Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 1966

Cassazione n. 36355/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/04/1966 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1950 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, n. 2) e 2, 61, n. 7), cod. pen.; premesso che non può procedersi alla trattazione orale del procedimento, richiesta dal difensore del Nicolanti, che non può disporsi innanzi a questa Sezione (la quale procede ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 610, comma 1, stesso codice); considerato che, in relazione al ricorso di Fattorini: - il primo motivo - con cui si lamenta la motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascritto - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato, senza neppure denunciare il travisamento della prova, una ricostruzione alternativa del fatto e del compendio probatorio qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il secondo motivo - con cui si adduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è del tutto generico e manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando in particolare le modalità della condotta (appena prima descritte) e i suoi precedenti penali, dati questi dirimenti in relazione ai quali non può dirsi costituire rituale censura la prospettazione, peraltro generica, di elementi di fatto, ritenuti dalla difesa meritevoli di vaglio; considerato che, in relazione al ricorso di Nicolanti: - il primo motivo - con cui si lamenta la nullità per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio - è manifestamente infondato in quanto (come evidenziato dalla Corte di merito), in sede di notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., l'imputato ha eletto un nuovo domicilio (rispetto a quello in precedenza dichiarato) presso il difensore di fiducia (ove è stata ritualmente notificata la vocatio in ius), non avendo alcun rilievo il mancato indirizzo al ricorrente, in occasione di tale elezione, degli avvertimenti che l'art. 161, comma 1, cod. proc. pen. (nel testo vigente ratione temporis, che qui rileva) prevede in relazione alla dichiarazione o elezione di domicilio allorché viene compiuto il primo atto con l'intervento della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato e non anche per la successiva dichiarazione di modifica da parte sua del domicilio eletto o dichiarato, compiutamente documentata nella specie dal verbale redatto dalla polizia giudiziaria (che la contiene); - il secondo motivo - con cui si denunciano la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato un diverso apprezzamento del compendio probatorio (segnatamente, dell'esame dei fotogrammi della videosorveglianza) e un'alternativa ricostruzione del fatto senza addurre effettivamente il travisamento della prova (che non può essere utilmente denunciato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti o compendiandone il tenore; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il terzo motivo - con cui si adducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è privo di specificità e manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), elencandoli minuziosamente (segnatamente la professionalità, il radicato dolo di proposito, il numero dei soggetti coinvolti, il lucro percepito, il danno arrecato non solo alla vittima ma anche all'albergo); rilevato che, rispetto a quanto sopra esposto, nulla mutano: - l'istanza con cui il difensore del Nicolanti ha ribadito la fondatezza e, comunque, l'ammissibilità dell'impugnazione e chiesto la «disposta la trasmissione degli atti al Presidente per la nuova assegnazione del procedimento»; - la memoria con la quale lo stesso difensore ha richiamato i princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di omessa notifica della citazione a giudizio nei confronti dell'imputato, deducendo in maniera del tutto assertiva che nella specie si sia verificata una nullità assoluta in ragione della quale il Nicolanti non avrebbe avuto contezza del giudizio instaurato nei suoi confronti, determinando «l'assenza dell'imputato e del difensore di fiducia durante tutto il giudizio di primo grado», senza indicare il fatto processuale invocato a sostegno di tale prospettazione che dunque si palesa come del tutto generica (cfr. Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280121 - 01; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, Alvaro, Rv. 232508 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/04/1966 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1950 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, n. 2) e 2, 61, n. 7), cod. pen.; premesso che non può procedersi alla trattazione orale del procedimento, richiesta dal difensore del Nicolanti, che non può disporsi innanzi a questa Sezione (la quale procede ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 610, comma 1, stesso codice); considerato che, in relazione al ricorso di Fattorini: - il primo motivo - con cui si lamenta la motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascritto - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato, senza neppure denunciare il travisamento della prova, una ricostruzione alternativa del fatto e del compendio probatorio qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il secondo motivo - con cui si adduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è del tutto generico e manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando in particolare le modalità della condotta (appena prima descritte) e i suoi precedenti penali, dati questi dirimenti in relazione ai quali non può dirsi costituire rituale censura la prospettazione, peraltro generica, di elementi di fatto, ritenuti dalla difesa meritevoli di vaglio; considerato che, in relazione al ricorso di Nicolanti: - il primo motivo - con cui si lamenta la nullità per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio - è manifestamente infondato in quanto (come evidenziato dalla Corte di merito), in sede di notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., l'imputato ha eletto un nuovo domicilio (rispetto a quello in precedenza dichiarato) presso il difensore di fiducia (ove è stata ritualmente notificata la vocatio in ius), non avendo alcun rilievo il mancato indirizzo al ricorrente, in occasione di tale elezione, degli avvertimenti che l'art. 161, comma 1, cod. proc. pen. (nel testo vigente ratione temporis, che qui rileva) prevede in relazione alla dichiarazione o elezione di domicilio allorché viene compiuto il primo atto con l'intervento della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato e non anche per la successiva dichiarazione di modifica da parte sua del domicilio eletto o dichiarato, compiutamente documentata nella specie dal verbale redatto dalla polizia giudiziaria (che la contiene); - il secondo motivo - con cui si denunciano la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato un diverso apprezzamento del compendio probatorio (segnatamente, dell'esame dei fotogrammi della videosorveglianza) e un'alternativa ricostruzione del fatto senza addurre effettivamente il travisamento della prova (che non può essere utilmente denunciato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti o compendiandone il tenore; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il terzo motivo - con cui si adducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è privo di specificità e manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), elencandoli minuziosamente (segnatamente la professionalità, il radicato dolo di proposito, il numero dei soggetti coinvolti, il lucro percepito, il danno arrecato non solo alla vittima ma anche all'albergo); rilevato che, rispetto a quanto sopra esposto, nulla mutano: - l'istanza con cui il difensore del Nicolanti ha ribadito la fondatezza e, comunque, l'ammissibilità dell'impugnazione e chiesto la «disposta la trasmissione degli atti al Presidente per la nuova assegnazione del procedimento»; - la memoria con la quale lo stesso difensore ha richiamato i princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di omessa notifica della citazione a giudizio nei confronti dell'imputato, deducendo in maniera del tutto assertiva che nella specie si sia verificata una nullità assoluta in ragione della quale il Nicolanti non avrebbe avuto contezza del giudizio instaurato nei suoi confronti, determinando «l'assenza dell'imputato e del difensore di fiducia durante tutto il giudizio di primo grado», senza indicare il fatto processuale invocato a sostegno di tale prospettazione che dunque si palesa come del tutto generica (cfr. Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280121 - 01; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, Alvaro, Rv. 232508 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
Sentenza Cassazione n. 36355/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris