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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 3 marzo 2021

Cassazione n. 44057/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza de103/03/2021 confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di rapina. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che a seguito del decreto di giudizio immediato, il procuratore speciale degli imputati chiedeva procedersi con rito abbreviato ed il giudice fissava udienza per l'ammissione del rito richiesto; successivamente gli imputati personalmente avevano chiesto procedersi nelle forme del rito ordinario, ma il giudice aveva respinto la richiesta.

A fronte della eccezione di nullità della sentenza di primo grado, la Corte di appello aveva risposto che una volta avanzata la richiesta di rito alternativo e fissata l'udienza per la celebrazione dello stesso, la decisione sul rito non poteva essere revocata; il difensore osserva, a tale riguardo, che la richiesta di rito abbreviato può considerarsi revocabile qualora non abbia spiegato i suoi effetti, e considerando il decreto di fissazione dell'udienza quale mero atto di impulso processuale, esso non pareva idoneo alla produzione di effetti giuridici, conclusione che pareva supportata dalla necessità di dar conto dell'esistenza di un vaglio di ammissibilità da parte del giudice. 1.2 II difensore lamenta inoltre il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., vista la mancanza di alcun pregiudizio fisico alla persona offesa e che lo zainetto oggetto della rapina era stato restituito integro e conteneva beni di scarso valore.

2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il primo motivo è analogo a quello presentato nell'interesse di Rohet, con l'ulteriore considerazione che è solo con l'emanazione dell'ordinanza, nel contraddittorio delle parti, che il giudice ammette il rito abbreviato, che prima di tale momento non può assolutamente considerarsi instaurato. 2.2 Il difensore osserva che si era arrivati ad affermare la responsabilità dell'imputato soltanto in ragione della fideistica adesione alla rappresentazione dei fatti offerta dalla presunta persona offesa, che non aveva trovato alcun riscontro; inoltre, l'abbandono dello zaino da parte degli imputati dopo averlo sottratto al proprietario senza averne accertato il suo contenuto lasciava notevoli dubbi sulla ricostruzione della vicenda da parte della persona offesa.[OSCURATO:PERSONA]) 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso proposto da entrambi gli imputati, la Corte di appello ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "la richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito di decreto di giudizio immediato può essere revocata solo fino alla adozione del decreto di fissazione dell'udienza per l'ammissione del procedimento speciale, ai sensi dell'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il superamento del vaglio preliminare da parte del giudice circa l'insussistenza di cause di inammissibilità della richiesta e la successiva attivazione della procedura disciplinata dall'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen. costituiscono effetti giuridici della richiesta di giudizio abbreviato che, ove già realizzatisi, la rendono irrevocabile)".

Sez. 6, Sentenza n. 20803 del 29/03/2017, Hotova e altri, Rv. 269892 - 01) 270563 del 2017 Come si legge nella motivazione della citata sentenza, "dall'acclarata natura di mero impulso processuale del provvedimento di fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. non discenda - come assume il ricorrente - la revocabilità della richiesta di rito abbreviato (formulata ai sensi del comma 1 della stessa disposizione) prima dell'ordinanza di ammissione.

Ed invero, la richiesta di trasformazione del giudizio immediato nel giudizio abbreviato - scandita dal rigido termine di cui all'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., assistito dalla comminatoria di inammissibilità -, da un lato, presuppone (alla luce del chiaro enunciato normativo "se la richiesta è ammissibile") un vaglio preliminare da parte del giudice circa l'insussistenza di cause di inammissibilità ictu oculi rilevabili (quali, appunto, la tardività o la presentazione della richiesta da parte di soggetto non legittimato); dall'altro lato, comporta l'attivazione della procedura disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo, con l'emissione del provvedimento - sia pure solo ordinatorio - di fissazione della camera di consiglio ai fini dell'ammissione e della celebrazione del rito.

Si tratta di "effetti giuridici" che, ove già realizzatisi, rendono non più reversibile la loro scaturigine, id est la richiesta del rito abbreviato ex art. 458, comma 1." (vedi anche Sez. 6, Sentenza n. 33908 del 07/06/2017, Medina e altri, Rv. 270563 - 01). 1.2 II secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Nazir è manifestamente infondato, in quanto pretende di sostituire una diversa valutazione dei fatti a quella esposta dalla Corte di appello a pag.6 della sentenza impugnata, nella quale sono state esposte le ragioni per le quali non era possibile riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. 1.3 Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Rohet è manifestamente infondato in quanto non si confronta con la motivazione della Corte di appello contenuta nella pagina 5 della sentenza impugnata, nella quale si evidenzia come le dichiarazioni della persona offesa abbiano trovato diversi riscontri, mentre le dichiarazioni degli imputati si sono rivelate contradittorie tra loro, avendo entrambi sostenuto che la persona offesa si era impossessata del proprio telefono e di essere stati avvertiti dal coimputato, mentre nessun telefono è stato trovato in possesso della persona offesa. 2.1 ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore Il/ P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza de103/03/2021 confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di rapina. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che a seguito del decreto di giudizio immediato, il procuratore speciale degli imputati chiedeva procedersi con rito abbreviato ed il giudice fissava udienza per l'ammissione del rito richiesto; successivamente gli imputati personalmente avevano chiesto procedersi nelle forme del rito ordinario, ma il giudice aveva respinto la richiesta. A fronte della eccezione di nullità della sentenza di primo grado, la Corte di appello aveva risposto che una volta avanzata la richiesta di rito alternativo e fissata l'udienza per la celebrazione dello stesso, la decisione sul rito non poteva essere revocata; il difensore osserva, a tale riguardo, che la richiesta di rito abbreviato può considerarsi revocabile qualora non abbia spiegato i suoi effetti, e considerando il decreto di fissazione dell'udienza quale mero atto di impulso processuale, esso non pareva idoneo alla produzione di effetti giuridici, conclusione che pareva supportata dalla necessità di dar conto dell'esistenza di un vaglio di ammissibilità da parte del giudice. 1.2 II difensore lamenta inoltre il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., vista la mancanza di alcun pregiudizio fisico alla persona offesa e che lo zainetto oggetto della rapina era stato restituito integro e conteneva beni di scarso valore. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il primo motivo è analogo a quello presentato nell'interesse di Rohet, con l'ulteriore considerazione che è solo con l'emanazione dell'ordinanza, nel contraddittorio delle parti, che il giudice ammette il rito abbreviato, che prima di tale momento non può assolutamente considerarsi instaurato. 2.2 Il difensore osserva che si era arrivati ad affermare la responsabilità dell'imputato soltanto in ragione della fideistica adesione alla rappresentazione dei fatti offerta dalla presunta persona offesa, che non aveva trovato alcun riscontro; inoltre, l'abbandono dello zaino da parte degli imputati dopo averlo sottratto al proprietario senza averne accertato il suo contenuto lasciava notevoli dubbi sulla ricostruzione della vicenda da parte della persona offesa.[OSCURATO:PERSONA]) 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso proposto da entrambi gli imputati, la Corte di appello ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "la richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito di decreto di giudizio immediato può essere revocata solo fino alla adozione del decreto di fissazione dell'udienza per l'ammissione del procedimento speciale, ai sensi dell'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il superamento del vaglio preliminare da parte del giudice circa l'insussistenza di cause di inammissibilità della richiesta e la successiva attivazione della procedura disciplinata dall'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen. costituiscono effetti giuridici della richiesta di giudizio abbreviato che, ove già realizzatisi, la rendono irrevocabile)". Sez. 6, Sentenza n. 20803 del 29/03/2017, Hotova e altri, Rv. 269892 - 01) 270563 del 2017 Come si legge nella motivazione della citata sentenza, "dall'acclarata natura di mero impulso processuale del provvedimento di fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. non discenda - come assume il ricorrente - la revocabilità della richiesta di rito abbreviato (formulata ai sensi del comma 1 della stessa disposizione) prima dell'ordinanza di ammissione. Ed invero, la richiesta di trasformazione del giudizio immediato nel giudizio abbreviato - scandita dal rigido termine di cui all'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., assistito dalla comminatoria di inammissibilità -, da un lato, presuppone (alla luce del chiaro enunciato normativo "se la richiesta è ammissibile") un vaglio preliminare da parte del giudice circa l'insussistenza di cause di inammissibilità ictu oculi rilevabili (quali, appunto, la tardività o la presentazione della richiesta da parte di soggetto non legittimato); dall'altro lato, comporta l'attivazione della procedura disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo, con l'emissione del provvedimento - sia pure solo ordinatorio - di fissazione della camera di consiglio ai fini dell'ammissione e della celebrazione del rito. Si tratta di "effetti giuridici" che, ove già realizzatisi, rendono non più reversibile la loro scaturigine, id est la richiesta del rito abbreviato ex art. 458, comma 1." (vedi anche Sez. 6, Sentenza n. 33908 del 07/06/2017, Medina e altri, Rv. 270563 - 01). 1.2 II secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Nazir è manifestamente infondato, in quanto pretende di sostituire una diversa valutazione dei fatti a quella esposta dalla Corte di appello a pag.6 della sentenza impugnata, nella quale sono state esposte le ragioni per le quali non era possibile riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. 1.3 Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Rohet è manifestamente infondato in quanto non si confronta con la motivazione della Corte di appello contenuta nella pagina 5 della sentenza impugnata, nella quale si evidenzia come le dichiarazioni della persona offesa abbiano trovato diversi riscontri, mentre le dichiarazioni degli imputati si sono rivelate contradittorie tra loro, avendo entrambi sostenuto che la persona offesa si era impossessata del proprio telefono e di essere stati avvertiti dal coimputato, mentre nessun telefono è stato trovato in possesso della persona offesa. 2.1 ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore Il/ P
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