Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31241/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RTA' di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dalPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’indicata ordinanza, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appellocautelare proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avvero il provvedimentoemesso dal G.i.p. del Tribunale di Nola di rigetto dell’istanza di dissequestro deibeni aziendali, sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc.pen. in relazione a plurime violazioni dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, inrelazione alle quali è indagato il ricorrente.2.

Avverso tale provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], tramite il ministero deldifensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi,che deducono:2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 321, commi 1 e 3, 322-bis, 325, comma 1, 125, comma 3,cod. proc. pen. in quanto la motivazione sarebbe apparente in relazione allasussistenza del periculum, posto che il Tribunale ha erroneamente ritenutoinfluenti, a tale proposito, l’adozione di un codice etico e la nomina di uncontroller, per un verso confondendo il profilo del fumus con quello delpericulum, e, per altro verso, senza considerare che la nomina di un controlloreesterno, indipendente e munito di poteri ispettivi, esautora oggettivamentel’amministratore delle scelte discrezionali a rischio; il Tribunale, in altri termini,non ha spiegato perché la predisposizione di tali presidi oggettivi non sia idoneaa neutralizzare il pericolo di reiterazione.

Ancora, laddove ritiene che il novumaddotto non incide sulla ragioni che hanno giustificato l’imposizione del vincolo, ilTribunale ha reso una motivazione apparente, sia perché non si confronta, inmaniera specifica, con gli elementi addotti con la relazione del consulente, siaperché l’adozione del codice etico e la nomina di un controller non sono meri“propositi”, ma presidi che sottraggano all’indagato il controllo esclusivo delleoperazioni a rischio, sia perché, infine, omette di valutare il dato rappresentatodalle rateizzazione del debito tributario in corso con l’erario, debito che rischia dinon essere onorato nel caso di paralisi dell’attività;2.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inrelazione all’art. 275, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il sequestroimpeditivo dell’intero compendio aziendale, determinando la cessazionedell’attività, produce effettivi devastanti ed irreversibili, tra cui l’impossibilità dionorare le rateizzazioni fiscali in corso e l’accumulo di un debito di 500.000 euro;2.3. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 321, comma 3, 666 cod. proc. pen. e 104-bis disp. att. cod.proc. pen., perché, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l’istanzadifensiva era univocamente diretta della revoca del sequestro, fondata sul venirmeno del periculum, e non ad ottenere la prosecuzione dell’attività in costanza divincolo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’indicata ordinanza, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appellocautelare proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avvero il provvedimentoemesso dal G.i.p. del Tribunale di Nola di rigetto dell’istanza di dissequestro deibeni aziendali, sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc.pen. in relazione a plurime violazioni dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, inrelazione alle quali è indagato il ricorrente.2.

Avverso tale provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], tramite il ministero deldifensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi,che deducono:2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 321, commi 1 e 3, 322-bis, 325, comma 1, 125, comma 3,cod. proc. pen. in quanto la motivazione sarebbe apparente in relazione allasussistenza del periculum, posto che il Tribunale ha erroneamente ritenutoinfluenti, a tale proposito, l’adozione di un codice etico e la nomina di uncontroller, per un verso confondendo il profilo del fumus con quello delpericulum, e, per altro verso, senza considerare che la nomina di un controlloreesterno, indipendente e munito di poteri ispettivi, esautora oggettivamentel’amministratore delle scelte discrezionali a rischio; il Tribunale, in altri termini,non ha spiegato perché la predisposizione di tali presidi oggettivi non sia idoneaa neutralizzare il pericolo di reiterazione.

Ancora, laddove ritiene che il novumaddotto non incide sulla ragioni che hanno giustificato l’imposizione del vincolo, ilTribunale ha reso una motivazione apparente, sia perché non si confronta, inmaniera specifica, con gli elementi addotti con la relazione del consulente, siaperché l’adozione del codice etico e la nomina di un controller non sono meri“propositi”, ma presidi che sottraggano all’indagato il controllo esclusivo delleoperazioni a rischio, sia perché, infine, omette di valutare il dato rappresentatodalle rateizzazione del debito tributario in corso con l’erario, debito che rischia dinon essere onorato nel caso di paralisi dell’attività;2.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inrelazione all’art. 275, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il sequestroimpeditivo dell’intero compendio aziendale, determinando la cessazionedell’attività, produce effettivi devastanti ed irreversibili, tra cui l’impossibilità dionorare le rateizzazioni fiscali in corso e l’accumulo di un debito di 500.000 euro;2.3. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 321, comma 3, 666 cod. proc. pen. e 104-bis disp. att. cod.proc. pen., perché, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l’istanzadifensiva era univocamente diretta della revoca del sequestro, fondata sul venirmeno del periculum, e non ad ottenere la prosecuzione dell’attività in costanza divincolo.3.

Il ricorso è inammissibile.4.

Si osserva che il ricorso, come risulta dall’incipit, è stato proposto da[OSCURATO:PERSONA], il quale, nella veste di indagato, aveva proposto istanza diriesame; risulta altresì che il compendio aziendale oggetto della misura ablativaè di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA].”, società il cui amministratore unico èl’odierno ricorrente.5.

Al proposito, si osserva che le Sezioni Unite hanno recentementeaffermato il principio secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporrerichiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato aglieffetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quantorequisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione (Sez.

U, n. 7983 del25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01).In motivazione, le Sezioni Unite hanno preso le mosse dalla distinzione, aifini dell'ammissibilità dell'impugnazione, tra la legittimazione – che è correlataalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole ditutela secondo l'ordinamento giuridico - e l’interesse – il quale postula che,mediante l'impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità,un'utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimentoimpugnato.Si tratta di requisiti che devono concorrere, dovendosi escludere che laprima assuma di per sé rilievo assorbente ed esclusivo.L'impugnazione è dunque ammissibile solo nel caso in cui taluno dei soggettilegittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibile allaprospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad una situazionesoggettiva giuridicamente riconoscibile e rilevante, incisa dal provvedimento.Ciò significa che l'incidenza della misura ablativa deve essere valutata inrelazione ai suoi effetti tipici, riassumibili nell'apposizione di un vincolo diindisponibilità sulla cosa, sicché l'interesse deve essere concretamenteapprezzabile non tanto in relazione al corso del procedimento, bensì proprio aquella puntiforme ingerenza, che discende dal provvedimento che si intendeimpugnare.In altri termini, l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole delloscrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe didecisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensìall'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettivetutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione delbene.Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che non sempre, né necessariamente,l’interesse deve essere correlato alla restituzione del bene; in tal caso, tuttavia,l’interesse deve essere specificamente allegato dalla parte che lo deduce.Il dato essenziale è costituito, dunque, dal fatto che l'impugnante aspira aldissequestro, quale esito da cui discende, anche per lui, una concreta utilità,anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile a una situazionegiuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutatasoggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione ad una gamma disituazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, chenon diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incisedal vincolo di indisponibilità.6.

Venendo al caso in esame, sulla scorta del principio dinanzi evocato, siosserva che il ricorrente, nella veste di indagato, non ha nemmeno prospetto uninteresse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestrosulla sua posizione; di qui l’inammissibilità del ricorso.7.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella alpagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euroin favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTA' di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dalPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’indicata ordinanza, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appellocautelare proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avvero il provvedimentoemesso dal G.i.p. del Tribunale di Nola di rigetto dell’istanza di dissequestro deibeni aziendali, sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc.pen. in relazione a plurime violazioni dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, inrelazione alle quali è indagato il ricorrente.2. Avverso tale provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], tramite il ministero deldifensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi,che deducono:2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 321, commi 1 e 3, 322-bis, 325, comma 1, 125, comma 3,cod. proc. pen. in quanto la motivazione sarebbe apparente in relazione allasussistenza del periculum, posto che il Tribunale ha erroneamente ritenutoinfluenti, a tale proposito, l’adozione di un codice etico e la nomina di uncontroller, per un verso confondendo il profilo del fumus con quello delpericulum, e, per altro verso, senza considerare che la nomina di un controlloreesterno, indipendente e munito di poteri ispettivi, esautora oggettivamentel’amministratore delle scelte discrezionali a rischio; il Tribunale, in altri termini,non ha spiegato perché la predisposizione di tali presidi oggettivi non sia idoneaa neutralizzare il pericolo di reiterazione. Ancora, laddove ritiene che il novumaddotto non incide sulla ragioni che hanno giustificato l’imposizione del vincolo, ilTribunale ha reso una motivazione apparente, sia perché non si confronta, inmaniera specifica, con gli elementi addotti con la relazione del consulente, siaperché l’adozione del codice etico e la nomina di un controller non sono meri“propositi”, ma presidi che sottraggano all’indagato il controllo esclusivo delleoperazioni a rischio, sia perché, infine, omette di valutare il dato rappresentatodalle rateizzazione del debito tributario in corso con l’erario, debito che rischia dinon essere onorato nel caso di paralisi dell’attività;2.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inrelazione all’art. 275, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il sequestroimpeditivo dell’intero compendio aziendale, determinando la cessazionedell’attività, produce effettivi devastanti ed irreversibili, tra cui l’impossibilità dionorare le rateizzazioni fiscali in corso e l’accumulo di un debito di 500.000 euro;2.3. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 321, comma 3, 666 cod. proc. pen. e 104-bis disp. att. cod.proc. pen., perché, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l’istanzadifensiva era univocamente diretta della revoca del sequestro, fondata sul venirmeno del periculum, e non ad ottenere la prosecuzione dell’attività in costanza divincolo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’indicata ordinanza, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appellocautelare proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avvero il provvedimentoemesso dal G.i.p. del Tribunale di Nola di rigetto dell’istanza di dissequestro deibeni aziendali, sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc.pen. in relazione a plurime violazioni dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, inrelazione alle quali è indagato il ricorrente.2. Avverso tale provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], tramite il ministero deldifensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi,che deducono:2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 321, commi 1 e 3, 322-bis, 325, comma 1, 125, comma 3,cod. proc. pen. in quanto la motivazione sarebbe apparente in relazione allasussistenza del periculum, posto che il Tribunale ha erroneamente ritenutoinfluenti, a tale proposito, l’adozione di un codice etico e la nomina di uncontroller, per un verso confondendo il profilo del fumus con quello delpericulum, e, per altro verso, senza considerare che la nomina di un controlloreesterno, indipendente e munito di poteri ispettivi, esautora oggettivamentel’amministratore delle scelte discrezionali a rischio; il Tribunale, in altri termini,non ha spiegato perché la predisposizione di tali presidi oggettivi non sia idoneaa neutralizzare il pericolo di reiterazione. Ancora, laddove ritiene che il novumaddotto non incide sulla ragioni che hanno giustificato l’imposizione del vincolo, ilTribunale ha reso una motivazione apparente, sia perché non si confronta, inmaniera specifica, con gli elementi addotti con la relazione del consulente, siaperché l’adozione del codice etico e la nomina di un controller non sono meri“propositi”, ma presidi che sottraggano all’indagato il controllo esclusivo delleoperazioni a rischio, sia perché, infine, omette di valutare il dato rappresentatodalle rateizzazione del debito tributario in corso con l’erario, debito che rischia dinon essere onorato nel caso di paralisi dell’attività;2.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inrelazione all’art. 275, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il sequestroimpeditivo dell’intero compendio aziendale, determinando la cessazionedell’attività, produce effettivi devastanti ed irreversibili, tra cui l’impossibilità dionorare le rateizzazioni fiscali in corso e l’accumulo di un debito di 500.000 euro;2.3. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 321, comma 3, 666 cod. proc. pen. e 104-bis disp. att. cod.proc. pen., perché, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l’istanzadifensiva era univocamente diretta della revoca del sequestro, fondata sul venirmeno del periculum, e non ad ottenere la prosecuzione dell’attività in costanza divincolo.3. Il ricorso è inammissibile.4. Si osserva che il ricorso, come risulta dall’incipit, è stato proposto da[OSCURATO:PERSONA], il quale, nella veste di indagato, aveva proposto istanza diriesame; risulta altresì che il compendio aziendale oggetto della misura ablativaè di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA].”, società il cui amministratore unico èl’odierno ricorrente.5. Al proposito, si osserva che le Sezioni Unite hanno recentementeaffermato il principio secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporrerichiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato aglieffetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quantorequisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione (Sez. U, n. 7983 del25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01).In motivazione, le Sezioni Unite hanno preso le mosse dalla distinzione, aifini dell'ammissibilità dell'impugnazione, tra la legittimazione – che è correlataalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole ditutela secondo l'ordinamento giuridico - e l’interesse – il quale postula che,mediante l'impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità,un'utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimentoimpugnato.Si tratta di requisiti che devono concorrere, dovendosi escludere che laprima assuma di per sé rilievo assorbente ed esclusivo.L'impugnazione è dunque ammissibile solo nel caso in cui taluno dei soggettilegittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibile allaprospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad una situazionesoggettiva giuridicamente riconoscibile e rilevante, incisa dal provvedimento.Ciò significa che l'incidenza della misura ablativa deve essere valutata inrelazione ai suoi effetti tipici, riassumibili nell'apposizione di un vincolo diindisponibilità sulla cosa, sicché l'interesse deve essere concretamenteapprezzabile non tanto in relazione al corso del procedimento, bensì proprio aquella puntiforme ingerenza, che discende dal provvedimento che si intendeimpugnare.In altri termini, l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole delloscrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe didecisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensìall'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettivetutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione delbene.Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che non sempre, né necessariamente,l’interesse deve essere correlato alla restituzione del bene; in tal caso, tuttavia,l’interesse deve essere specificamente allegato dalla parte che lo deduce.Il dato essenziale è costituito, dunque, dal fatto che l'impugnante aspira aldissequestro, quale esito da cui discende, anche per lui, una concreta utilità,anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile a una situazionegiuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutatasoggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione ad una gamma disituazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, chenon diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incisedal vincolo di indisponibilità.6. Venendo al caso in esame, sulla scorta del principio dinanzi evocato, siosserva che il ricorrente, nella veste di indagato, non ha nemmeno prospetto uninteresse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestrosulla sua posizione; di qui l’inammissibilità del ricorso.7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella alpagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euroin favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31241/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris