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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 marzo 2023

Cassazione n. 12093/2023

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a: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54T20 H282D), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L71 H282I) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64S09 H282X), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Savoia, 80; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA]; -intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3594/2017 (pubblicata il 29 maggio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18 aprile 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato -che i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, nei confronti dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3594/2017, con la quale –in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Rieti n. 739/2009 – era stata accertato, in favore del fondo dei citati intimati ed a carico di quello ricorrenti, il diritto di servitù, pedonale e carrabile, sul tratto di strada collegante v. dell’Industria e c.

Salaria in [OSCURATO:PERSONA], anche con la condanna, nei confronti degli appellati, all’eliminazione di ogni tipo di ostacolo impeditivo dell’esercizio di tale diritto reale; R.G.N. 12905/2018 C.C. 18/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]: - il difensore dei ricorrenti (munito di apposita procura speciale allegata all’atto) ha, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., depositato in cancelleria dichiarazione del 20.3.2023 di rinuncia al ricorso dallo stesso sottoscritta; -che gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità; - che, pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391, comma 1, c.p.c., senza farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, essendo [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] rimasti intimati (risultando, pertanto, del tutto irrilevante l’accettazione espressa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore costituito per gli stessi ma nei precedenti gradi di merito); -che da siffatta pronuncia consegue che non sussistono le condizioni per attestare la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte di cassazione, in data 18 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54T20 H282D), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L71 H282I) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64S09 H282X), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Savoia, 80; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA]; -intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3594/2017 (pubblicata il 29 maggio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18 aprile 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato -che i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, nei confronti dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3594/2017, con la quale –in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Rieti n. 739/2009 – era stata accertato, in favore del fondo dei citati intimati ed a carico di quello ricorrenti, il diritto di servitù, pedonale e carrabile, sul tratto di strada collegante v. dell’Industria e c. Salaria in [OSCURATO:PERSONA], anche con la condanna, nei confronti degli appellati, all’eliminazione di ogni tipo di ostacolo impeditivo dell’esercizio di tale diritto reale; R.G.N. 12905/2018 C.C. 18/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]: - il difensore dei ricorrenti (munito di apposita procura speciale allegata all’atto) ha, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., depositato in cancelleria dichiarazione del 20.3.2023 di rinuncia al ricorso dallo stesso sottoscritta; -che gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità; - che, pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391, comma 1, c.p.c., senza farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, essendo [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] rimasti intimati (risultando, pertanto, del tutto irrilevante l’accettazione espressa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore costituito per gli stessi ma nei precedenti gradi di merito); -che da siffatta pronuncia consegue che non sussistono le condizioni per attestare la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte di cassazione, in data 18 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA]
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