CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 10554/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto con strappo in concorso, in punto di responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che tutti e tre i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, riconosciuta a titolo di concorso con altri, è affidato a doglianze generiche - posto che non è consentito dolersi dell'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con l'atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Rv. 258962) - e, comunque, non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto interamente versate in fatto (al riguardo cfr. Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623), in assenza della denuncia di specifici ed inopinabili travisamenti delle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], le quali risultano essere state congruamente apprezzate (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609) anche con il compiuto riferimento ad elementi di prova atti a corroborare quanto da lei riferito (in ordine alla sicura presenza dell'imputato a bordo del veicolo con il quale venne commesso lo scippo e alle modalità con le quali lo stesso venne perpetrato dai correi, vedasi pag. 4); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]