CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03904/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta. L'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la violazione della legge penale asserendo la mancanza di offensività in concreto della condotta contestata in quanto il bene ceduto era gravato da ipoteca ed era stato poi possibile recuperarlo dalla curatela, è manifestamente infondato perché in netto contrasto con il dato normativo e con l'interpretazione unanime della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, il recupero o la possibilità di recupero del bene ceduto è ininfluente sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato, in quanto la fattispecie si perfeziona al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore anche se il reato viene a giuridica (tra le tante, Sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020, Rv. 278983-01). È stato altresì ripetutamente evidenziato che «E' idonea ad integrare un'ipotesi di bancarotta per distrazione la cessione di beni gravati da ipoteca senza corrispettivo in denaro, ma solo mediante accollo cumulativo da parte dell'acquirente del mutuo concesso per l'acquisto degli stessi, accollo che non libera il debitore. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso di specie, le cessioni in tal modo attuate hanno determinato una "perdita secca" per la società fallita che si è privata di propri beni, mantenendo l'intero debito ad essi relativo)». Sez. 5, n. 20807 del 05/03/2018, Rv. 273032-01. Nel caso in esame, tra l'altro, la Corte di appello di Bologna (cfr. pp. 5 e 6 della sentenza) ha adeguatamente indicato le ragioni per le quali ritenere che i creditori avessero subito un pregiudizio reale e concreto, per effetto, non solo della cessione del bene ad una società con sede presso un indirizzo inesistente e incapiente, ma anche attraverso la sottoscrizione di un contratto di locazione pluriennale e prezzo vile in favori di altri soggetti, il che avrebbe reso la vendita del bene difficoltosa e più svantaggiosa. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme