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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11709/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti in qualità di amministratore della "[OSCURATO:PERSONA]" srl, società dichiarata fallita il 15 febbraio 2012.

In particolare: - la bancarotta fraudolenta patrimoniale veniva ravvisata nella cessione a titolo gratuito, prima a se stesso e poi al proprio figlio Federico, del credito di 1.991.950,78 euro vantato dalla fallita nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] quale corrispettivo dell'esecuzione di lavori per la realizzazione di una struttura alberghiera in Villasimius e relative forniture (capo A); - la bancarotta fraudolenta documentale è consistita nella sottrazione, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto costituito dal celare la cessione di credito di cui al capo A), di tutti i libri e le scritture contabili della fallita, denunciandone falsamente lo smarrimento in data 23 settembre 2011.

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, sviluppando sei motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione, per inosservanza dei canoni di cui agli artt. 192 e 533, cod. proc. pen., in punto di ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo A).

Sotto il profilo oggettivo lamenta l'omessa verifica del nesso di causalità tra condotta e fallimento, sulla scorta dei principi espressi da Sez. 5 n. 47502 del 2012.

Quanto all'elemento soggettivo, sostiene la fallacia del ragionamento esposto dalla Corte di appello che evince la volontà distrattiva da condotte poste in essere dall'imputato successivamente al fallimento a distanza di due anni da quelle oggetto di addebito.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancata riqualificazione del fatto di cui al capo A) nel reato di bancarotta fraudolenta preferenziale, "essendo pacifico, dall'istruttoria svolta, tanto il conferimento economico dell'Argiolas in favore della società, tanto la destinazione dello stesso alla prosecuzione della costruzione dell'albergo in Villasimius provvedendo al pagamento di fornitori e professionisti impegnati nell'operazione".

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

La documentazione contabile è stata smarrita.

La denuncia di smarrimento è veritiera.

La ritenuta falsità della denuncia si basa su mere illazioni prive di valenza probatoria.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., il mancato espletamento di una perizia grafologica.

Osserva che il credito della fallita nei confronti [OSCURATO:SOCIETA] era reale, come reale era la cessione di credito che, però, sarebbe avvenuta in epoca anteriore rispetto alla data indicata nel capo di imputazione.

Tale diversa collocazione temporale assumerebbe rilevanza ai fini del decidere e inciderebbe sulle scelte difensive. 2,5.

Con il quinto motivo il ricorrente contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Con il sesto si duole della apparenza della motivazione esposta per giustificare l'applicazione delle pene accessorie fallimentari nella misura massima di dieci anni.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente al punto della durata delle pene accessorie fallimentari.

Nel resto è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

2.1. L'orientamento richiamato dal ricorrente (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012 - dep. 06/12/2012, Corvetta, Rv. 253493) è rimasto del tutto isolato nella giurisprudenza di legittimità, che, anche a Sezioni Unite (n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli), ha ribadito l'indirizzo del tutto consolidato in forza del quale ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse a impieghi estranei alla sua attività (Rv 266804).

2.2. Circa l'elemento soggettivo del reato di cui al capo A), la motivazione offerta dalla Corte di appello è coerente e lineare; la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, [OSCURATO:PERSONA] 266805) viene ricavata da una serie di indizi gravi, precisi e convergenti: la natura dell'atto (cessione di credito a titolo gratuito); l'entità del credito ceduto (quasi due milioni di euro); il destinatario della cessione (lo stesso amministratore in qualità di persona fisica); la circostanza che si trattava dell'unico rilevante cespite attivo del patrimonio aziendale; l'occultamento dell'operazione mai indicata al curatore fallimentare, anzi nascosta attraverso una successiva cessione del medesimo credito dall'imputato al proprio figlio (cfr. pag. 21).

3. Il secondo motivo, che richiede la qualificazione del capo A) in termini di bancarotta preferenziale, è inammissibile sotto plurimi profili.Anzitutto l'assunto difensivo si fonda su una prospettazione dei fatti confliggente con quella posta a base della sentenza di condanna: a differenza di quanto sostenuto in ricorso, la Corte di appello afferma espressamente che vi è totale assenza di documentazione attestante l'asserito finanziamento del socio in favore della fallita (pagg. 22 e 23).

In secondo luogo la deduzione difensiva è priva di specificità, poiché si ferma a considerazioni generiche senza evidenziare quali precisi elementi, in tesi pretermessi, avrebbero consentito di ricondurre la cessione di credito al reato di bancarotta preferenziale.

In terzo luogo il ricorso evita di confrontarsi con il dato, pacifico, che la cessione di credito è avvenuta a titolo gratuito, quindi il negozio stesso non è stato concepito in rapporto sinallagmatico con alcunché.

4. Il terzo motivo è generico.

L'affermazione di responsabilità in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale non si basa su illazioni o congetture, ma su elementi oggettivi molto precisi: - l'imputato non ha consegnato agli organi del fallimento alcun documento o scrittura contabile che, pacificamente, erano stati istituiti; - questa condotta viene posta in relazione alla volontà di occultare, al fine di recare pregiudizio ai creditori, l'operazione distrattiva di cui al capo A); volontà che trova conferma nella circostanza che l'imputato ha taciuto l'esistenza della cessione di credito e che l'operazione è stata scoperta, motu proprio, dal curatore del fallimento.

L'imputato si difende sostenendo che in realtà l'intera documentazione sarebbe andata smarrita; la Corte di appello confuta la tesi difensiva con argomentazioni prive di cadute logiche (cfr. pag. 24 sentenza impugnata).

5. Il quarto motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha dato adeguato conto delle ragioni che rendono superflua l'istituzione di una perizia grafologica (pag. 19).

E il ricorso non riesce a enucleare alcun vizio di illogicità nella motivazione, anche perché riconosce come fatti pacifici sia l'esistenza del credito, sia la cessione dello stesso.

L'unico elemento contestato riguarda la data della cessione di credito che sarebbe avvenuta non a giugno 2011 (come indicato nel capo di imputazione) ma nel precedente mese di gennaio.Il ricorrente sostiene che la datazione anticipata del contratto assumerebbe portata decisiva per le scelte difensive e l'esito del processo, ma non spiega in che termini effettivi ciò rileverebbe nel concreto.

6. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 25).

7. Il sesto motivo è fondato.

7.1. La sentenza di primo grado, pronunciata il 15 settembre 2017, ha applicato le pene accessorie ex art. 216, u.c.,

I. fall. nella misura, all'epoca fissa, di dieci anni.

7.2. Con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c.

I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, ha determinato l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli; Sez.

U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon; Sez.

U. n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., in motivazione).

7.3. A fronte di tanto la Corte di appello era chiamata a rideterminare la durata delle pene accessorie fallimentari divenute illegali.

Nel procedere in tal senso, però, il giudice di secondo grado ha ritenuto di confermare la durata decennale delle pene ex art. 216 u.c. legge fall., sulla scorta di una motivazione di stile (cfr. pag. 25) che è palesemente incongrua rispetto alla decisione di applicare le pene in rassegna nella misura massima prevista.

8. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari.

Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti in qualità di amministratore della "[OSCURATO:PERSONA]" srl, società dichiarata fallita il 15 febbraio 2012. In particolare: - la bancarotta fraudolenta patrimoniale veniva ravvisata nella cessione a titolo gratuito, prima a se stesso e poi al proprio figlio Federico, del credito di 1.991.950,78 euro vantato dalla fallita nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] quale corrispettivo dell'esecuzione di lavori per la realizzazione di una struttura alberghiera in Villasimius e relative forniture (capo A); - la bancarotta fraudolenta documentale è consistita nella sottrazione, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto costituito dal celare la cessione di credito di cui al capo A), di tutti i libri e le scritture contabili della fallita, denunciandone falsamente lo smarrimento in data 23 settembre 2011. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, sviluppando sei motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione, per inosservanza dei canoni di cui agli artt. 192 e 533, cod. proc. pen., in punto di ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo A). Sotto il profilo oggettivo lamenta l'omessa verifica del nesso di causalità tra condotta e fallimento, sulla scorta dei principi espressi da Sez. 5 n. 47502 del 2012. Quanto all'elemento soggettivo, sostiene la fallacia del ragionamento esposto dalla Corte di appello che evince la volontà distrattiva da condotte poste in essere dall'imputato successivamente al fallimento a distanza di due anni da quelle oggetto di addebito. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancata riqualificazione del fatto di cui al capo A) nel reato di bancarotta fraudolenta preferenziale, "essendo pacifico, dall'istruttoria svolta, tanto il conferimento economico dell'Argiolas in favore della società, tanto la destinazione dello stesso alla prosecuzione della costruzione dell'albergo in Villasimius provvedendo al pagamento di fornitori e professionisti impegnati nell'operazione". 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. La documentazione contabile è stata smarrita. La denuncia di smarrimento è veritiera. La ritenuta falsità della denuncia si basa su mere illazioni prive di valenza probatoria. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., il mancato espletamento di una perizia grafologica. Osserva che il credito della fallita nei confronti [OSCURATO:SOCIETA] era reale, come reale era la cessione di credito che, però, sarebbe avvenuta in epoca anteriore rispetto alla data indicata nel capo di imputazione. Tale diversa collocazione temporale assumerebbe rilevanza ai fini del decidere e inciderebbe sulle scelte difensive. 2,5. Con il quinto motivo il ricorrente contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con il sesto si duole della apparenza della motivazione esposta per giustificare l'applicazione delle pene accessorie fallimentari nella misura massima di dieci anni. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al punto della durata delle pene accessorie fallimentari. Nel resto è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. L'orientamento richiamato dal ricorrente (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012 - dep. 06/12/2012, Corvetta, Rv. 253493) è rimasto del tutto isolato nella giurisprudenza di legittimità, che, anche a Sezioni Unite (n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli), ha ribadito l'indirizzo del tutto consolidato in forza del quale ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse a impieghi estranei alla sua attività (Rv 266804). 2.2. Circa l'elemento soggettivo del reato di cui al capo A), la motivazione offerta dalla Corte di appello è coerente e lineare; la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, [OSCURATO:PERSONA] 266805) viene ricavata da una serie di indizi gravi, precisi e convergenti: la natura dell'atto (cessione di credito a titolo gratuito); l'entità del credito ceduto (quasi due milioni di euro); il destinatario della cessione (lo stesso amministratore in qualità di persona fisica); la circostanza che si trattava dell'unico rilevante cespite attivo del patrimonio aziendale; l'occultamento dell'operazione mai indicata al curatore fallimentare, anzi nascosta attraverso una successiva cessione del medesimo credito dall'imputato al proprio figlio (cfr. pag. 21). 3. Il secondo motivo, che richiede la qualificazione del capo A) in termini di bancarotta preferenziale, è inammissibile sotto plurimi profili.Anzitutto l'assunto difensivo si fonda su una prospettazione dei fatti confliggente con quella posta a base della sentenza di condanna: a differenza di quanto sostenuto in ricorso, la Corte di appello afferma espressamente che vi è totale assenza di documentazione attestante l'asserito finanziamento del socio in favore della fallita (pagg. 22 e 23). In secondo luogo la deduzione difensiva è priva di specificità, poiché si ferma a considerazioni generiche senza evidenziare quali precisi elementi, in tesi pretermessi, avrebbero consentito di ricondurre la cessione di credito al reato di bancarotta preferenziale. In terzo luogo il ricorso evita di confrontarsi con il dato, pacifico, che la cessione di credito è avvenuta a titolo gratuito, quindi il negozio stesso non è stato concepito in rapporto sinallagmatico con alcunché. 4. Il terzo motivo è generico. L'affermazione di responsabilità in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale non si basa su illazioni o congetture, ma su elementi oggettivi molto precisi: - l'imputato non ha consegnato agli organi del fallimento alcun documento o scrittura contabile che, pacificamente, erano stati istituiti; - questa condotta viene posta in relazione alla volontà di occultare, al fine di recare pregiudizio ai creditori, l'operazione distrattiva di cui al capo A); volontà che trova conferma nella circostanza che l'imputato ha taciuto l'esistenza della cessione di credito e che l'operazione è stata scoperta, motu proprio, dal curatore del fallimento. L'imputato si difende sostenendo che in realtà l'intera documentazione sarebbe andata smarrita; la Corte di appello confuta la tesi difensiva con argomentazioni prive di cadute logiche (cfr. pag. 24 sentenza impugnata). 5. Il quarto motivo è inammissibile. La Corte di appello ha dato adeguato conto delle ragioni che rendono superflua l'istituzione di una perizia grafologica (pag. 19). E il ricorso non riesce a enucleare alcun vizio di illogicità nella motivazione, anche perché riconosce come fatti pacifici sia l'esistenza del credito, sia la cessione dello stesso. L'unico elemento contestato riguarda la data della cessione di credito che sarebbe avvenuta non a giugno 2011 (come indicato nel capo di imputazione) ma nel precedente mese di gennaio.Il ricorrente sostiene che la datazione anticipata del contratto assumerebbe portata decisiva per le scelte difensive e l'esito del processo, ma non spiega in che termini effettivi ciò rileverebbe nel concreto. 6. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 25). 7. Il sesto motivo è fondato. 7.1. La sentenza di primo grado, pronunciata il 15 settembre 2017, ha applicato le pene accessorie ex art. 216, u.c., I. fall. nella misura, all'epoca fissa, di dieci anni. 7.2. Con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, ha determinato l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon; Sez. U. n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., in motivazione). 7.3. A fronte di tanto la Corte di appello era chiamata a rideterminare la durata delle pene accessorie fallimentari divenute illegali. Nel procedere in tal senso, però, il giudice di secondo grado ha ritenuto di confermare la durata decennale delle pene ex art. 216 u.c. legge fall., sulla scorta di una motivazione di stile (cfr. pag. 25) che è palesemente incongrua rispetto alla decisione di applicare le pene in rassegna nella misura massima prevista. 8. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo giudiz
Sentenza Cassazione n. 11709/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris