Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 28539/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 13/05/2021, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 11/07/2016 del Tribunale di Torino con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui alli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di ritenuta giustizia - riduceva la pena a mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando un unico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Secondo la consolidata di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 dei 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 dei 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e logica, si dà rilievo non solo alla quantità della sostanza stupefacente ma anche alle modalità di occultamento della stessa, alla suddivisione in singole dosi contenute in quattordici involucri di ceilophane termosaidati, al luogo della condotta costituito da luogo pubblico in occasione di una manifestazione musicale, circostanze che, congiuntamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'illecita detenzione della sostanza stupefacente.

Il ricorrente, peraltro, si dilunga in considerazioni in punto di fatto, improponibili in sede di legittimità. 3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M. 4t 0l;Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ai versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 13/05/2021, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 11/07/2016 del Tribunale di Torino con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui alli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di ritenuta giustizia - riduceva la pena a mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando un unico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Secondo la consolidata di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 dei 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 dei 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e logica, si dà rilievo non solo alla quantità della sostanza stupefacente ma anche alle modalità di occultamento della stessa, alla suddivisione in singole dosi contenute in quattordici involucri di ceilophane termosaidati, al luogo della condotta costituito da luogo pubblico in occasione di una manifestazione musicale, circostanze che, congiuntamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'illecita detenzione della sostanza stupefacente. Il ricorrente, peraltro, si dilunga in considerazioni in punto di fatto, improponibili in sede di legittimità. 3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. 4t 0l;Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ai versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 28539/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris