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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 ottobre 2021

Cassazione n. 00600/2022

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015 ORDINANZA sul ricorso 1704/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 51 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 146/2013 della COMM.TRIB.REG., LOMBARDIA, depositata il 06/12/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ANTONIOPremesso che: 1 .1a [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione dell'art.51 d.P.R.131/1986, ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia ha confermato l'avviso di maggiore imposta di registro, emesso dalla Agenzia delle entrate a seguito di rettifica, compiuta in base al metodo della "capitalizzazione del reddito prospettico", del valore dell'avviamento dell'azienda oggetto di atto di compravendita stipulato da essa ricorrente;

2. l'Agenzia delle Entrate depositava controricorso; considerato che:

1. in data 28 settembre 2021 la ricorrente depositava istanza di rinuncia al ricorso con richiesta di totale compensazione delle spese e ne documentava la relativa notifica all'Agenzia delle Entrate;

2. visto l'art. 390 c.p.c. va dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate; PQM la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021, svolta con modalità da remoto.

Il Presidente menico Chindem i f* [OSCURATO:PERSONA] ,-,- —t-i- - . 31 GE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
015 ORDINANZA sul ricorso 1704/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 51 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 146/2013 della COMM.TRIB.REG., LOMBARDIA, depositata il 06/12/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ANTONIOPremesso che: 1 .1a [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione dell'art.51 d.P.R.131/1986, ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia ha confermato l'avviso di maggiore imposta di registro, emesso dalla Agenzia delle entrate a seguito di rettifica, compiuta in base al metodo della "capitalizzazione del reddito prospettico", del valore dell'avviamento dell'azienda oggetto di atto di compravendita stipulato da essa ricorrente; 2. l'Agenzia delle Entrate depositava controricorso; considerato che: 1. in data 28 settembre 2021 la ricorrente depositava istanza di rinuncia al ricorso con richiesta di totale compensazione delle spese e ne documentava la relativa notifica all'Agenzia delle Entrate; 2. visto l'art. 390 c.p.c. va dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate; PQM la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021, svolta con modalità da remoto. Il Presidente menico Chindem i f* [OSCURATO:PERSONA] ,-,- —t-i- - . 31 GE
Sentenza Cassazione n. 00600/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris