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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27981/2026

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anni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte d'appello di Palermo,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendol'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello diPalermo;udito l’[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo, che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA],chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, riformando lasentenza del Tribunale di Palermo, ha assolto [OSCURATO:PERSONA], maresciallomaggiore nell’Arma dei Carabinieri, dal reato ex artt. 110, 56, e 319-quater cod.pen. decritto nella imputazione, con la formula «perché il fatto non sussiste».2.

Nel ricorso presentato dalla Procura generale della Repubblica presso laCorte d’appello di Palermo si chiede l’annullamento della sentenza.Si deduce vizio della motivazione nell’assumere come incontroversa laricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza del Tribunale e nel disconoscere,al contempo, la finalità ingannatoria della condotto di [OSCURATO:PERSONA] consistita nelprospettare all’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] il problema (in realtà inesistente)della sua irregolare detenzione di un’arma, offrendosi di risolverlo con il suo poteredi ingerenza in cambio della assunzione di suo figlio e della compagna dello stessonella società Sicily by car della quale [OSCURATO:PERSONA] era presidente (p. 22 della sentenzadi primo grado).Si osserva, al riguardo, che, nel giungere alla conclusione assolutoria, la Cortedi appello trascura i dati considerati nella sentenza di primo grado (p. 4 e 19 ss.)e così ignora il significato complessivo attribuito alle e-mail del gennaio 2020relative alla assunzione dei due giovani (p. 9 della sentenza di primo grado).Si aggiunge che la Corte di appello non ha considerato la richiesta, avanzatadal Pubblico ministero in via subordinata, di riqualificare la condotta di [OSCURATO:PERSONA] exartt. 61 n. 9 e 640 cod. pen.3.

Nella memoria difensiva presentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede che ilricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato.Si osserva che nel ricorso non si contesta che la sentenza impugnata siadotata di una motivazione rafforzata rispetto a quella della sentenza di primogrado, ma prospetta una diversa ricostruzione della vicenda rimarcando ilcontenuto delle e-mail del gennaio 2020 relative alle richieste di assunzione e laloro connessione con l’intromissione dell’imputato nella notifica dell’attoamministrativo destinato a [OSCURATO:PERSONA] e prospettando una sua soluzione dellavicenda.Si osserva, inoltre, che la Corte di Appello ha chiarito quale ratio decidendi haadottato, rilevando la flebilità del collegamento tra l’abuso della qualità e l’utilitàasseritamente perseguita, nonché la mancanza dei tratti tipici della induzioneindebita, anche evidenziando che la trasmissione dei curricula del figlio e dellafidanzata al dipendente di [OSCURATO:PERSONA] avvenne ben prima del 5 febbraio 2020,quando [OSCURATO:PERSONA] si recò nell’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] per la notifica, e che neanche èprovato che a quella data [OSCURATO:PERSONA] sapesse della presentazione di tali curricula.Si esclude che la condotta dell’imputato sia riqualificabile come truffaaggravata perché i dati acquisiti non suffragano tale diversa qualificazione e, delresto, la ricostruzione dei fatti seguita dalla Corte d’appello la esclude.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

La vicenda oggetto del processo è analiticamente descritta nella sentenzadel Tribunale di Palermo.1.1.

Sono esposti gli antefatti che condussero alla notifica a Dragottodell’avvio del procedimento amministrativo di divieto di detenzione di armi emunizioni e materiale esplodenti, relativo all’arma indicata in atti, regolarmentedenunciata, ma della quale non era stato denunciato il trasferimento (p. 4-8).1.2.

Si precisa che nel gennaio del 2020 il maresciallo [OSCURATO:PERSONA]: incontròRaimondo Carruba, ex-carabiniere e dipendente della Sicily by car; parlò con luidella assunzione di suo figlio (con precedente esperienza nel settore) e dellafidanzata del figlio nella società e inviò (il 21/01/2020) una e-mail con il curriculumdei due giovani, rappresentando anche di essere pronto a incontrarsi con il titolaredella società.Si aggiunge che: in relazione alla e-mail Carruba (il 31/01/2020) scrisse allasegreteria della presidenza della Sicily by car e prima del 5/02/2020 ladocumentazione pervenne alla amministrazione della società; il 5/02/2020, ilmaresciallo [OSCURATO:PERSONA], assieme al vicebrigadiere [OSCURATO:PERSONA], si recò nella sededella Sicily by car per notificare a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso dell’avvio del procedimentoamministrativo, già spedito con posta raccomandata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].1.3.

