CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 24138/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorso R.G.N. 18774/2023 promossoda [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Campobasso,in persona del Prefetto pro tempore; intimata con atto di costituzione avverso il provvedimento emesso dal Giudice di [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicato il 14/06/2023, nell’ambito del procedimento n. 2191/2023 R.G. , avente ad oggetto il ricorso contro il decreto di espulsione n. 20/2023, emesso dal Prefetto di C ampobasso il 09/05/2023, notificato in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorrente proponeva ricorso avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Campobasso , a lui notificato il 09/05/2023, deducendo quanto segue: prima di ricevere la notificazionedel decreto di espulsione, in data 02/03/ 2022 , il cittadino straniero si era recato presso la Questura di Campobasso, al fine di presentare domanda reiterata di asilo sulla base di nuovi elementi rispetto alla prima domandadi protezione internazionale, che era stata respinta nel 2017; la Questura, rilevando che il domicilio del ricorrente risultava essere in Puglia, non procedeva all a formalizzazione della richiesta ed invitava lo straniero a rivolgersi alla Questura di Foggia, come si evinceva dalla dichiarazione predisposta da un agente della Questura e fattasottoscrivere dal ricorrente, presente in atti; ritenendo che quella indicata dagli agenti di Campobasso fosse la procedura corretta, il ricorrente tentava più volte,e invano, di farsi ricevere dalla Questura diFoggia, al fine d i formalizzare la propria domanda di asilo reiterata,ma non riusc iva nel suo intento e si recava ad abitare da un amico in provincia di Lecco; per il tramite del proprio difensore, richiedeva, quindi, un appuntamento presso la Questura di Lecco, al finedi formalizzare la domanda di asilo reiterata, come risultava dalla PEC del 14/09/2022prodotta in giudizio ; in data 0 3 / 05 / 2023, fermato dalla Polizia di Ancona, riceveva un invito a presentarsi presso·la Questura di Campobasso ove, in data 09/05/2023,gli veniva notificato il provvedimento di espulsione. Con il ricorso ex art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998, il ricorrente deduceva, in primo luogo , l’illegittimità del decreto di espulsione per aver egli manifestato la volontà di richiedere asilo prima di ricevere la notifica del decreto impugnato . Invocava , poi, l’applicazionedell’art. 19 d.lgs. n. 286 del 19 98 , poiché proveni va dal Senegal e, precisamente, dalla regione Casamance, teatro di una violenta e sanguinosa guerra civile, e in Italia si era ben integrato , coltivando diversi rapporti umani e sociali, idonei a costituire il presupposto per il rilascio quantomeno del permesso disoggiorno per protezione speciale ai sensi del d.l. n. 130 del 2020. Con il provvedimento in questa sede impugnato, il Giudice di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, dando rilievo, da una parte, alla mancata formale presentazione della domanda reiterata e, dall’altra, alla carenza di prova in ordine alla effettiva provenienza dal Senegal e alla connessa fonte dipericolo. Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero, affidato adue motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] non si è difesa con controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini della partecipazione alla eventuale udienza di discussionedella causa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la v iolazione e falsa applicazione art. 360, comma1, n. 5, c . p . c . , oltre che la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 40 Direttiva 2013/32/UE e dell’art. 117 Cost., per avere il Giudice di [OSCURATO:PERSONA] omesso di considerare un a circostanza decisiva, data dal fatto che il ricorrente si era presentato più volte presso la Questura per presentare la domanda di protezione internazionale reiterata, prima di ricevere la notificazione del decreto di espulsione, ma non era riuscito a formalizzarlaper colpa de gli Uffici a cui si era rivolto, prima di persona e poi per il tramite del suo avvocato. Il ricorrente ha ricordato la richiesta di app untamento , indirizzata alla Questura di Lecco, per la formalizzazione dell’ istanza reiterata di asilo del 14/09/2022, presentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] via PEC, aggiungendo che tale fatto non è stato preso in considerazione dal Giudice di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è limitato a considerare la mancata formalizzazione della domanda,senza valutare i motivi che ne avevano determinato la pretermissione, e cioè la condotta tenuta dagli Uffici amministrativi che avevaprecluso al ricorrente di presentare la propria domanda reiterata. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazionee/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,dell’art. 3 del d.lgs. n. 25 del 2008 e d ella D irettiva ( CE ) n. 85 del 2005 , nonché la motivazioneapparente con violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non avendo il Giudice di [OSCURATO:PERSONA] considerato che il provvedimento di espulsione non avrebbe potuto essere legittimamente emesso in pendenza di una domanda, per quanto reiterata, di concessione della protezione internazionale, finch é la Commissione non avesse avuto modo di esaminarla e decidere su di essa. 2. Il primo e il secondo motivo di ricorso , da esaminarsi congiuntamente, stante la stretta connessionetra loro esistente, sono fondati, sia pure nei limiti di seguito evidenziati. [OSCURATO:PERSONA] di pace non risulta avere tenuto conto del fatto che, come riportato nel ricorso per cassazione e , sia pure sinteticamente , richiamato nello stesso provvedimento impugnato, il ricorrente , con l’atto introduttivo del giudizio, aveva dedotto , e documentato, che il suo avvocato, in data 14/09/2022, aveva chiesto alla Questura di Lecco,via PEC, per conto del cittadino straniero , un app u ntamento pe r formalizzare la presentazione di una domanda di protezione internazionale reiterata. Si tratta di una circostanza senza dubbio decisiva, che la parte risulta avere offerto al contraddittorio già con l’originario ricorso al Giudice di [OSCURATO:PERSONA]. Com’è noto, secondo l’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142 del 2015, è richiedente protezione internazionale, lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale, ovvero che ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione. In tal senso, questa Corte ha affermato che sussiste il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e cometale suscettibile di espulsione, di presentare istanza di protezioneinternazionale e di rimanere nello Stato fino alla definizione della relativa procedura. Anche se l'istanza è inoltrata a mezzo diPEC, cui non segua la presentazione di una formale domanda, l'Amministrazione ha il dovere di riceverla (inoltrandola al Questoreper l'assunzione delle determinazioni di sua competenza),astenendosi da ogniforma di respingimento e di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9597 del 10/04/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21910 del 09/10/2020). Tale diritto di rimanere nel territorio dello Stato sussiste anche nel caso di proposizione di una prima domanda reiterata di protezione internazionale. Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 25 del 2008, nel testo vigente ratione temporis, infatti, «1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32. 2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che: a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo; b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale; c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale; d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale; e) manifestano la volontà di presentare un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis).» Come precisato da questa Corte, infatti, l'art. 7 d.lgs. n. 25 del 2008, nel testo sopra riportato, attribuisce al richiedente asilo, il diritto di rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale, anche nel caso di domanda reiterata, salvo che si tratti di domanda reiterata presentata nella fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento, emesso quindi precedentemente, o di successiva domanda reiterata dopo la declaratoria di inammissibilità o infondatezza, con decisione definitiva, della prima domanda reiterata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4561 del 11/02/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13690 del 29/04/2022). [OSCURATO:PERSONA] di pace avrebbe, dunque, dovuto tenere conto d ella manifestazione della volontà di presentare la domanda di protezione internazionale reiterata già prima della ricezione della notifica del decreto di espulsione, anche ai soli fini della sospensione dell’efficacia di tale provvedimento, nell’attesa della definizione del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale reiterata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4561 del 11/02/2022). 4.In conclusione, il ricorso va accolto. L’ordinanzaimpugnata va , dunque , cassata con rinvio della causa, anche per la statuizionesulle spese del presente giudizio, al Giudice di pace di Campobasso, inpersona di diverso magistrato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, nei limiti di cui in motivazione, e rinvia la causa al Giudice di pace di Campobasso, in persona di diverso magistrato, cui demanda diprovvedere anche sulle spese de