Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:105
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
10 settembre 2009
Causa F‑139/07
Rinse van Arum
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Portata del reclamo di cui all’art. 90 dello Statuto»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. van Arum chiede, in primo luogo, in via principale,
che talune osservazioni siano eliminate dal suo rapporto informativo redatto per l’esercizio 2005 e che vengano aggiunti altri
elementi, nonché, in subordine, che il detto rapporto sia annullato, poi, in ulteriore subordine, che venga ordinato che l’insieme
delle prove relative al contenuto del rapporto informativo gli sia comunicato e che il Tribunale si pronunci sui fatti e sulle
valutazioni controversi da lui sollevati, in secondo luogo, che il [OSCURATO:PERSONA] sia condannato a risarcirlo nella misura di
un euro.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Obbligo di motivazione – Obbligo per il primo valutatore di motivare le
sue osservazioni o valutazioni – Insussistenza
(Statuto dei funzionari, art. 43)
2.
Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Adozione di una decisione di attribuzione dei punti di merito in mancanza
di una versione definitiva del rapporto informativo
(Statuto dei funzionari, art. 43)
3.
Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Sindacato giurisdizionale
(Statuto dei funzionari, art. 43)
4.
Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Obbligo di motivazione – Portata
(Statuto dei funzionari, art. 43)
5.
Funzionari – Fascicolo personale – Obbligo di notificare al funzionario la decisione di inserirvi il suo rapporto informativo
(Statuto dei funzionari, art. 26)
6.
Procedura – Spese – Domanda di statuire secondo diritto
(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 87, n. 1)
1.
È il rapporto informativo e, di conseguenza, i commenti finali espressi in tale rapporto a poter arrecare pregiudizio ad un
funzionario e che, pertanto, debbono essere motivati, e non le osservazioni o valutazioni formulate più specificamente dal
primo valutatore. Pertanto, un’eventuale mancanza di motivazione da parte del comitato dei rapporti non può essere tale da
viziare la legittimità del detto rapporto informativo.
(v. punto 44)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 7 marzo 2007, causa T‑110/04, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 108)
2.
Qualora l’autorità che ha il potere di nomina adotti una decisione di attribuzione dei punti di merito pur non disponendo
ancora della versione definitiva del rapporto informativo di un funzionario solo perché quest’ultimo ha presentato un ricorso
interno, la detta decisione è implicitamente adottata fatto salvo il risultato definitivo dell’esercizio di valutazione, a
seguito dell’esaurimento dei mezzi di impugnazione. Pertanto, è possibile per l’amministrazione modificare il punteggio di
merito attribuito ad un funzionario ove risulti che, a seguito del ricorso interno da lui proposto o, se del caso, del suo
reclamo, il rapporto informativo deve essere modificato. Il fatto che una decisione di attribuzione dei punti di merito sia
stata adottata prima che il rapporto informativo fosse definitivo non basta a far presumere che la detta decisione abbia influito
sull’esito del ricorso interno proposto e, di conseguenza, sul rapporto informativo, dato che la decisione di attribuzione,
adottata necessariamente fatto salvo il risultato definitivo dell’esercizio di valutazione, avrebbe potuto essere modificata
se il rapporto informativo definitivo si fosse scostato dalla sua versione provvisoria.
(v. punti 47 e 48)
Riferimento:
Tribunale della funzione pubblica: 10 settembre 2009, causa F‑47/07, Behmer/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punti 78 e 79)
3.
Il rapporto informativo esprime l’opinione liberamente formulata dei valutatori. Pertanto, tali valutazioni, per loro natura,
non possono formare oggetto di una verifica obiettiva da parte del giudice comunitario, al quale non spetta sostituire la
sua valutazione a quella delle persone incaricate di valutare il lavoro della persona valutata. Infatti, le istituzioni comunitarie
dispongono di un ampio potere discrezionale per valutare il lavoro dei loro funzionari. I giudizi di valore formulati sui
funzionari nei rapporti informativi sono esclusi dal sindacato giurisdizionale, il quale si esercita solo sulle eventuali
irregolarità di forma, sugli errori manifesti che viziano le valutazioni del valutatore, nonché su un eventuale sviamento
di potere. Neppure l’autorità che ha il potere di nomina può sostituire la sua valutazione a quella dei valutatori incaricati
di valutare il lavoro di un funzionario, poiché essa, così come il giudice comunitario, non conosce necessariamente la situazione
precisa di ciascun funzionario. Pertanto il sindacato delle valutazioni espresse dai valutatori sui funzionari valutati esercitato
dalla detta autorità può limitarsi a quello dell’errore manifesto. Di conseguenza, tale autorità non può essere censurata
per non aver, in occasione del procedimento precontenzioso, sostituito la propria valutazione relativa alle prestazioni del
ricorrente a quella del valutatore, risposto a tutti i punti contestati dal ricorrente ed esaminato tutti i suoi argomenti
di diritto.
(v. punti 56 e 62)
Riferimento:
Corte: 3 luglio 1980, cause riunite 6/79 e 97/79, Grassi/Consiglio (Racc. pag. 2141, punto 15)
Tribunale di primo grado: 26 ottobre 1994, causa T‑18/93, Marcato/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑215 e II‑681, punto 45);
20 maggio 2003, causa T‑179/02, Pflugradt/BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑149 e II‑733, punto 46); 13 luglio 2006, causa T‑285/04,
Andrieu/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑161 e II‑A‑2‑775, punto 99), e 12 settembre 2007, causa T‑249/04, Combescot/Commissione
(non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 78)
4.
La motivazione di un rapporto informativo figura, in linea di massima, nelle varie rubriche relative alla competenza, al rendimento
e al comportamento in servizio. Tuttavia, la motivazione del rapporto informativo può altresì risultare da precisazioni apportate
dall’amministrazione al di fuori del rapporto in sé, in particolare in occasione di un procedimento interno precontenzioso
proprio della procedura di valutazione. Un rapporto di valutazione dev’essere considerato sufficientemente motivato, malgrado
l’eventuale soppressione di talune osservazioni figuranti nella prima versione di tale rapporto, qualora il ricorrente abbia
potuto valutare la fondatezza della valutazione generale delle sue prestazioni operata dai valutatori.
Per giunta, l’art. 43 dello Statuto non fornisce alcuna indicazione quanto ad un eventuale obbligo di suffragare con elementi
di fatto i commenti contenuti nel rapporto informativo. Per contro, il valutatore dispone di un ampio potere discrezionale
per valutare il lavoro dei funzionari valutati. L’esistenza di un siffatto potere discrezionale presuppone che i valutatori
non abbiano l’obbligo di far figurare nel rapporto informativo tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti a sostegno
della loro valutazione, né quello di esaminare tutti i punti contestati dal funzionario valutato e di rispondervi. Tale conclusione
non è rimessa in discussione dall’esistenza di una guida alla valutazione, contenente norme imperative che l’amministrazione
si è così autoimposta e alla quale essa deve conformarsi. Infatti, la norma, introdotta dalla detta guida, secondo la quale
la valutazione di eccellenza o di insufficienza delle prestazioni del funzionario valutato dev’essere accompagnata da commenti
di fatto, non è violata qualora il valutatore, avendo ritenuto che le prestazioni del funzionario valutato non fossero né
particolarmente eccellenti, né particolarmente insufficienti, non abbia formulato commenti del genere.
(v. punti 80, 82, 88‑91 e 96)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 16 luglio 1992, causa T‑1/91, Della Pietra/Commissione (Racc. pag. II‑2145, punto 32); Marcato/Commissione,
cit., punto 45; 12 dicembre 1996, causa T‑380/94, AIUFFASS e AKT/Commissione (Racc. pag. II‑2169, punto 57); Pflugradt/BCE,
cit., punto 46; 1° marzo 2005, causa T‑258/03, Mausolf/Europol (Racc. PI pagg. I‑A‑45 e II‑189, punto 25); 10 maggio 2005,
causa T‑193/03, Piro/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑121 e II‑547, punto 59), e 25 ottobre 2005, causa T‑50/04, Micha/Commissione
(Racc. PI pagg. I‑A‑339 e II‑1499, punto 36 e giurisprudenza ivi citata, nonché punti 39 e 40)
5.
L’art. 26 dello Statuto ha unicamente lo scopo di permettere ad un funzionario di presentare le sue osservazioni nei confronti
di qualsiasi documento relativo alla sua situazione amministrativa e di tutti i rapporti riguardanti la sua competenza, il
suo rendimento o il suo comportamento. Quindi, nel caso in cui l’amministrazione abbia comunicato ad un funzionario il suo
rapporto informativo preliminarmente all’inserimento nel suo fascicolo personale e l’interessato sia stato in grado di farvi
figurare le sue osservazioni, non può rilevarsi, al riguardo, alcuna violazione dell’art. 26 del detto Statuto. Inoltre, se
l’art. 26 dello Statuto impone all’amministrazione di informare il funzionario del contenuto dell’atto da archiviare, esso
non le impone di notificare a quest’ultimo la decisione di archiviazione in quanto tale.
(v. punti 133-135)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 28 maggio 1998, cause riunite T‑78/96 e T‑170/96, W/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑239 e II‑745,
punto 99); 6 marzo 2001, causa T‑77/99, Ojha/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑61 e II‑293, punti 56‑61), e 13 dicembre 2005,
cause riunite T‑155/03, T‑157/03 e T‑331/03, Cwik/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑411 e II‑1865, punti 50‑52 e 73)
6.
Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, la parte soccombente è condannata
alle spese se ne è stata fatta domanda. La domanda, formulata nelle conclusioni, che sia statuito sulle spese secondo diritto
non può essere considerata come una domanda diretta alla condanna alle spese della parte risultata soccombente nella controversia.
(v. punti 146 e 148)
Riferimento:
Corte: 9 giugno 1992, causa C‑30/91 P, Lestelle/Commissione (Racc. pag. I‑3755, punto 38), e 29 aprile 2004, causa C‑470/00 P,
[OSCURATO:PERSONA]/Ripa di Meana e a. (Racc. pag. I‑4167, punto 86)
Tribunale della funzione pubblica: 10 luglio 2008, causa F‑141/07, Maniscalco/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punti 30‑33)