Nella sentenza sono analiticamente richiamate le varie interlocuzioni fraDragotto e [OSCURATO:PERSONA] nelle quali il primo ribadiva la regolarità della sua condotta e ilsecondo insisteva nel rappresentare una irregolare detenzione dell’arma (p. 10-17) e si rileva che la [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:PERSONA], si era resa conto che la notificache i due carabinieri effettuavano a mano riguardava lo stesso procedimentooggetto della precedente notifica tramite raccomandata postale.1.4.

Sono poi descritte le condotte che seguirono.Il 6/02/2020 il maresciallo [OSCURATO:PERSONA] e il vicebrigadiere [OSCURATO:PERSONA] ritornarono nellasede della Sicily by car, contattarono la [OSCURATO:PERSONA] e ribadirono la loro disponibilità aaiutare [OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:PERSONA] rispose che questo non era necessario, perché la pistolaera legalmente detenuta, e ne informò [OSCURATO:PERSONA].L’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si presentarono presso laStazione dei Carabinieri di Carini denunciando la condotta di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Nei giorni successivi [OSCURATO:PERSONA], che ignorava la denuncia, inviò alla [OSCURATO:PERSONA] deimessaggi di whatsapp chiedendo di incontrare personalmente con [OSCURATO:PERSONA].Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] si presentò presso la società e l’incontro venneregistrato dalla Polizia giudiziaria mediante microspie: [OSCURATO:PERSONA] disse a [OSCURATO:PERSONA] chesapeva che suo figlio sarebbe stato assunto a aprile ma che era stanco di vederloa casa senza far nulla da mattina a sera, affermando di essere disponibile apagarne stipendio di marzo purchè l’assunzione fosse anticipata; riprendendo ildiscorso della pistola affermò che purtroppo la Polizia lavora in maniera“settorializzata”, ma che per fortuna «ci siamo arrivati» (p.18).Il 4/03/2020 [OSCURATO:PERSONA] telefonò a [OSCURATO:PERSONA] comunicandogli che, a causa dellaemergenza sanitaria, le assunzioni erano bloccate.1.5.

Sulla base dei dati già indicati, il Tribunale ha osservato che la condottadi [OSCURATO:PERSONA] mostra che egli prospettò artatamente a [OSCURATO:PERSONA] una inesistenterilevanza penale della vicenda relativa alla detenzione dell’arma, adombrandointenti persecutori da parte degli agenti del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA], ma alcontempo, rassicurandolo circa la sua capacità di risolvere la questione.Da questa ricostruzione il Tribunale ha desunto che [OSCURATO:PERSONA] cercò diaccreditarsi la riconoscenza di [OSCURATO:PERSONA] in vista della assunzione del figlio e dellacompagna dello stesso.Ha qualificato la condotta ex artt. 110, 56 e 319-quater cod. pen., osservandoche la direzione dell’abuso e la richiesta di assunzione si collocano in un unicocontesto temporale e che la libertà di autodeterminazione di [OSCURATO:PERSONA] fu comunquelesa.2.

Sulla base degli stessi dati valutati dal Tribunale, la Corte di appello haritenuto che nella vicenda in esame in concreto appare «davvero flebile ilcollegamento tra l’abuso della qualità soggettivamente rivestita dall’imputato (edel comportamento induttivo ad esso funzionalmente collegato), da una parte, el’indebita utilità agognata, dall’altra» (p.3), mentre emerge «l’insussistenza dellaportata perentoria ed ultimativa della richiesta e della natura reiterata eperseverante della medesima».Si conclude nel senso che: dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA] «si desume più una realepreoccupazione per la condizione occupazionale del figlio, in termini del tutto avulsida qualsiasi collegamento con la pregressa vicenda della notifica al [OSCURATO:PERSONA], cheil tentativo di condizionare indebitamente la volontà della parte civile»; non risultaneppure provato che [OSCURATO:PERSONA] fosse informato della presentazione dei curriculadei familiari di [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’incontro con lo stesso; «né è riconoscibilealcun connotato di perentorietà nella condotta dell’imputato» (p. 4).3.

La argomentazione sviluppata nella sentenza impugnata si è concentratasulla distinzione tra istigazione alla corruzione e tentativo di induzione indebita,ma ha sminuito la valenza dimostrativa degli elementi acquisiti circa la condottadell’imputato relativamente all’abuso della qualità e alla dall’abuso delle qualità dipubblico ufficiale e dalla prospettazione di un pericolo in realtà insussistente (Sez.2, n. 28390 del 20/03/2013, Rv. 256459; Sez. 2, n. 27363 del 04/04/2012, Rv.253313).Quando ─ come nella fattispecie ─ una condizione di assoggettamento dellapersona offesa all'esercizio di una potestà deve essere esclusa ─ la condotta delpubblico ufficiale che, simulando l'esistenza di una situazione di pericolo, tenti diindurre una persona a fornirgli una utilità per ottenere la sua protezione nonintegra il reato di induzione indebita a dare o a promettere utilità di cui all'art.319-quater cod. pen., ma il delitto di tentata truffa aggravata (Sez. 6, n. 17655del 09/04/2015, Rv. 263657).La creazione di un pericolo immaginario, quale modalità dell'azioneingannatoria è specificamente prevista dall'art. 640 cod. pen., comma 2, n. 2,come circostanza aggravante dell'artificio o raggiro mirante a una prestazioneeconomica, e rispetto a tale condotta può ravvisarsi l'ulteriore aggravante di cuiall'art. 61 n. 9, cod. pen. se il reato è commesso da un pubblico ufficiale.4.

Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per unnuovo giudizio nel quale verificare se i dati acquisiti al processo, o quelli acquisibilinei limiti nei limiti di quanto necessario allo scopo, consentono di ritenere provatala sussistenza del reato ex artt. 56, 640, comma secondo, n. 2, e 61, n. 9, cod.pen.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di Palermo.Visto l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della Cancelleria,la comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all'amministrazione diappartenenza del ricorrente.Così deciso il 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte d'appello di Palermo,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendol'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello diPalermo;udito l’[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo, che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA],chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, riformando lasentenza del Tribunale di Palermo, ha assolto [OSCURATO:PERSONA], maresciallomaggiore nell’Arma dei Carabinieri, dal reato ex artt. 110, 56, e 319-quater cod.pen. decritto nella imputazione, con la formula «perché il fatto non sussiste».2. Nel ricorso presentato dalla Procura generale della Repubblica presso laCorte d’appello di Palermo si chiede l’annullamento della sentenza.Si deduce vizio della motivazione nell’assumere come incontroversa laricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza del Tribunale e nel disconoscere,al contempo, la finalità ingannatoria della condotto di [OSCURATO:PERSONA] consistita nelprospettare all’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] il problema (in realtà inesistente)della sua irregolare detenzione di un’arma, offrendosi di risolverlo con il suo poteredi ingerenza in cambio della assunzione di suo figlio e della compagna dello stessonella società Sicily by car della quale [OSCURATO:PERSONA] era presidente (p. 22 della sentenzadi primo grado).Si osserva, al riguardo, che, nel giungere alla conclusione assolutoria, la Cortedi appello trascura i dati considerati nella sentenza di primo grado (p. 4 e 19 ss.)e così ignora il significato complessivo attribuito alle e-mail del gennaio 2020relative alla assunzione dei due giovani (p. 9 della sentenza di primo grado).Si aggiunge che la Corte di appello non ha considerato la richiesta, avanzatadal Pubblico ministero in via subordinata, di riqualificare la condotta di [OSCURATO:PERSONA] exartt. 61 n. 9 e 640 cod. pen.3. Nella memoria difensiva presentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede che ilricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato.Si osserva che nel ricorso non si contesta che la sentenza impugnata siadotata di una motivazione rafforzata rispetto a quella della sentenza di primogrado, ma prospetta una diversa ricostruzione della vicenda rimarcando ilcontenuto delle e-mail del gennaio 2020 relative alle richieste di assunzione e laloro connessione con l’intromissione dell’imputato nella notifica dell’attoamministrativo destinato a [OSCURATO:PERSONA] e prospettando una sua soluzione dellavicenda.Si osserva, inoltre, che la Corte di Appello ha chiarito quale ratio decidendi haadottato, rilevando la flebilità del collegamento tra l’abuso della qualità e l’utilitàasseritamente perseguita, nonché la mancanza dei tratti tipici della induzioneindebita, anche evidenziando che la trasmissione dei curricula del figlio e dellafidanzata al dipendente di [OSCURATO:PERSONA] avvenne ben prima del 5 febbraio 2020,quando [OSCURATO:PERSONA] si recò nell’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] per la notifica, e che neanche èprovato che a quella data [OSCURATO:PERSONA] sapesse della presentazione di tali curricula.Si esclude che la condotta dell’imputato sia riqualificabile come truffaaggravata perché i dati acquisiti non suffragano tale diversa qualificazione e, delresto, la ricostruzione dei fatti seguita dalla Corte d’appello la esclude.MOTIVI DELLA DECISIONE1. La vicenda oggetto del processo è analiticamente descritta nella sentenzadel Tribunale di Palermo.1.1. Sono esposti gli antefatti che condussero alla notifica a Dragottodell’avvio del procedimento amministrativo di divieto di detenzione di armi emunizioni e materiale esplodenti, relativo all’arma indicata in atti, regolarmentedenunciata, ma della quale non era stato denunciato il trasferimento (p. 4-8).1.2. Si precisa che nel gennaio del 2020 il maresciallo [OSCURATO:PERSONA]: incontròRaimondo Carruba, ex-carabiniere e dipendente della Sicily by car; parlò con luidella assunzione di suo figlio (con precedente esperienza nel settore) e dellafidanzata del figlio nella società e inviò (il 21/01/2020) una e-mail con il curriculumdei due giovani, rappresentando anche di essere pronto a incontrarsi con il titolaredella società.Si aggiunge che: in relazione alla e-mail Carruba (il 31/01/2020) scrisse allasegreteria della presidenza della Sicily by car e prima del 5/02/2020 ladocumentazione pervenne alla amministrazione della società; il 5/02/2020, ilmaresciallo [OSCURATO:PERSONA], assieme al vicebrigadiere [OSCURATO:PERSONA], si recò nella sededella Sicily by car per notificare a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso dell’avvio del procedimentoamministrativo, già spedito con posta raccomandata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].1.3. Nella sentenza sono analiticamente richiamate le varie interlocuzioni fraDragotto e [OSCURATO:PERSONA] nelle quali il primo ribadiva la regolarità della sua condotta e ilsecondo insisteva nel rappresentare una irregolare detenzione dell’arma (p. 10-17) e si rileva che la [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:PERSONA], si era resa conto che la notificache i due carabinieri effettuavano a mano riguardava lo stesso procedimentooggetto della precedente notifica tramite raccomandata postale.1.4. Sono poi descritte le condotte che seguirono.Il 6/02/2020 il maresciallo [OSCURATO:PERSONA] e il vicebrigadiere [OSCURATO:PERSONA] ritornarono nellasede della Sicily by car, contattarono la [OSCURATO:PERSONA] e ribadirono la loro disponibilità aaiutare [OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:PERSONA] rispose che questo non era necessario, perché la pistolaera legalmente detenuta, e ne informò [OSCURATO:PERSONA].L’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si presentarono presso laStazione dei Carabinieri di Carini denunciando la condotta di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Nei giorni successivi [OSCURATO:PERSONA], che ignorava la denuncia, inviò alla [OSCURATO:PERSONA] deimessaggi di whatsapp chiedendo di incontrare personalmente con [OSCURATO:PERSONA].Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] si presentò presso la società e l’incontro venneregistrato dalla Polizia giudiziaria mediante microspie: [OSCURATO:PERSONA] disse a [OSCURATO:PERSONA] chesapeva che suo figlio sarebbe stato assunto a aprile ma che era stanco di vederloa casa senza far nulla da mattina a sera, affermando di essere disponibile apagarne stipendio di marzo purchè l’assunzione fosse anticipata; riprendendo ildiscorso della pistola affermò che purtroppo la Polizia lavora in maniera“settorializzata”, ma che per fortuna «ci siamo arrivati» (p.18).Il 4/03/2020 [OSCURATO:PERSONA] telefonò a [OSCURATO:PERSONA] comunicandogli che, a causa dellaemergenza sanitaria, le assunzioni erano bloccate.1.5. Sulla base dei dati già indicati, il Tribunale ha osservato che la condottadi [OSCURATO:PERSONA] mostra che egli prospettò artatamente a [OSCURATO:PERSONA] una inesistenterilevanza penale della vicenda relativa alla detenzione dell’arma, adombrandointenti persecutori da parte degli agenti del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA], ma alcontempo, rassicurandolo circa la sua capacità di risolvere la questione.Da questa ricostruzione il Tribunale ha desunto che [OSCURATO:PERSONA] cercò diaccreditarsi la riconoscenza di [OSCURATO:PERSONA] in vista della assunzione del figlio e dellacompagna dello stesso.Ha qualificato la condotta ex artt. 110, 56 e 319-quater cod. pen., osservandoche la direzione dell’abuso e la richiesta di assunzione si collocano in un unicocontesto temporale e che la libertà di autodeterminazione di [OSCURATO:PERSONA] fu comunquelesa.2. Sulla base degli stessi dati valutati dal Tribunale, la Corte di appello haritenuto che nella vicenda in esame in concreto appare «davvero flebile ilcollegamento tra l’abuso della qualità soggettivamente rivestita dall’imputato (edel comportamento induttivo ad esso funzionalmente collegato), da una parte, el’indebita utilità agognata, dall’altra» (p.3), mentre emerge «l’insussistenza dellaportata perentoria ed ultimativa della richiesta e della natura reiterata eperseverante della medesima».Si conclude nel senso che: dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA] «si desume più una realepreoccupazione per la condizione occupazionale del figlio, in termini del tutto avulsida qualsiasi collegamento con la pregressa vicenda della notifica al [OSCURATO:PERSONA], cheil tentativo di condizionare indebitamente la volontà della parte civile»; non risultaneppure provato che [OSCURATO:PERSONA] fosse informato della presentazione dei curriculadei familiari di [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’incontro con lo stesso; «né è riconoscibilealcun connotato di perentorietà nella condotta dell’imputato» (p. 4).3. La argomentazione sviluppata nella sentenza impugnata si è concentratasulla distinzione tra istigazione alla corruzione e tentativo di induzione indebita,ma ha sminuito la valenza dimostrativa degli elementi acquisiti circa la condottadell’imputato relativamente all’abuso della qualità e alla dall’abuso delle qualità dipubblico ufficiale e dalla prospettazione di un pericolo in realtà insussistente (Sez.2, n. 28390 del 20/03/2013, Rv. 256459; Sez. 2, n. 27363 del 04/04/2012, Rv.253313).Quando ─ come nella fattispecie ─ una condizione di assoggettamento dellapersona offesa all'esercizio di una potestà deve essere esclusa ─ la condotta delpubblico ufficiale che, simulando l'esistenza di una situazione di pericolo, tenti diindurre una persona a fornirgli una utilità per ottenere la sua protezione nonintegra il reato di induzione indebita a dare o a promettere utilità di cui all'art.319-quater cod. pen., ma il delitto di tentata truffa aggravata (Sez. 6, n. 17655del 09/04/2015, Rv. 263657).La creazione di un pericolo immaginario, quale modalità dell'azioneingannatoria è specificamente prevista dall'art. 640 cod. pen., comma 2, n. 2,come circostanza aggravante dell'artificio o raggiro mirante a una prestazioneeconomica, e rispetto a tale condotta può ravvisarsi l'ulteriore aggravante di cuiall'art. 61 n. 9, cod. pen. se il reato è commesso da un pubblico ufficiale.4. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per unnuovo giudizio nel quale verificare se i dati acquisiti al processo, o quelli acquisibilinei limiti nei limiti di quanto necessario allo scopo, consentono di ritenere provatala sussistenza del reato ex artt. 56, 640, comma secondo, n. 2, e 61, n. 9, cod.pen. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di Palermo.Visto l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della Cancelleria,la comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all'amministrazione diappartenenza del ricorrente.Così deciso il 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27981/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris