CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19215/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla mancanza di legittimazione a proporre querela ex art. 337, co. 3, cod. proc. pen., è manifestamente infondato alla luce della documentazione prodotta dalla parte civile in allegato alle conclusioni d'appello (cfr. pg . 29 della visura camerale inerente la società Monclick s.r.I., da cui emerge il potere rappresentativo della componente del consiglio di amministrazione che ha sottoscritto l'atto di querela); considerato che il secondo motivo di ricorso, sulla recidiva è fondato su profili reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, con argomentazione esente da criticità dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove si rileva come l'ultima condanna dell'imputato risalga appena al 2023, circostanza sintomatica della sua perdurante ed ininterrotta propensione al delitto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.Mthi 27, MA 26 Furzi.:7.,:77 2