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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20485/2026

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[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'[OSCURATO:PERSONA] unitamente agli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti, e condomicilio digitale ex lege-ricorrenti-controComune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'[OSCURATO:PERSONA] e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 188/2021 depositatail 15/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22109/2021Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 20485/2026Data pubblicazione 17/06/20261.

In seguito al sisma del novembre del 1980 che aveva interessatoanche i territori in Irpinia, in Campania, il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] decise diacquisire il complesso immobiliare “Monastero”, di proprietà degli attori, in-serendo l'area in questione nel piano di recupero, nel contempo consen-tendo ai proprietari di realizzare un nuovo fabbricato, sostitutivo del prece-dente, su altro suolo, in prossimità del bene già in loro proprietà, acquisitoal patrimonio comunale dopo essere stato danneggiato dagli eventi sismici.Ottenuta dai proprietari dell'immobile danneggiato l'autorizzazione n.398 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la costruzione di un nuovo fabbricato su suolo di loroproprietà e il contributo di lire 729.134.626, in buona parte erogato, i lavori,avviati nel 1990, non venivano completati all'esito della sospensione diquelli, appaltati dal Comune, di realizzazione del muro di sostegno dellaretrostante strada pubblica, che era franata durante i lavori di edificazionedell'immobile, impedendone la prosecuzione.Con delibera n. 25 del 1987 il Comune aveva infatti adottato una va-riante al Piano di Recupero, in cui veniva stabilita una diversa utilizzazionedella sagoma della realizzanda strada, al fine di adattarla al progetto dimassima di costruzione del fabbricato e al suolo in cui questo doveva essereedificato, caratterizzato da gradoni.La proprietà denunciò dal 1992 l'impossibilità di ultimare i lavori dicostruzione del proprio fabbricato, l'inaccessibilità ai piani superiori, permancanza di passerelle e scale, e la sostanziale inutilizzabilità del fabbri-cato, che soffrì, nel tempo, il degrado.2.

Qualificati tali effetti come conseguenza di inerzia colpevole dellap.A., integrativa di responsabilità extracontrattuale nei termini di cui all'art.2043 c.c., i proprietari agirono davanti al Tribunale di Salerno per i relatividanni, oltre che per ottenere la quota residua del contributo, a saldo diquanto già erogato, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conver-sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75,Numero registro generale 22109/2021Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 20485/2026Data pubblicazione 17/06/2026recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventisismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Provvedimenti organici perla ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti).Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario infavore del Giudice amministrativo, e rigettò, nel resto, la domanda sul con-tributo.Gli attori interposero appello, facendo valere l'erroneità della declina-toria della giurisdizione del Giudice ordinario, quanto alla domanda risarci-toria, e, nel resto, del rigetto di quella di pagamento del contributo, trat-tandosi di saldo di quanto già riconosciuto.La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe indicata, harigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado e quindi la de-claratoria di difetto di giurisdizione, e respingendo il motivo sul contributo,nel rilievo che il saldo era subordinato all'ultimazione dei lavori, previo com-pletamento del procedimento amministrativo, di cui non era stata dataprova.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nellequalità in epigrafe indicate, ricorrono con tre motivi per la cassazione dellasentenza della Corte d'appello di Salerno.Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:SOCIETA].Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt.113 Cost., 37, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 1c.p.c., e si dolgono della erronea declinatoria della giurisdizione in favoredel Giudice amministrativo, insistendo sul petitum sostanziale di danno damancata manutenzione dell'opera pubblica.Numero registro generale 22109/2021Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 20485/2026Data pubblicazione 17/06/2026La controversia avrebbe riguardato il mero comportamento materialee omissivo della P.A., consistente nella mancata realizzazione di un muro dicontenimento della strada pubblica su cui poggia l'edificio edificando, lesivodel diritto soggettivo di proprietà, e non atti autoritativi.Le delibere comunali richiamate dalla Corte di merito, e quindi ladelibera di Giunta n. 302 del 17.10.1994, confermata con successiva de-libera n. 38 del 4.3.1999, per affermare la giurisdizione del Giudice ammi-nistrativo, avrebbero riguardato il rapporto di appalto tra Comune e terzi,senza incidere sulla posizione degli attori.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti fanno valere la violazione dell'art.15 della legge n. 219 del 1981, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3c.p.c.Il rigetto della domanda di pagamento del contributo residuo sarebbestato erroneo; i ricorrenti non avrebbero richiesto somme ulteriori, ma ilsaldo del contributo già riconosciuto, di cui non sarebbe stata contestata nél'esistenza né la parziale erogazione.

La Corte di merito avrebbe erro-neamente richiesto condizioni, quale l'ultimazione lavori, non pertinenti, eavrebbe ignorato il principio di non contestazione (ex art. 115 c.p.c.).3.

Con il terzo motivo, in via subordinata, i ricorrenti ripropongono imotivi di appello di merito non esaminati dalla Corte territoriale.4.

Il controricorrente deduce l'infondatezza del ricorso e la pre-scrizione del diritto risarcitorio azionato.5.

Il primo motivo è infondato e per taluni profili finanche inammis-sibile.5.1.

I ricorrenti deducono che oggetto della controversia sia un merocomportamento materiale della pubblica Amministrazione, lesivo di un dirit-to soggettivo del privato, con conseguente radicamento della giurisdizionedel Giudice ordinario.Siffatta premessa non dialoga efficacemente con la sentenza impu-gnata che i ricorrenti vorrebbero contrastare, negli esiti dell'accertata giu-Numero registro generale 22109/2021Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 20485/2026Data pubblicazione 17/06/2026risdizione del giudice amministrativo, scindendo il comportamento mate-riale omissivo del Comune dalle delibere di Giunta che, come tali, vengonosostanzialmente degradate in ricorso a res inter alios acta.La Corte d'appello di Salerno ha ritenuto la mancata realizzazionedell'opera conseguenza di determinazioni amministrative – così la deliberan. 302 del 17.10.1994, confermata con successiva delibera n. 38 del 4.3.1999, sulla risoluzione dell'appalto diretto alla realizzazione del muro dicontenimento della strada franata contigua alla proprietà dei ricorrenti, esul mancato completamento – espressive di scelte discrezionali esercitatedal Comune di [OSCURATO:SOCIETA] sull'urbanistica del territorio.Viene valorizzato dalla Corte territoriale quanto già rimarcato dal pri-mo Giudice sulla natura delle delibere di Giunta che, all'esito di una“riponderazione dell'interesse pubblico coinvolto”, avrebbero manifestato,per una diversa regolamentazione urbanistica del territorio, la scelta auto-ritativa della P.A. di non procedere più al recupero del comprensorio cuiaccede l'immobile dei privati.La condotta dell'ente è stata quindi correttamente intesa dalla Corted'appello di Salerno come conseguenza dell'esercizio di un potere ammini-strativo e non di una mera e autonoma attività materiale, scrutinabile dalGiudice ordinario in forza del principio del neminem laedere.I ricorrenti assumono che non è stata proposta alcuna domanda diannullamento o disapplicazione di atti amministrativi, ma tale rilievo èinconcludente.La giurisdizione non è determinata dalla tipologia cui ricondurre ladomanda, ma dalla natura della posizione dedotta.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la giurisdizionesi determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra Giudice ordinarioe Giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensìil petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto infunzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche eNumero registro generale 22109/2021Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 20485/2026Data pubblicazione 17/06/2026soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca naturadella posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo aifatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituisconomanifestazione (Cass., Sez.

Un., Ordinanza n. 20350 del 31/07/2018).Il richiamo alle delibere dell'ente, a sostegno della scelta risolutoriadel contratto di appalto diretto alla edificazione del nuovo profilo dellastrada pubblica, già franata e di sostegno della proprietà dei ricorrenti,valgono a qualificare la fattispecie come connotata dall'esercizio di poteriautoritativi afferenti al governo del territorio, e qui segnati dal recupero diun intero comprensorio attinto da evento sismico.Non è tutelabile davanti al Giudice ordinario la posizione del privatoche, nell'approvazione di un piano di recupero urbano con cessione divolumetria su altra area di proprietà in sostituzione dell'indennità diesproprio, abbia agito nei confronti dell'ente locale per il risarcimento deidanni, quando la condotta imputata alla P.A. sia esito non di una omessamanutenzione e cura del bene pubblico, ma di scelte discrezionali inerentiall'attuazione di un programma urbanistico di recupero e di ricostruzionepost-sismica, connotato dall'intervento pianificatorio e gestionale dell'entelocale, in cui l'edificazione privata risulta funzionalmente subordinata allarealizzazione di opere pubbliche.Ne consegue che la condotta omissiva lamentata non può essereisolata dalla cornice amministrativa in cui si colloca, costituendo piuttostomanifestazione, anche sotto forma di mancato esercizio, del poterespettante all'Amministrazione.I precedenti giurisprudenziali invocati non sono quindi pertinenti,risultando adottati nella diversa materia della responsabilità della PubblicaAmministrazione per omessa manutenzione di beni pubblici, in cui siregistra una situazione di mero deterioramento o difetto manutentivo delbene pubblico senza che a tanto si accompagni l'esercizio di scelteNumero registro generale 22109/2021Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 20485/2026Data pubblicazione 17/06/2026discrezionali relative alla realizzazione di opere pubbliche inserite in uncontesto urbanistico.5.2.

Il motivo presenta altresì profili di inammissibilità per genericitàdella censura.La Corte territoriale ha ritenuto incompleto il quadro documentale,rilevando la mancata produzione delle delibere comunali n. 302/1994 e n.38/1999, il cui esame sarebbe stato necessario per accertare se l'ente sifosse limitato a risolvere il contratto di appalto ovvero avesse manifestatola volontà di non proseguire l'originaria programmazione urbanistica.Il motivo, generico, non contrasta le conclusioni del Giudice di appello,deducendo la completezza del dato documentale in quel grado, per poi farevalere i pretesi petitum e causa petendi che, svincolati da determinazioniautoritative di scelta della P.A., avrebbero sostenuto la giurisdizioneordinaria.6.

Il secondo motivo è infondato e, per taluni profili, altresìinammissibile.La Corte d'Appello ha correttamente applicato l'art. 15 della legge n.219 del 1981, rilevando che il pagamento del saldo del contributo èsubordinato all'ultimazione dei lavori e al completamento dell'istruttoriaamministrativa.La disposizione citata prevede, alla lettera c), infatti, che il residuopari al 15% del contributo venga erogato a conclusione dei lavori e previaverifica della loro regolare esecuzione da parte del Comune.A fronte di tale ricostruzione normativa, i ricorrenti non si confrontanocon la disciplina applicabile, né indicano in che modo la Corte territoriale neavrebbe fatto erronea applicazione; di conseguenza, la censura, priva dispecifico contenuto critico, si risolve in una deduzione generica e, come tale,inammissibile.Numero registro generale 22109/2021Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 20485/2026Data pubblicazione 17/06/20267.

Il terzo motivo, diretto a riproporre in questa sede il merito dellavicenda su cui, per l'errata declaratoria di difetto di giurisdizione, la Corted'appello avrebbe omesso di pronunciare, resta assorbito.8.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Le spese seguono lasoccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. Sez.

Un. n. 23535 del20/9/2019).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione dellespese processuali, che liquida in favore del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in euro8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. del 30 maggio2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'[OSCURATO:PERSONA] unitamente agli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti, e condomicilio digitale ex lege-ricorrenti-controComune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'[OSCURATO:PERSONA] e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 188/2021 depositatail 15/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22109/2021Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 20485/2026Data pubblicazione 17/06/20261. In seguito al sisma del novembre del 1980 che aveva interessatoanche i territori in Irpinia, in Campania, il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] decise diacquisire il complesso immobiliare “Monastero”, di proprietà degli attori, in-serendo l'area in questione nel piano di recupero, nel contempo consen-tendo ai proprietari di realizzare un nuovo fabbricato, sostitutivo del prece-dente, su altro suolo, in prossimità del bene già in loro proprietà, acquisitoal patrimonio comunale dopo essere stato danneggiato dagli eventi sismici.Ottenuta dai proprietari dell'immobile danneggiato l'autorizzazione n.398 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la costruzione di un nuovo fabbricato su suolo di loroproprietà e il contributo di lire 729.134.626, in buona parte erogato, i lavori,avviati nel 1990, non venivano completati all'esito della sospensione diquelli, appaltati dal Comune, di realizzazione del muro di sostegno dellaretrostante strada pubblica, che era franata durante i lavori di edificazionedell'immobile, impedendone la prosecuzione.Con delibera n. 25 del 1987 il Comune aveva infatti adottato una va-riante al Piano di Recupero, in cui veniva stabilita una diversa utilizzazionedella sagoma della realizzanda strada, al fine di adattarla al progetto dimassima di costruzione del fabbricato e al suolo in cui questo doveva essereedificato, caratterizzato da gradoni.La proprietà denunciò dal 1992 l'impossibilità di ultimare i lavori dicostruzione del proprio fabbricato, l'inaccessibilità ai piani superiori, permancanza di passerelle e scale, e la sostanziale inutilizzabilità del fabbri-cato, che soffrì, nel tempo, il degrado.2. Qualificati tali effetti come conseguenza di inerzia colpevole dellap.A., integrativa di responsabilità extracontrattuale nei termini di cui all'art.2043 c.c., i proprietari agirono davanti al Tribunale di Salerno per i relatividanni, oltre che per ottenere la quota residua del contributo, a saldo diquanto già erogato, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conver-sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75,Numero registro generale 22109/2021Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 20485/2026Data pubblicazione 17/06/2026recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventisismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici perla ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti).Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario infavore del Giudice amministrativo, e rigettò, nel resto, la domanda sul con-tributo.Gli attori interposero appello, facendo valere l'erroneità della declina-toria della giurisdizione del Giudice ordinario, quanto alla domanda risarci-toria, e, nel resto, del rigetto di quella di pagamento del contributo, trat-tandosi di saldo di quanto già riconosciuto.La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe indicata, harigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado e quindi la de-claratoria di difetto di giurisdizione, e respingendo il motivo sul contributo,nel rilievo che il saldo era subordinato all'ultimazione dei lavori, previo com-pletamento del procedimento amministrativo, di cui non era stata dataprova.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nellequalità in epigrafe indicate, ricorrono con tre motivi per la cassazione dellasentenza della Corte d'appello di Salerno.Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:SOCIETA].Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt.113 Cost., 37, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 1c.p.c., e si dolgono della erronea declinatoria della giurisdizione in favoredel Giudice amministrativo, insistendo sul petitum sostanziale di danno damancata manutenzione dell'opera pubblica.Numero registro generale 22109/2021Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 20485/2026Data pubblicazione 17/06/2026La controversia avrebbe riguardato il mero comportamento materialee omissivo della P.A., consistente nella mancata realizzazione di un muro dicontenimento della strada pubblica su cui poggia l'edificio edificando, lesivodel diritto soggettivo di proprietà, e non atti autoritativi.Le delibere comunali richiamate dalla Corte di merito, e quindi ladelibera di Giunta n. 302 del 17.10.1994, confermata con successiva de-libera n. 38 del 4.3.1999, per affermare la giurisdizione del Giudice ammi-nistrativo, avrebbero riguardato il rapporto di appalto tra Comune e terzi,senza incidere sulla posizione degli attori.2. Con il secondo motivo i ricorrenti fanno valere la violazione dell'art.15 della legge n. 219 del 1981, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3c.p.c.Il rigetto della domanda di pagamento del contributo residuo sarebbestato erroneo; i ricorrenti non avrebbero richiesto somme ulteriori, ma ilsaldo del contributo già riconosciuto, di cui non sarebbe stata contestata nél'esistenza né la parziale erogazione. La Corte di merito avrebbe erro-neamente richiesto condizioni, quale l'ultimazione lavori, non pertinenti, eavrebbe ignorato il principio di non contestazione (ex art. 115 c.p.c.).3. Con il terzo motivo, in via subordinata, i ricorrenti ripropongono imotivi di appello di merito non esaminati dalla Corte territoriale.4. Il controricorrente deduce l'infondatezza del ricorso e la pre-scrizione del diritto risarcitorio azionato.5. Il primo motivo è infondato e per taluni profili finanche inammis-sibile.5.1. I ricorrenti deducono che oggetto della controversia sia un merocomportamento materiale della pubblica Amministrazione, lesivo di un dirit-to soggettivo del privato, con conseguente radicamento della giurisdizionedel Giudice ordinario.Siffatta premessa non dialoga efficacemente con la sentenza impu-gnata che i ricorrenti vorrebbero contrastare, negli esiti dell'accertata giu-Numero registro generale 22109/2021Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 20485/2026Data pubblicazione 17/06/2026risdizione del giudice amministrativo, scindendo il comportamento mate-riale omissivo del Comune dalle delibere di Giunta che, come tali, vengonosostanzialmente degradate in ricorso a res inter alios acta.La Corte d'appello di Salerno ha ritenuto la mancata realizzazionedell'opera conseguenza di determinazioni amministrative – così la deliberan. 302 del 17.10.1994, confermata con successiva delibera n. 38 del 4.3.1999, sulla risoluzione dell'appalto diretto alla realizzazione del muro dicontenimento della strada franata contigua alla proprietà dei ricorrenti, esul mancato completamento – espressive di scelte discrezionali esercitatedal Comune di [OSCURATO:SOCIETA] sull'urbanistica del territorio.Viene valorizzato dalla Corte territoriale quanto già rimarcato dal pri-mo Giudice sulla natura delle delibere di Giunta che, all'esito di una“riponderazione dell'interesse pubblico coinvolto”, avrebbero manifestato,per una diversa regolamentazione urbanistica del territorio, la scelta auto-ritativa della P.A. di non procedere più al recupero del comprensorio cuiaccede l'immobile dei privati.La condotta dell'ente è stata quindi correttamente intesa dalla Corted'appello di Salerno come conseguenza dell'esercizio di un potere ammini-strativo e non di una mera e autonoma attività materiale, scrutinabile dalGiudice ordinario in forza del principio del neminem laedere.I ricorrenti assumono che non è stata proposta alcuna domanda diannullamento o disapplicazione di atti amministrativi, ma tale rilievo èinconcludente.La giurisdizione non è determinata dalla tipologia cui ricondurre ladomanda, ma dalla natura della posizione dedotta.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la giurisdizionesi determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra Giudice ordinarioe Giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensìil petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto infunzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche eNumero registro generale 22109/2021Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 20485/2026Data pubblicazione 17/06/2026soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca naturadella posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo aifatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituisconomanifestazione (Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 20350 del 31/07/2018).Il richiamo alle delibere dell'ente, a sostegno della scelta risolutoriadel contratto di appalto diretto alla edificazione del nuovo profilo dellastrada pubblica, già franata e di sostegno della proprietà dei ricorrenti,valgono a qualificare la fattispecie come connotata dall'esercizio di poteriautoritativi afferenti al governo del territorio, e qui segnati dal recupero diun intero comprensorio attinto da evento sismico.Non è tutelabile davanti al Giudice ordinario la posizione del privatoche, nell'approvazione di un piano di recupero urbano con cessione divolumetria su altra area di proprietà in sostituzione dell'indennità diesproprio, abbia agito nei confronti dell'ente locale per il risarcimento deidanni, quando la condotta imputata alla P.A. sia esito non di una omessamanutenzione e cura del bene pubblico, ma di scelte discrezionali inerentiall'attuazione di un programma urbanistico di recupero e di ricostruzionepost-sismica, connotato dall'intervento pianificatorio e gestionale dell'entelocale, in cui l'edificazione privata risulta funzionalmente subordinata allarealizzazione di opere pubbliche.Ne consegue che la condotta omissiva lamentata non può essereisolata dalla cornice amministrativa in cui si colloca, costituendo piuttostomanifestazione, anche sotto forma di mancato esercizio, del poterespettante all'Amministrazione.I precedenti giurisprudenziali invocati non sono quindi pertinenti,risultando adottati nella diversa materia della responsabilità della PubblicaAmministrazione per omessa manutenzione di beni pubblici, in cui siregistra una situazione di mero deterioramento o difetto manutentivo delbene pubblico senza che a tanto si accompagni l'esercizio di scelteNumero registro generale 22109/2021Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 20485/2026Data pubblicazione 17/06/2026discrezionali relative alla realizzazione di opere pubbliche inserite in uncontesto urbanistico.5.2. Il motivo presenta altresì profili di inammissibilità per genericitàdella censura.La Corte territoriale ha ritenuto incompleto il quadro documentale,rilevando la mancata produzione delle delibere comunali n. 302/1994 e n.38/1999, il cui esame sarebbe stato necessario per accertare se l'ente sifosse limitato a risolvere il contratto di appalto ovvero avesse manifestatola volontà di non proseguire l'originaria programmazione urbanistica.Il motivo, generico, non contrasta le conclusioni del Giudice di appello,deducendo la completezza del dato documentale in quel grado, per poi farevalere i pretesi petitum e causa petendi che, svincolati da determinazioniautoritative di scelta della P.A., avrebbero sostenuto la giurisdizioneordinaria.6. Il secondo motivo è infondato e, per taluni profili, altresìinammissibile.La Corte d'Appello ha correttamente applicato l'art. 15 della legge n.219 del 1981, rilevando che il pagamento del saldo del contributo èsubordinato all'ultimazione dei lavori e al completamento dell'istruttoriaamministrativa.La disposizione citata prevede, alla lettera c), infatti, che il residuopari al 15% del contributo venga erogato a conclusione dei lavori e previaverifica della loro regolare esecuzione da parte del Comune.A fronte di tale ricostruzione normativa, i ricorrenti non si confrontanocon la disciplina applicabile, né indicano in che modo la Corte territoriale neavrebbe fatto erronea applicazione; di conseguenza, la censura, priva dispecifico contenuto critico, si risolve in una deduzione generica e, come tale,inammissibile.Numero registro generale 22109/2021Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 20485/2026Data pubblicazione 17/06/20267. Il terzo motivo, diretto a riproporre in questa sede il merito dellavicenda su cui, per l'errata declaratoria di difetto di giurisdizione, la Corted'appello avrebbe omesso di pronunciare, resta assorbito.8. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese seguono lasoccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. Sez. Un. n. 23535 del20/9/2019). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione dellespese processuali, che liquida in favore del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in euro8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. del 30 maggio2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino
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