CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2026
Cassazione n. 08244/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8244/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 02/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 479/2026* * CC 20/02/2026* * * 42238/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 19/11/2025 del Tribunale di Napolivisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsolette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibileudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 19/11/2025 il Tribunale di Napoli rigettava l appello che era statoproposto da * * contro l ordinanza del 14/10/2025 con la quale la Corted appello di Napoli aveva rigettato la richiesta dello stesso * di sostituzione dellamisura della custodia cautelare in carcere a lui applicata con la misura degli arrestidomiciliari avendo ritenuto la compatibilità delle condizioni di salute dell * con ilregime carcerario.2. Avverso la suddetta ordinanza del 19/11/2025 del Tribunale di Napoli ha propostoricorso per cassazione per il tramite del proprio difensore avv. * * * ** affidato a un unico motivo con il quale deduce in relazione all art. 606 comma 1lett. b ed e cod. proc. pen. la violazione dell art. 275 comma 4 bis dello stesso codice incombinato disposto con gli artt. 2 27 e 32 * in quanto «la * avrebbe «fattomalgoverno della legge penale» e avrebbe «offerto una motivazione viziata nella parte in cuiha ritenuto di non dover conferire l incarico ad un perito super partes ed ha ritenuto idonee lecure offerte al detenuto presso il * tali da poter garantire il suo diritto alla salute».Il ricorrente deduce che nel rigettare il suo appello il Tribunale di Napoli si sarebbeconfrontato soltanto con il dato tecnico costituito dal contenuto della perizia a firma del dott.* * perito che era stato nominato dalla Corte d appello di Napoli ma nonanche con il dato tecnico costituito dalla consulenza che era stata redatta dal dott. * –consulente di parte che aveva partecipato alle operazioni peritali – «proprio in relazione allaconsiderazioni del collega» ** avere trascritto un ampio stralcio della consulenza tecnica del dott. * pagg.3 9 del ricorso il ricorrente ribadisce che il Tribunale di Napoli non si sarebbe confrontatocon le tesi di detto consulente tecnico di parte il quale avrebbe rappresentato che l *«beneficerebbe della collocazione in regime autocustodiale in quanto potrebbe sottoporsi atrattamenti diversi e più adeguati rispetto a quelli a cui si è sottoposto durante la suadetenzione e soprattutto in maniera più celere rispetto ai termini degli istituti penitenziari» così il ricorso come sarebbe comprovato dal fatto «che alcune visite prescritte non sonomai state effettuate es. visita neurologica prescritta nel febbraio 2024 o sono stateeffettuate terapie diverse rispetto a quelle necessarie per comprendere la genesi degliepisodi sincopali da cui è affetto di fatto non impedendone la reiterazione» così il ricorso .* consulenza del dott. * si sarebbe altresì dato atto che l aggravamento dellecondizioni di salute dell * poteva «essere collegato alla mancata tempestività dellecure offerte da parte del carcere».* stata perciò dimostrata l inadeguatezza delle cure che l * potevaottenere in sede carceraria a tutelare la sua salute e ad evitare ulteriori peggioramenti dellastessa.Il ricorrente afferma che tenuto conto del contrasto tra le conclusioni dei due medici ilTribunale di Napoli «avrebbe dovuto nominare un terzo perito super partes» il quale sisarebbe dovuto esprimere non solo sulla compatibilità o no delle sue condizioni di salute conil regime carcerario ma anche sull adeguatezza delle cure di cui poteva usufruire in statodetentivo rispetto alle sue patologie.Il ricorrente rappresenta che aveva chiesto che gli arresti domiciliari fossero eseguiti inTorino presso l abitazione della f igl ia * * cioè in un luogo«decontestualizzato rispetto ai fatti per cui è processo» e che gli fosse applicato ilcosiddetto braccialetto elettronico.* ancora che la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari dovrebbe trovareapplicazione anche quando la prosecuzione della detenzione in carcere «comporti untrattamento contrario al senso di umanità e possa costituire un pericolo di vita per il detenuto quindi tutte le volte in cui il prevenuto all esterno del penitenziario può usufruire di curediverse e migliori rispetto a quelle che possono essergli corrisposte in ambito inframurario ».* avere illustrato le ragioni della prevalenza del fondamentale diritto alla salutesull esigenza di tutela della sicurezza pubblica il ricorrente conclude che «quando ilprevenuto è affetto da gravi patologie come nel caso che ci riguarda anche se l istituto dipena ove è detenuto è attrezzato per l esecuzione delle cure richieste tenuto conto dei dirittiumani e del divieto di mettere in atto trattamenti inumani e degradanti di cui agli artt. 32 e 27* il Tribunale deve optare per l applicazione di una misura meno restrittiva della libertàpersonale come gli arresti domiciliari perché la prosecuzione della detenzione inframurariarappresenta una sofferenza aggiuntiva che può travalicare i limiti dell umana tollerabilità».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L unico motivo è fondato nei termini che seguono.2. Il comma 4 bis dell art. 275 cod. proc. pen. stabilisce un divieto in virtù del quale lacustodia cautelare in carcere non può essere disposta né mantenuta quando l imputato siauna persona affetta da * conclamata o da grave deficienza immunitaria ovvero daun altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di saluterisultino incompatibili con lo stato di detenzione o comunque siano tali da non consentireadeguate cure in caso di detenzione in carcere.A proposito di tale disposizione dettata a tutela del fondamentale diritto alla salute laCorte di cassazione ha chiarito che la valutazione della gravità delle condizioni di salute deldetenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata siain astratto con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge sia in concreto con riferimentoalla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui eglinecessita. Ne consegue che da un lato la permanenza nel sistema penitenziario puòessere deliberata se il giudice accerta che esistano istituti in relazione ai quali possaformularsi un giudizio di compatibilità dall altro lato che tale accertamento deverappresentare un prius rispetto alla decisione e non una mera modalità esecutiva dellastessa rimessa all autorità amministrativa * 4 n. 19880 del 19/06/2020 * *279250 01 * 6 n. 4117 del 10/01/2018 * * 272184 01 * 5 n. 16500 del15/03/2006 [OSCURATO:PERSONA] * 234446 01 .Ai fini del giudizio di compatibilità o no delle condizioni di salute della persona con lostato di detenzione in carcere l art. 275 comma 4 bis cod. proc. pen. postula dunque«l accertamento giudiziale non solo della patologia stessa ma anche delle reali possibilità didiagnosi terapia e cura e di una pronta allocazione presso una struttura in grado digarantirle» * 1 n. 49237 del 03/10/2014 F. non massimata .In ragione di ciò il giudice che ritenga di non accogliere una richiesta di revoca o disostituzione della misura della custodia cautelare in carcere fondata su una diagnosi diincompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione inframuraria ha l obbligo a normadell art. 299 comma 4 ter terzo periodo cod. proc. pen. di disporre accertamenti medici daespletarsi nelle forme e con le garanzie che sono previste per le perizie * 2 n. 24558 del05/06/2024 R. * 286539 01 .* posto si deve osservare che è vero che il perito assume una posizioneprocessuale che è diversa rispetto a quella del consulente di parte atteso che questi èchiamato a prestare la sua opera nel solo interesse di chi lo ha nominato senza assumerecome il perito l impegno di cui all art. 226 comma 1 cod. proc. pen. con la conseguenzache il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito in difformità da quelle delconsulente di parte non è tenuto a fornire autonoma dimostrazione dell esattezza scientificadelle prime e dell erroneità delle seconde * 3 n. 17368 del 31/01/2019 * *275945 01 né è tenuto a nominare come mostra di ritenere il ricorrente un altro perito.Tuttavia nell aderire alle conclusioni del perito il giudice oltre a dimostrare di averevalutato le stesse deve altresì dimostrare di essersi soffermato sulla diversa tesi delconsulente tecnico di parte che ha disatteso in particolare di non avere ignorato leargomentazioni dello stesso consulente tecnico enunciando in modo adeguato le ragioniche lo hanno indotto a non ritenerle idonee a dimostrare la fallacia delle conclusioni peritali * 3 n. 17368 del 31/01/2019 * cit. Si veda altresì * 2 n. 49742 del10/10/2023 B. * 285866 01 * 5 n. 43845 del 14/10/2022 * * 283807 01 .* non risulta essere avvenuto nel caso in esame atteso che il Tribunale di Napoli nelfare proprie le conclusioni del perito nominato dalla Corte d appello di Napoli dott. *non ha fatto cenno alle argomentazioni del consulente tecnico di parte dott. * e alleragioni che lo avevano eventualmente indotto a ritenere che le argomentazioni di taleconsulente – dirette in particolare a dimostrare che le condizioni di salute dell * nonconsentivano adeguate cure in carcere – non fossero idonee a dimostrare la fallacia delleopposte conclusioni del perito dott. *4. Pertanto l ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per un nuovogiudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell art. 309 comma 7 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8244/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 02/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 479/2026* * CC 20/02/2026* * * 42238/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 19/11/2025 del Tribunale di Napolivisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsolette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibileudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 19/11/2025 il Tribunale di Napoli rigettava l appello che era statoproposto da * * contro l ordinanza del 14/10/2025 con la quale la Corted appello di Napoli aveva rigettato la richiesta dello stesso * di sostituzione dellamisura della custodia cautelare in carcere a lui applicata con la misura degli arrestidomiciliari avendo ritenuto la compatibilità delle condizioni di salute dell * con ilregime carcerario.2. Avverso la suddetta ordinanza del 19/11/2025 del Tribunale di Napoli ha propostoricorso per cassazione per il tramite del proprio difensore avv. * * * ** affidato a un unico motivo con il quale deduce in relazione all art. 606 comma 1lett. b ed e cod. proc. pen. la violazione dell art. 275 comma 4 bis dello stesso codice incombinato disposto con gli artt. 2 27 e 32 * in quanto «la * avrebbe «fattomalgoverno della legge penale» e avrebbe «offerto una motivazione viziata nella parte in cuiha ritenuto di non dover conferire l incarico ad un perito super partes ed ha ritenuto idonee lecure offerte al detenuto presso il * tali da poter garantire il suo diritto alla salute».Il ricorrente deduce che nel rigettare il suo appello il Tribunale di Napoli si sarebbeconfrontato soltanto con il dato tecnico costituito dal contenuto della perizia a firma del dott.* * perito che era stato nominato dalla Corte d appello di Napoli ma nonanche con il dato tecnico costituito dalla consulenza che era stata redatta dal dott. * –consulente di parte che aveva partecipato alle operazioni peritali – «proprio in relazione allaconsiderazioni del collega» ** avere trascritto un ampio stralcio della consulenza tecnica del dott. * pagg.3 9 del ricorso il ricorrente ribadisce che il Tribunale di Napoli non si sarebbe confrontatocon le tesi di detto consulente tecnico di parte il quale avrebbe rappresentato che l *«beneficerebbe della collocazione in regime autocustodiale in quanto potrebbe sottoporsi atrattamenti diversi e più adeguati rispetto a quelli a cui si è sottoposto durante la suadetenzione e soprattutto in maniera più celere rispetto ai termini degli istituti penitenziari» così il ricorso come sarebbe comprovato dal fatto «che alcune visite prescritte non sonomai state effettuate es. visita neurologica prescritta nel febbraio 2024 o sono stateeffettuate terapie diverse rispetto a quelle necessarie per comprendere la genesi degliepisodi sincopali da cui è affetto di fatto non impedendone la reiterazione» così il ricorso .* consulenza del dott. * si sarebbe altresì dato atto che l aggravamento dellecondizioni di salute dell * poteva «essere collegato alla mancata tempestività dellecure offerte da parte del carcere».* stata perciò dimostrata l inadeguatezza delle cure che l * potevaottenere in sede carceraria a tutelare la sua salute e ad evitare ulteriori peggioramenti dellastessa.Il ricorrente afferma che tenuto conto del contrasto tra le conclusioni dei due medici ilTribunale di Napoli «avrebbe dovuto nominare un terzo perito super partes» il quale sisarebbe dovuto esprimere non solo sulla compatibilità o no delle sue condizioni di salute conil regime carcerario ma anche sull adeguatezza delle cure di cui poteva usufruire in statodetentivo rispetto alle sue patologie.Il ricorrente rappresenta che aveva chiesto che gli arresti domiciliari fossero eseguiti inTorino presso l abitazione della f igl ia * * cioè in un luogo«decontestualizzato rispetto ai fatti per cui è processo» e che gli fosse applicato ilcosiddetto braccialetto elettronico.* ancora che la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari dovrebbe trovareapplicazione anche quando la prosecuzione della detenzione in carcere «comporti untrattamento contrario al senso di umanità e possa costituire un pericolo di vita per il detenuto quindi tutte le volte in cui il prevenuto all esterno del penitenziario può usufruire di curediverse e migliori rispetto a quelle che possono essergli corrisposte in ambito inframurario ».* avere illustrato le ragioni della prevalenza del fondamentale diritto alla salutesull esigenza di tutela della sicurezza pubblica il ricorrente conclude che «quando ilprevenuto è affetto da gravi patologie come nel caso che ci riguarda anche se l istituto dipena ove è detenuto è attrezzato per l esecuzione delle cure richieste tenuto conto dei dirittiumani e del divieto di mettere in atto trattamenti inumani e degradanti di cui agli artt. 32 e 27* il Tribunale deve optare per l applicazione di una misura meno restrittiva della libertàpersonale come gli arresti domiciliari perché la prosecuzione della detenzione inframurariarappresenta una sofferenza aggiuntiva che può travalicare i limiti dell umana tollerabilità».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L unico motivo è fondato nei termini che seguono.2. Il comma 4 bis dell art. 275 cod. proc. pen. stabilisce un divieto in virtù del quale lacustodia cautelare in carcere non può essere disposta né mantenuta quando l imputato siauna persona affetta da * conclamata o da grave deficienza immunitaria ovvero daun altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di saluterisultino incompatibili con lo stato di detenzione o comunque siano tali da non consentireadeguate cure in caso di detenzione in carcere.A proposito di tale disposizione dettata a tutela del fondamentale diritto alla salute laCorte di cassazione ha chiarito che la valutazione della gravità delle condizioni di salute deldetenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata siain astratto con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge sia in concreto con riferimentoalla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui eglinecessita. Ne consegue che da un lato la permanenza nel sistema penitenziario puòessere deliberata se il giudice accerta che esistano istituti in relazione ai quali possaformularsi un giudizio di compatibilità dall altro lato che tale accertamento deverappresentare un prius rispetto alla decisione e non una mera modalità esecutiva dellastessa rimessa all autorità amministrativa * 4 n. 19880 del 19/06/2020 * *279250 01 * 6 n. 4117 del 10/01/2018 * * 272184 01 * 5 n. 16500 del15/03/2006 [OSCURATO:PERSONA] * 234446 01 .Ai fini del giudizio di compatibilità o no delle condizioni di salute della persona con lostato di detenzione in carcere l art. 275 comma 4 bis cod. proc. pen. postula dunque«l accertamento giudiziale non solo della patologia stessa ma anche delle reali possibilità didiagnosi terapia e cura e di una pronta allocazione presso una struttura in grado digarantirle» * 1 n. 49237 del 03/10/2014 F. non massimata .In ragione di ciò il giudice che ritenga di non accogliere una richiesta di revoca o disostituzione della misura della custodia cautelare in carcere fondata su una diagnosi diincompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione inframuraria ha l obbligo a normadell art. 299 comma 4 ter terzo periodo cod. proc. pen. di disporre accertamenti medici daespletarsi nelle forme e con le garanzie che sono previste per le perizie * 2 n. 24558 del05/06/2024 R. * 286539 01 .* posto si deve osservare che è vero che il perito assume una posizioneprocessuale che è diversa rispetto a quella del consulente di parte atteso che questi èchiamato a prestare la sua opera nel solo interesse di chi lo ha nominato senza assumerecome il perito l impegno di cui all art. 226 comma 1 cod. proc. pen. con la conseguenzache il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito in difformità da quelle delconsulente di parte non è tenuto a fornire autonoma dimostrazione dell esattezza scientificadelle prime e dell erroneità delle seconde * 3 n. 17368 del 31/01/2019 * *275945 01 né è tenuto a nominare come mostra di ritenere il ricorrente un altro perito.Tuttavia nell aderire alle conclusioni del perito il giudice oltre a dimostrare di averevalutato le stesse deve altresì dimostrare di essersi soffermato sulla diversa tesi delconsulente tecnico di parte che ha disatteso in particolare di non avere ignorato leargomentazioni dello stesso consulente tecnico enunciando in modo adeguato le ragioniche lo hanno indotto a non ritenerle idonee a dimostrare la fallacia delle conclusioni peritali * 3 n. 17368 del 31/01/2019 * cit. Si veda altresì * 2 n. 49742 del10/10/2023 B. * 285866 01 * 5 n. 43845 del 14/10/2022 * * 283807 01 .* non risulta essere avvenuto nel caso in esame atteso che il Tribunale di Napoli nelfare proprie le conclusioni del perito nominato dalla Corte d appello di Napoli dott. *non ha fatto cenno alle argomentazioni del consulente tecnico di parte dott. * e alleragioni che lo avevano eventualmente indotto a ritenere che le argomentazioni di taleconsulente – dirette in particolare a dimostrare che le condizioni di salute dell * nonconsentivano adeguate cure in carcere – non fossero idonee a dimostrare la fallacia delleopposte conclusioni del perito dott. *4. Pertanto l ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per un nuovogiudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell art. 309 comma 7 cod. proc. pen. *Annulla l ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di napolicompetente ai sensi dell art. 309 co. 7 c.p.p. manda alla cancelleria per gli adempimenti dicui all art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso 20/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di napolicompetente ai sensi dell art. 309 co. 7 c.p.p. manda alla cancelleria per gli adempimenti dicui all art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso 20/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *