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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18440/2026

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n calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 44ricorrentecontroISTITUTO [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro temporeintimatoAvverso la sentenza n. 1054 del 2023 del Tribunale di Roma, depositatail 2 febbraio 2023 (RG 22694/2022),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio;nessuna pronuncia si deve adottare sulle spese, in quanto la parteevocata in causa non ha svolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 9006/2023Numero sezionale 614/2026Numero di raccolta generale 18440/2026Data pubblicazione 08/06/2026Dichiara estinto il giudizio.Roma, 6 giugno 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 44ricorrentecontroISTITUTO [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro temporeintimatoAvverso la sentenza n. 1054 del 2023 del Tribunale di Roma, depositatail 2 febbraio 2023 (RG 22694/2022),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio;nessuna pronuncia si deve adottare sulle spese, in quanto la parteevocata in causa non ha svolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 9006/2023Numero sezionale 614/2026Numero di raccolta generale 18440/2026Data pubblicazione 08/06/2026Dichiara estinto il giudizio.Roma, 6 giugno 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -
Sentenza Cassazione n. 18440/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris