CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48477/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le memorie trasmesse dalla difesa con le quali è stata ribadita l'ammissibilità della decisione impugnata; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo replica le censure svolte nei precedenti gradi di merito, affrontate e superate dalla sentenza impugnata con argomentazioni sintetiche ma puntuali e all'evidenza non manifestamente illogiche ( pagina 5 e 6 sino al primo capoverso della decisione contrastata), sia in relazione alla riferibilità della detenzione illecita riscontrata al ricorrente, sia in ordine alla destinazione allo spaccio dell'hashish in questione (rispetto alla quale peraltro il prevenuto non ne ha mai rivendicato un uso alternativo e lecito tale da smentire le puni:uali indicazioni di segnai contrario messe in evidenza in sentenza); il secondo motivo, diretto ad attingere la tenuta motivazionale della decisione gravata quanto al mancato riconoscimento delle generiche è parimenti manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata, anche in parte qua, risulta sorretta da un argomentare all'evidenza non incongruo e comunque sufficiente ( sono decisivi i riferimenti alla apprezzabile rilevanza del fatto e ai precedenti indicati a sostegno della recidiva) così da rendere la decisione in questione estranea a rilievi prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso con -seguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre