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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 03968/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 16/06/2021 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato; udito per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi e in subordine la prescrizione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 16 giugno 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 2 luglio 2020 del Tribunale di Monza che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Ricorre per cassazione la difesa degli imputati sulla base di dodici motivi.

Con il primo lamenta la violazione degli art. 24 e 111 Cost. nonché 6, par. 1, Convenzione EDU, perché il decreto di citazione in appello recava una crocetta sulla voce "pubblica udienza" e indicava la data del 16 giugno 2021 ore 9,15 con l'invito a comparire personalmente.

Successivamente, erano state notificate le conclusioni del PG, ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, ma, essendo pervenute tardivamente il 10 giugno, avevano impedito la presentazione dell'istanza di trattazione orale nei quindici giorni prima dell'udienza del 16 giugno.

Con il secondo lamenta il vizio di motivazione, poiché il prezzo pagato dall'[OSCURATO:PERSONA] per la compravendita dell'immobile di Guanzate era congruo.

Precisa che la stessa Corte territoriale non aveva dubitato di tale congruità, il che avrebbe dovuto portare non solo a escludere la simulazione, ma anche all'assoluzione per assenza dell'elemento soggettivo nonché di quello oggettivo.

Con il terzo eccepisce la contraddittorietà o illogicità della motivazione, poiché la Corte territoriale, pur confermando l'effettività dell'alienazione, aveva concluso per l'esistenza di un atto simulato o fraudolento.

Con il quarto lamenta la contraddittorietà o l'illogicità della motivazione, dal momento che la Corte territoriale aveva accertato che nel patrimonio della società era rimasto un appartamento con annesso box.

La Corte territoriale, da un lato, aveva affermato che sarebbe stato sufficiente un pericolo per la soddisfazione delle pretese dell'Amministrazione finanziaria, dall'altro aveva accertato che la società era ancora proprietaria dell'immobile e che era possibile esercitare l'azione revocatoria dell'immobile ceduto a [OSCURATO:PERSONA].

Con il quinto eccepisce la violazione di legge, perché l'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 non gli era applicabile, mancando l'elemento oggettivo.

Contesta altresì l'elemento soggettivo.

Con il sesto deduce il vizio di motivazione in merito alla fraudolenza delle compensazioni.

La Corte territoriale aveva omesso di motivare sui documenti prodotti con l'atto di appello e quelli prodotti con le conclusioni scritte in appello.

Precisa che i bilanci dimostravano che i lavori tra l'[OSCURATO:PERSONA] e l'AN erano stati ultimati e gli oneri comunali pagati.

Aggiunge che il prezzo era stato pagato in parte in contanti e in parte a mezzo compensazioni e che queste erano state considerate dai Giudici fraudolente con asserzioni probabilistiche, non supportate da fonti probatorie.

Contesta l'affermazione secondo cui i lavori commissionati all' [OSCURATO:PERSONA] erano appena iniziati.

Lamenta che la Corte territoriale non aveva valutato dei documenti decisivi, prodotti solo in secondo grado, allorché la difesa aveva avuto conoscenza di siffatto rilievo nella sentenza di primo grado.

Ricorda che anche gli oneri comunali erano stati integralmente pagati ed elenca le prove a sostegno dell'effettività delle compensazioni.

Sostiene che la Corte territoriale, quando aveva insistito sulle modalità fraudolente e sulla sussistenza degli atti fraudolenti al fine di connotare l'elemento oggettivo del reato, a prescindere dal dolo specifico, si era posta in condizione di radicale incompatibilità con i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento, che davano la prova del completamento dei lavori e dell'integrale pagamento del prezzo a mezzo compensazioni.

I documenti invocati inficiavano e compromettevano in modo esclusivo la tenuta logica e l'intera coerenza della sentenza di appello che aveva confermato quella di primo grado.

Con il settimo denuncia il vizio di motivazione per errata valutazione delle risultanze probatorie, in merito alle compensazioni.

Richiama i documenti e lo schema delle compensazioni prodotti in appello e non valutati dalla Corte territoriale.

Con l'ottavo deduce la violazione di legge in merito all'elemento oggettivo del reato ascritto.

Sostiene che tutti gli indici della fraudolenza individuati dalla Corte territoriale poggiavano su semplici suggestioni.

Osserva che se la AN Immobiliare avesse voluto fraudolentemente spogliarsi di ogni bene, non avrebbe appaltato i lavori alla [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2017 per completare l'immobile dell'AN, aumentandone conseguentemente il valore.

Aggiunge che la proprietà dell'appartamento, già aumentato di valore con l'esecuzione delle opere appaltate, era ancora nella titolarità dell'AN Immobiliare e quindi l'Amministrazione finanziaria, creditrice privilegiata, poteva trovare soddisfazione alle sue pretese.

Per quanto concerneva i rimborsi ai soci, il fatto che la AN Immobiliare si trovava in una condizione di sostanziale insolvenza e che riceveva in quel frangente temporale numerosi protesti di pagamento, essendo oggettivamente insolvente, costituiva una valutazione personale dei Giudici su circostanza non provata e irrilevante ai fini del giudizio.

Infatti, modesti protesti per poche centinaia di euro non potevano dar luogo a segnalazioni di sofferenze della società.

Precisa che tutte le somme corrisposte dall'[OSCURATO:PERSONA] e relative all'acquisto dell'immobile erano state versate sul conto dell'AN Immobiliare, società debitrice dell'Erario. [OSCURATO:PERSONA] di finanza e la Pubblica accusa avevano eccepito che parte delle somme erano state successivamente accreditate sul conto della Carbonin, a titolo di rimborso soci.

Tuttavia, non si era tenuto conto che sia la Carbonin che suo figlio Stinelli avevano effettuato fin dal 2008, anno di costituzione della AN Immobiliare, una serie di versamenti in favore della società per un totale di circa euro 40.093,00.

Riporta i versamenti fatti in favore della società e precisa che l'amministratrice aveva cercato di recuperare almeno parzialmente le somme versate nel corso degli anni, prelevandole dalla società allorquando si verificavano gli incassi.

Sostiene che le somme prelevate dalla Carbonin a titolo di rimborso soci rappresentavano una parte modesta rispetto a quelle già versate dall'[OSCURATO:PERSONA] a titolo di corrispettivo per l'acquisto dell'immobile di Guanzate.

Lo stesso teste di polizia giudiziaria aveva confermato di aver visto dagli estratti conto dell'AN Immobiliare i finanziamenti soci della Carbonin effettuati a partire dal 2011.

In definitiva, afferma che vi erano stati prelievi per euro 24.135,00 a titolo di rimborso soci a fronte del versamento di euro 74.500,00 versati in contanti sul conto dell'AN.

Con il nono eccepisce la violazione di legge in merito all'elemento soggettivo.

Lamenta che nell'accertamento induttivo dai ricavi lordi non erano state detratte le spese, i costi, gli oneri e gli altri componenti negativi del reddito.

Ricorda che in primo grado erano stati assolti dal reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 200 per mancato superamento della soglia e precisa che il riferimento alla società come evasore totale era totalmente infondato e privo di pregio.

Non era provato che la condotta degli imputati fosse connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva né dal fine di pregiudicare la pretesa erariale.

Ricorda che la società continuava a essere proprietaria di beni immobili e che tutte le somme versate dall'[OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di parte dell'immobile di Guanzate erano transitate sui conti correnti dell'AN Immobiliare.

Il fine della cessione non era quello di pregiudicare le ragioni creditizie dell'Erario, non ravvisandosi dunque il dolo specifico richiesto dalla norma.

Gli imputati non si erano rappresentati il superamento della soglia né volevano sottrarsi deliberatamente al pagamento di imposte d'importo superiore alla soglia di punibilità.

Se tale fosse stata la loro intenzione, mai avrebbero contabilizzato la fattura n. 52 del 2013 emessa dall'AN in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] per un importo pari a euro 55.000,00.

In ogni caso, la Corte territoriale aveva ammesso che si poteva esperire l'azione revocatoria, per cui non era dispersa la garanzia patrimoniale.

La difesa formula il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo motivo in via subordinata.

Con il decimo eccepisce la violazione di legge in merito alla confisca.

Ritiene che la confisca per euro 150.000 costituisse un'erronea applicazione dell'art. 12- bis, dal momento che dovevano essere sottratte le somme delle compensazioni.

La confisca diretta e quella per equivalente non potevano riguardare somme superiori all'effettivo profitto conseguito e non potevano coincidere con l'imposta al cui pagamento il contribuente avrebbe inteso sottrarsi.

Nel caso in esame, il profitto del reato poteva al limite individuarsi nella riduzione del patrimonio su cui il Fisco aveva diritto a soddisfarsi.

Con l'undicesimo lamenta la violazione di legge in merito all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La condotta degli imputati non presentava una pericolosità oggettiva, non c'erano stati atti fraudolenti e il debito erariale si era ridotto a seguito dell'impugnazione degli avvisi di accertamento e della rettifica dell'Agenzia delle entrate.

Inoltre, la Carbonin aveva venduto un immobile personale per aiutare la società ed entrambi gli imputati avevano collaborato alle indagini.

Con il dodicesimo eccepisce la violazione di legge in merito all'applicazione delle pene accessorie.

Ritiene particolarmente gravosa la sanzione del divieto di amministrare la società per mesi sei, proprio nel periodo della pandemia e con il rischio di paralisi dell'attività. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono manifestamente infondati.

Il primo motivo solleva una questione del tutto inconsistente poiché la difesa, a prescindere dall'errore della cancelleria, era al corrente del regime di celebrazione dell'udienza durante la fase pandemica secondo la previsione dell'art. 23-bis della

I. n. 137 del 2020 per il periodo dal 9 novembre 2020 al 31 luglio 2021, e aveva potuto esercitare appieno le sue prerogative, a prescindere dalla notificazione delle conclusioni del PG nel giudizio di appello.

Peraltro, risulta agli atti che il difensore ha prodotto una memoria con documenti allegati, per cui ha esercitato i suoi diritti.

I motivi dal secondo al settimo riguardano la qualificazione del complesso di operazioni compiute da madre e figlio, quali legali rappresentanti, la madre dell'AN Immobiliare e il figlio della [OSCURATO:PERSONA], e hanno già trovato compiuta risposta nella sentenza impugnata.

I Giudici di appello non dubitano dell'effettività dell'alienazione immobiliare dall'AN alla Giada, con il che esulano dalla presente disanima le considerazioni in merito alla simulazionè ivi compresa quella del prezzo, ma la ritengono tuttavia fraudolenta sulla base di una serie di indizi, tra cui: a) il fatto che la Giada aveva pagato solo il 45% del prezzo, e di questo il 32% era stato prontamente trasferito sul conto personale della Carbonin e il residuo 55% era consistito in lunghe e defatiganti compensazioni finalizzate a evitare il transito del denaro sul conto sociale; b) il fatto che la AN non aveva intrapreso iniziative per indurre la Giada a rispettare le scadenze di pagamento; c) il fatto che la Giada aveva solo iniziato i lavori di appalto commissionati e aveva effettuato versamenti parziali degli oneri comunali.

La Corte territoriale ha precisato che, nonostante la presenza di un altro immobile ancora da ultimare e comunque promesso in permuta a terzi, il trasferimento contestato non era avvenuto in modo fisiologico, tant'era vero che del prezzo pattuito ben poco era entrato nelle casse dell'AN, già in sofferenza, e all'evidenza non in grado di pagare l'IRES e VIVA 2014 per l'importo complessivo di euro 110.000,00 circa.

Va ricordato sul punto che il delitto previsto dall'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 è reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati, ma, in questo caso, fraudolenti, volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria (Cass., Sez. 3, n. 46975 del 24/05/2018, F., Rv. 274066-01) o a renderla più difficoltosa con l'eventuale esperimento di azioni giudiziarie.

L'ottavo motivo attiene alla giustificazione del trasferimento del denaro a titolo di rimborso soci.

Non è tuttavia manifestamente illogica o contraddittoria la sentenza che ha ritenuto tale trasferimento sospetto, perché avvenuto in favore del socio amministratore quando la società era insolvente, e l'ha inquadrato nella complessiva attività di sottrazione di beni alla garanzia patrimoniale.

Il nono motivo ritorna sul profilo soggettivo che è stato efficacemente esplorato attraverso l'illustrazione delle complesse modalità di esperimento della fraudolenta sottrazione del bene, in presenza del debito tributario che l'AN non poteva fronteggiare.

Il decimo motivo riguarda la confisca.

A differenza di quanto dedotto dalla difesa, il profitto è stato correttamente commisurato al valore del bene sottratto, pari a euro 150.000 (Cass., Sez. 5, n. 32018 del 14/03/2019, Lascarache, Rv. 277251-01).

Del tutto irrilevanti sono invece le questioni in merito alle compensazioni che costituiscono una mera modalità di pagamento del prezzo.

Con l'undicesimo motivo i ricorrenti insistono nel chiedere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche escluse con motivazione ineccepibile, in ragione dell'assenza di profili di merito - gli imputati non avendo manifestato segni di resipiscenza - e in presenza invece della gravità della condotta perpetrata con la frode.

Destituito di fondamento è anche il dodicesimo motivo, poiché la pena accessoria è stabilita ex lege dall'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 come conseguenza della condanna per il reato dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 16/06/2021 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato; udito per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi e in subordine la prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 16 giugno 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 2 luglio 2020 del Tribunale di Monza che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Ricorre per cassazione la difesa degli imputati sulla base di dodici motivi. Con il primo lamenta la violazione degli art. 24 e 111 Cost. nonché 6, par. 1, Convenzione EDU, perché il decreto di citazione in appello recava una crocetta sulla voce "pubblica udienza" e indicava la data del 16 giugno 2021 ore 9,15 con l'invito a comparire personalmente. Successivamente, erano state notificate le conclusioni del PG, ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, ma, essendo pervenute tardivamente il 10 giugno, avevano impedito la presentazione dell'istanza di trattazione orale nei quindici giorni prima dell'udienza del 16 giugno. Con il secondo lamenta il vizio di motivazione, poiché il prezzo pagato dall'[OSCURATO:PERSONA] per la compravendita dell'immobile di Guanzate era congruo. Precisa che la stessa Corte territoriale non aveva dubitato di tale congruità, il che avrebbe dovuto portare non solo a escludere la simulazione, ma anche all'assoluzione per assenza dell'elemento soggettivo nonché di quello oggettivo. Con il terzo eccepisce la contraddittorietà o illogicità della motivazione, poiché la Corte territoriale, pur confermando l'effettività dell'alienazione, aveva concluso per l'esistenza di un atto simulato o fraudolento. Con il quarto lamenta la contraddittorietà o l'illogicità della motivazione, dal momento che la Corte territoriale aveva accertato che nel patrimonio della società era rimasto un appartamento con annesso box. La Corte territoriale, da un lato, aveva affermato che sarebbe stato sufficiente un pericolo per la soddisfazione delle pretese dell'Amministrazione finanziaria, dall'altro aveva accertato che la società era ancora proprietaria dell'immobile e che era possibile esercitare l'azione revocatoria dell'immobile ceduto a [OSCURATO:PERSONA]. Con il quinto eccepisce la violazione di legge, perché l'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 non gli era applicabile, mancando l'elemento oggettivo. Contesta altresì l'elemento soggettivo. Con il sesto deduce il vizio di motivazione in merito alla fraudolenza delle compensazioni. La Corte territoriale aveva omesso di motivare sui documenti prodotti con l'atto di appello e quelli prodotti con le conclusioni scritte in appello. Precisa che i bilanci dimostravano che i lavori tra l'[OSCURATO:PERSONA] e l'AN erano stati ultimati e gli oneri comunali pagati. Aggiunge che il prezzo era stato pagato in parte in contanti e in parte a mezzo compensazioni e che queste erano state considerate dai Giudici fraudolente con asserzioni probabilistiche, non supportate da fonti probatorie. Contesta l'affermazione secondo cui i lavori commissionati all' [OSCURATO:PERSONA] erano appena iniziati. Lamenta che la Corte territoriale non aveva valutato dei documenti decisivi, prodotti solo in secondo grado, allorché la difesa aveva avuto conoscenza di siffatto rilievo nella sentenza di primo grado. Ricorda che anche gli oneri comunali erano stati integralmente pagati ed elenca le prove a sostegno dell'effettività delle compensazioni. Sostiene che la Corte territoriale, quando aveva insistito sulle modalità fraudolente e sulla sussistenza degli atti fraudolenti al fine di connotare l'elemento oggettivo del reato, a prescindere dal dolo specifico, si era posta in condizione di radicale incompatibilità con i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento, che davano la prova del completamento dei lavori e dell'integrale pagamento del prezzo a mezzo compensazioni. I documenti invocati inficiavano e compromettevano in modo esclusivo la tenuta logica e l'intera coerenza della sentenza di appello che aveva confermato quella di primo grado. Con il settimo denuncia il vizio di motivazione per errata valutazione delle risultanze probatorie, in merito alle compensazioni. Richiama i documenti e lo schema delle compensazioni prodotti in appello e non valutati dalla Corte territoriale. Con l'ottavo deduce la violazione di legge in merito all'elemento oggettivo del reato ascritto. Sostiene che tutti gli indici della fraudolenza individuati dalla Corte territoriale poggiavano su semplici suggestioni. Osserva che se la AN Immobiliare avesse voluto fraudolentemente spogliarsi di ogni bene, non avrebbe appaltato i lavori alla [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2017 per completare l'immobile dell'AN, aumentandone conseguentemente il valore. Aggiunge che la proprietà dell'appartamento, già aumentato di valore con l'esecuzione delle opere appaltate, era ancora nella titolarità dell'AN Immobiliare e quindi l'Amministrazione finanziaria, creditrice privilegiata, poteva trovare soddisfazione alle sue pretese. Per quanto concerneva i rimborsi ai soci, il fatto che la AN Immobiliare si trovava in una condizione di sostanziale insolvenza e che riceveva in quel frangente temporale numerosi protesti di pagamento, essendo oggettivamente insolvente, costituiva una valutazione personale dei Giudici su circostanza non provata e irrilevante ai fini del giudizio. Infatti, modesti protesti per poche centinaia di euro non potevano dar luogo a segnalazioni di sofferenze della società. Precisa che tutte le somme corrisposte dall'[OSCURATO:PERSONA] e relative all'acquisto dell'immobile erano state versate sul conto dell'AN Immobiliare, società debitrice dell'Erario. [OSCURATO:PERSONA] di finanza e la Pubblica accusa avevano eccepito che parte delle somme erano state successivamente accreditate sul conto della Carbonin, a titolo di rimborso soci. Tuttavia, non si era tenuto conto che sia la Carbonin che suo figlio Stinelli avevano effettuato fin dal 2008, anno di costituzione della AN Immobiliare, una serie di versamenti in favore della società per un totale di circa euro 40.093,00. Riporta i versamenti fatti in favore della società e precisa che l'amministratrice aveva cercato di recuperare almeno parzialmente le somme versate nel corso degli anni, prelevandole dalla società allorquando si verificavano gli incassi. Sostiene che le somme prelevate dalla Carbonin a titolo di rimborso soci rappresentavano una parte modesta rispetto a quelle già versate dall'[OSCURATO:PERSONA] a titolo di corrispettivo per l'acquisto dell'immobile di Guanzate. Lo stesso teste di polizia giudiziaria aveva confermato di aver visto dagli estratti conto dell'AN Immobiliare i finanziamenti soci della Carbonin effettuati a partire dal 2011. In definitiva, afferma che vi erano stati prelievi per euro 24.135,00 a titolo di rimborso soci a fronte del versamento di euro 74.500,00 versati in contanti sul conto dell'AN. Con il nono eccepisce la violazione di legge in merito all'elemento soggettivo. Lamenta che nell'accertamento induttivo dai ricavi lordi non erano state detratte le spese, i costi, gli oneri e gli altri componenti negativi del reddito. Ricorda che in primo grado erano stati assolti dal reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 200 per mancato superamento della soglia e precisa che il riferimento alla società come evasore totale era totalmente infondato e privo di pregio. Non era provato che la condotta degli imputati fosse connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva né dal fine di pregiudicare la pretesa erariale. Ricorda che la società continuava a essere proprietaria di beni immobili e che tutte le somme versate dall'[OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di parte dell'immobile di Guanzate erano transitate sui conti correnti dell'AN Immobiliare. Il fine della cessione non era quello di pregiudicare le ragioni creditizie dell'Erario, non ravvisandosi dunque il dolo specifico richiesto dalla norma. Gli imputati non si erano rappresentati il superamento della soglia né volevano sottrarsi deliberatamente al pagamento di imposte d'importo superiore alla soglia di punibilità. Se tale fosse stata la loro intenzione, mai avrebbero contabilizzato la fattura n. 52 del 2013 emessa dall'AN in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] per un importo pari a euro 55.000,00. In ogni caso, la Corte territoriale aveva ammesso che si poteva esperire l'azione revocatoria, per cui non era dispersa la garanzia patrimoniale. La difesa formula il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo motivo in via subordinata. Con il decimo eccepisce la violazione di legge in merito alla confisca. Ritiene che la confisca per euro 150.000 costituisse un'erronea applicazione dell'art. 12- bis, dal momento che dovevano essere sottratte le somme delle compensazioni. La confisca diretta e quella per equivalente non potevano riguardare somme superiori all'effettivo profitto conseguito e non potevano coincidere con l'imposta al cui pagamento il contribuente avrebbe inteso sottrarsi. Nel caso in esame, il profitto del reato poteva al limite individuarsi nella riduzione del patrimonio su cui il Fisco aveva diritto a soddisfarsi. Con l'undicesimo lamenta la violazione di legge in merito all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La condotta degli imputati non presentava una pericolosità oggettiva, non c'erano stati atti fraudolenti e il debito erariale si era ridotto a seguito dell'impugnazione degli avvisi di accertamento e della rettifica dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, la Carbonin aveva venduto un immobile personale per aiutare la società ed entrambi gli imputati avevano collaborato alle indagini. Con il dodicesimo eccepisce la violazione di legge in merito all'applicazione delle pene accessorie. Ritiene particolarmente gravosa la sanzione del divieto di amministrare la società per mesi sei, proprio nel periodo della pandemia e con il rischio di paralisi dell'attività. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. Il primo motivo solleva una questione del tutto inconsistente poiché la difesa, a prescindere dall'errore della cancelleria, era al corrente del regime di celebrazione dell'udienza durante la fase pandemica secondo la previsione dell'art. 23-bis della I. n. 137 del 2020 per il periodo dal 9 novembre 2020 al 31 luglio 2021, e aveva potuto esercitare appieno le sue prerogative, a prescindere dalla notificazione delle conclusioni del PG nel giudizio di appello. Peraltro, risulta agli atti che il difensore ha prodotto una memoria con documenti allegati, per cui ha esercitato i suoi diritti. I motivi dal secondo al settimo riguardano la qualificazione del complesso di operazioni compiute da madre e figlio, quali legali rappresentanti, la madre dell'AN Immobiliare e il figlio della [OSCURATO:PERSONA], e hanno già trovato compiuta risposta nella sentenza impugnata. I Giudici di appello non dubitano dell'effettività dell'alienazione immobiliare dall'AN alla Giada, con il che esulano dalla presente disanima le considerazioni in merito alla simulazionè ivi compresa quella del prezzo, ma la ritengono tuttavia fraudolenta sulla base di una serie di indizi, tra cui: a) il fatto che la Giada aveva pagato solo il 45% del prezzo, e di questo il 32% era stato prontamente trasferito sul conto personale della Carbonin e il residuo 55% era consistito in lunghe e defatiganti compensazioni finalizzate a evitare il transito del denaro sul conto sociale; b) il fatto che la AN non aveva intrapreso iniziative per indurre la Giada a rispettare le scadenze di pagamento; c) il fatto che la Giada aveva solo iniziato i lavori di appalto commissionati e aveva effettuato versamenti parziali degli oneri comunali. La Corte territoriale ha precisato che, nonostante la presenza di un altro immobile ancora da ultimare e comunque promesso in permuta a terzi, il trasferimento contestato non era avvenuto in modo fisiologico, tant'era vero che del prezzo pattuito ben poco era entrato nelle casse dell'AN, già in sofferenza, e all'evidenza non in grado di pagare l'IRES e VIVA 2014 per l'importo complessivo di euro 110.000,00 circa. Va ricordato sul punto che il delitto previsto dall'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 è reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati, ma, in questo caso, fraudolenti, volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria (Cass., Sez. 3, n. 46975 del 24/05/2018, F., Rv. 274066-01) o a renderla più difficoltosa con l'eventuale esperimento di azioni giudiziarie. L'ottavo motivo attiene alla giustificazione del trasferimento del denaro a titolo di rimborso soci. Non è tuttavia manifestamente illogica o contraddittoria la sentenza che ha ritenuto tale trasferimento sospetto, perché avvenuto in favore del socio amministratore quando la società era insolvente, e l'ha inquadrato nella complessiva attività di sottrazione di beni alla garanzia patrimoniale. Il nono motivo ritorna sul profilo soggettivo che è stato efficacemente esplorato attraverso l'illustrazione delle complesse modalità di esperimento della fraudolenta sottrazione del bene, in presenza del debito tributario che l'AN non poteva fronteggiare. Il decimo motivo riguarda la confisca. A differenza di quanto dedotto dalla difesa, il profitto è stato correttamente commisurato al valore del bene sottratto, pari a euro 150.000 (Cass., Sez. 5, n. 32018 del 14/03/2019, Lascarache, Rv. 277251-01). Del tutto irrilevanti sono invece le questioni in merito alle compensazioni che costituiscono una mera modalità di pagamento del prezzo. Con l'undicesimo motivo i ricorrenti insistono nel chiedere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche escluse con motivazione ineccepibile, in ragione dell'assenza di profili di merito - gli imputati non avendo manifestato segni di resipiscenza - e in presenza invece della gravità della condotta perpetrata con la frode. Destituito di fondamento è anche il dodicesimo motivo, poiché la pena accessoria è stabilita ex lege dall'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 come conseguenza della condanna per il reato dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al paga
Decreto Cassazione n. 03968/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris