CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 settembre 2022
Cassazione n. 40844/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],A; lette/s~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] • n_i• V, ( C\ s, \\N— Ce. \ •\ v - Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le molte sentenze di condanna emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per plurimi reati di truffa, commessi in un arco temporale circoscritto utilizzando il più delle volte documentazione falsa, con affermazione, nella maggior parte delle sentenze, della continuazione tra i singoli episodi criminosi oggetto di una stessa pronuncia. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello ha errato perché non vi è alcuna inconciliabilità logica tra l'applicazione della recidiva e la configurabilità del reato continuato. La Corte di appello avrebbe dovuto conformarsi al principio di diritto fissato dalle Sezioni unite con la sentenza del 18 maggio 2017 valorizzando l'omogeneità dei reati, il ristretto arco temporale di commissione, l'identità delle modalità di commissione, unicità delle causali, sistematicità del programma di vita. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Esso, infatti, non pone in evidenza alcun difetto di motivazione né tanto meno alcuna violazione di legge ma tende, con operazione non consentita, a far rivalutare il merito della vicenda. Sovrappone così alle considerazioni di merito fatte dal Giudice, sostenute da motivazione logica e congrua, altre e contrapposte considerazioni che attengono appunto all'apprezzamento di merito e non propongono, se non formalmente, vizi censurabili nella sede del controllo di legittimità. Gli indici presuntivi a cui fa richiamo il ricorso, quali l'intervallo temporale limitato tra gli episodi criminosi, l'identità di modalità di commissione e la medesimezza del bene giuridico, non sono essi stessi la prova dell'esistenza di un unico disegno criminoso ma giovano, ove esistenti, a orientare l'indagine del giudice che deve condurre, per potersi affermare la continuazione, all'apprezzamento di dati di fatto univocamente rivelatori di una originaria programmazione di tutti i reati successivamente commessi. In tal senso si sono espresse le Sezioni unite della Corte di cassazione statuendo che "il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, .1a contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea" - Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074 -. Sul punto il Giudice, con motivazione ineccepibile, ha rilevato l'assenza di concreti elementi che consentano di affermare che, al momento della deliberazione del primo reato furono programmati, con sufficiente specificità, i numerosi reati di seguito commessi. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2022