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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18237/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI_ ldato avviso alle pat rti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di per il reato di cui all'art. 727 cod.pen. è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, cioè da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto l'atto di gravame non risulta iscritta nell'albo speciale di cui all'art.613 cod.proc.pen.; il predetto articolo riserva la facoltà di sottoscrivere l'atto di ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, ad avvocato iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti.

A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione: costituisce, infatti, giurisprudenza consolidata di questa Corte, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (Sez.3, n.48492 del 13/11/2013, Rv.258000; Sez.5,n.23697 del 29/04/2003, Rv.224549; Sez.3, n.2233 del 14/07/1998, Rv.211855).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese i LA processuali e della somma di euro in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI_ ldato avviso alle pat rti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di per il reato di cui all'art. 727 cod.pen. è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, cioè da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto l'atto di gravame non risulta iscritta nell'albo speciale di cui all'art.613 cod.proc.pen.; il predetto articolo riserva la facoltà di sottoscrivere l'atto di ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, ad avvocato iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione: costituisce, infatti, giurisprudenza consolidata di questa Corte, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (Sez.3, n.48492 del 13/11/2013, Rv.258000; Sez.5,n.23697 del 29/04/2003, Rv.224549; Sez.3, n.2233 del 14/07/1998, Rv.211855). Ritenuto che, pertanto, il ricorso, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese i LA processuali e della somma di euro in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 18237/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris