CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 11727/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/7/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi sono del tutto generici e inconferenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata tenuto conto che non era stato applicato, già in primo grado, l'aumento di pena per la recidiva e che non erano stati indicati elementi significativi per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche che coprono un giudizio - sulla gravità del fatto e sulla intensità del dolo - affatto coincidente con il perimetro di attribuibilità soggettiva del fatto in relazione alla capacità di intendere e di volere, nel caso non esclusa ma solo grandemente scemata; irrilevante, stante la inammissibilità del ricorso e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr. S.U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. / \. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere e- -nsore [OSCURATO:PERSONA]