Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 29933/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 10 gennaio 2023 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza che, in accoglimento dell'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato la misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionali e imprenditoriali per la durata di sei mesi applicata all'indagata per il reato di turbata libertà degli incanti, in concorso con terzi, tra cui [OSCURATO:PERSONA] (Sindaco del Comune di Rende) ed aggravato ai sensi dell'art.61, n. 9 cod. pen. (capo 23).

Il ricorrente deduce vizi cumulativi della motivazione in quanto l'ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza di gravi indizi in ordine alla fraudolenta predisposizione sia delle note esplicative allegate al primo bando del 29/3/2019, relativo all'affidamento di un centro diurno per minori, che del secondo bando di gara, omettendo di considerare la conversazione intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da cui emerge che il secondo bando di gara è stato sostanzialmente "cucito addosso" ai requisiti patrimoniali e di fatturato della cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]".

Ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha omesso di considerare che la rinnovazione della procedura di gara in termini più favorevoli alla cooperativa aggiudicataria richiedeva l'imprescindibile cooperazione della Vercillo, quale responsabile unica del procedimento . oltre che Dirigente del settore Servizi al cittadino.

Si riporta, al riguardo, la frase della conversazione in cui Manna diceva alla Artese «..abbiamo rimodulato in modo tale che poteva partecipare?».

Deduce, inoltre, che la partecipazione effettiva della Vercillo emerge anche dalla conversazione telefonica tra questa e [OSCURATO:PERSONA], Responsabile della [OSCURATO:PERSONA] di committenza, nella quale la prima riferiva di essere impegnata nella predisposizione del bando di gara in quanto la prima gara era andata deserta.

Pertanto, ad avviso del ricorrente, è illogica la motivazione nella parte in cui, pur dando atto di tale ruolo della Vercillo, esclude poi la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito alla fraudolenta predisposizione del bando.

Il ricorrente censura, inoltre, l'omesso raffronto tra le dichiarazioni rese dall'indagata in sede di interrogatorio di garanzia, in cui la stessa ha affermato di essere stata l'unica «domina» della procedura di aggiudicazione della gestione del centro alla cooperativa [OSCURATO:PERSONA], e quanto emerso dalle intercettazioni tra Manna e la moglie, [OSCURATO:PERSONA], anch'essa coindagata, e tra Manna ed il suo segretario [OSCURATO:PERSONA] in merito alle interferenze del Sindaco e del suo staff nellgquestioni relative all'affidamento del centro.

Si riporta al riguardo il contenuto di una conversazione tra Manna e Donato in merito alla riduzione delle ore spettanti pro quota ai soci della cooperativa cui segue la pubblicazione della nota esplicativa ad opera della Vercillo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente rilievo, che il Collegio intende esaminare d'ufficio, della carenza di interesse del ricorrente.

Il ricorso deduce, infatti, vizi afferenti la sola valutazione della gravità indiziaria senza nulla dedurre in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Va, al riguardo, ribadito che il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziarla deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso, non ricorrente nella fattispecie in esame, in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per mancanza di interesse.

Così deciso il 3 maggio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 10 gennaio 2023 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza che, in accoglimento dell'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato la misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionali e imprenditoriali per la durata di sei mesi applicata all'indagata per il reato di turbata libertà degli incanti, in concorso con terzi, tra cui [OSCURATO:PERSONA] (Sindaco del Comune di Rende) ed aggravato ai sensi dell'art.61, n. 9 cod. pen. (capo 23). Il ricorrente deduce vizi cumulativi della motivazione in quanto l'ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza di gravi indizi in ordine alla fraudolenta predisposizione sia delle note esplicative allegate al primo bando del 29/3/2019, relativo all'affidamento di un centro diurno per minori, che del secondo bando di gara, omettendo di considerare la conversazione intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da cui emerge che il secondo bando di gara è stato sostanzialmente "cucito addosso" ai requisiti patrimoniali e di fatturato della cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]". Ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha omesso di considerare che la rinnovazione della procedura di gara in termini più favorevoli alla cooperativa aggiudicataria richiedeva l'imprescindibile cooperazione della Vercillo, quale responsabile unica del procedimento . oltre che Dirigente del settore Servizi al cittadino. Si riporta, al riguardo, la frase della conversazione in cui Manna diceva alla Artese «..abbiamo rimodulato in modo tale che poteva partecipare?». Deduce, inoltre, che la partecipazione effettiva della Vercillo emerge anche dalla conversazione telefonica tra questa e [OSCURATO:PERSONA], Responsabile della [OSCURATO:PERSONA] di committenza, nella quale la prima riferiva di essere impegnata nella predisposizione del bando di gara in quanto la prima gara era andata deserta. Pertanto, ad avviso del ricorrente, è illogica la motivazione nella parte in cui, pur dando atto di tale ruolo della Vercillo, esclude poi la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito alla fraudolenta predisposizione del bando. Il ricorrente censura, inoltre, l'omesso raffronto tra le dichiarazioni rese dall'indagata in sede di interrogatorio di garanzia, in cui la stessa ha affermato di essere stata l'unica «domina» della procedura di aggiudicazione della gestione del centro alla cooperativa [OSCURATO:PERSONA], e quanto emerso dalle intercettazioni tra Manna e la moglie, [OSCURATO:PERSONA], anch'essa coindagata, e tra Manna ed il suo segretario [OSCURATO:PERSONA] in merito alle interferenze del Sindaco e del suo staff nellgquestioni relative all'affidamento del centro. Si riporta al riguardo il contenuto di una conversazione tra Manna e Donato in merito alla riduzione delle ore spettanti pro quota ai soci della cooperativa cui segue la pubblicazione della nota esplicativa ad opera della Vercillo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente rilievo, che il Collegio intende esaminare d'ufficio, della carenza di interesse del ricorrente. Il ricorso deduce, infatti, vizi afferenti la sola valutazione della gravità indiziaria senza nulla dedurre in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari. Va, al riguardo, ribadito che il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziarla deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso, non ricorrente nella fattispecie in esame, in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per mancanza di interesse. Così deciso il 3 maggio 2023
Sentenza Cassazione n. 29933/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris