condotta» (secondo motivo). 2.1. In luogo della necessaria verifica in ordine all'esiguità del pericolo derivante dalle condotte delittuose, la Corte territoriale avrebbe valorizzato la giovane età degli imputati, la loro incensuratezza e i rispettivi gradi di inserimento sociale, ancorché non integranti presupposti per l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. 2.2. A ciò si aggiunge rkiMp l'omessa motivazione in merito alla «contenuta offensività della condotta», in quanto semplicemente «asserita» in ragione dell'essersi svolta la competizione non in un «centro abitato». Alla vaghezza dell'espressione utilizzata («centro abitato»), per il ricorrente, si sommerebbe l'assenza di valutazione del complesso delle circostanze del caso concreto. Ci si riferisce in particolare: alla tipologia della strada interessata dalla gara, anche circa l'eventuale presenza di intersezioni e abitazioni; all'abituale entità del traffico veicolare nel tratto stradale coinvolto e alla velocità dei veicoli in relazione ai limiti imposti per legge, desumibile, a dire del ricorrente, dal video girato da un altro partecipante alla gara. 3. Le parti hanno discusso concludendo nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.2. L'iter logico-giuridico su cui si appuntano le censure è quello emergente dall'apparato motivazionale per cui: «La giovane età dei ragazzi, la loro incensuratezza, il loro pieno inserimento nel tessuto sociale, atteso che gli stessi svolgono attività lavorativa, l'occasionalità della condotta, la contenuta offensività della stessa, essendosi svolta la gara al di fuori dal centro abitato, sono tutti elementi che, unitariamente considerati, consentono di applicare alla fattispecie la speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.». 2. In termini generali, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (ex plurimis, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01, e successive conformi). Con la precisazione, sempre in termini generali, che non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01). Ne consegue che deve quindi ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dal citato art. 131-bis cod. pen., ritenuto, evidentemente, decisivo (ex plurimis, Sez. 3, 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01). 3. Orbene, l'evidenziato apparato motivazionale si discosta dai richiamati principi governanti la materia laddove fa riferimento a diversi elementi fattuali, esplicitamente oggetto di valutazione unitaria, normativamente non rilevanti ai fini della sussistenza della causa di non punibilità in oggetto e si limita, quanto al giudizio in termini di offensività della condotta, a un mero riferimento generico al luogo di svolgimento della gara («fuori dal centro abitato»). 3.1. Nel dettaglio, i riferimenti alla giovane età e all'incensuratezza si pongono al di fuori dell'ambito valutativo di cui all'art. 131-bis, cod. pen., in ragione del richiamo che esso fa ai soli parametri di CU all'art. 133, comma primo, cod. pen. 3.2. Parimenti dicasi quanto all'evocato (generico) inserimento dei prevenuti nel tessuto sociale in virtù dell'attività lavorativa svolta, non emergendo peraltro una valutazione ai fini del giudizio sul grado di offensività dell'indicato dato fattuale in termini di condotta susseguente al reato (la cui considerazione è divenuta astrattamente rilevante in ragione delle modifiche apportate all'art.131-bis cod. pen. dall'art. 1, comma 1, lett. c, n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). 3.3. L'occasionalità della condotta è invece circostanza che rileva ma nel senso per cui, per converso, l'abitualità avrebbe costituito elemento ostativo all'applicabilità dell'istituto (come previsto dal primo comma del citato art. 131- bis cod. pen). Non risulta peraltro che il riferimento in oggetto sia stato volto a valorizzare una minore intensità dell'elemento soggettivo degli agenti, in ipotesi per graduare l'intensità del dolo in termini di estemporaneità della decisione di partecipare alla gara. 3.4. Laddove la sentenza impugnata fa riferimento al grado dell'offesa arrecata al bene giuridico il sotteso apparato motivazionale è sostanzialmente omesso in quanto supportato da un generico riferimento alla «contenuta offensività della condotta, essendosi svolta la gara al di fuori dal centro abitato». L'esiguità del pericolo è difatti solo evocata tramite il generico riferimento di cui innanzi ma non supportata dall'esplicitazione delle ragioni fondanti la relativa valutazione, in termini di sicurezza della circolazione e degli utenti della strada, e finanche di quali sarebbero i sottesi elementi fattuali. È assente in particolare ogni riferimento alle condizioni di tempo e di luogo caratterizzanti la specifica competizione, al concreto atteggiarsi di essa quanto a veicoli coinvolti anche in relazione alla conformazione della strada interessata (e non solo alla sua ubicazione) e alla specifica situazione del traffico, oltre che alla velocità tenuta, da valutarsi peraltro anche in considerazione dei limiti caratterizzanti lo specifico tratto stradale e delle circostanze del caso concreto, tra cui quelle di cui innanzi. 4. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna, dovendosi invece dichiarare l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità degli imputati ex art. 624 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità degli imputati. Così de so il 13 gennaio 2026 l'ere estensore r.gI Pre
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