CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00667/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 497-bis e 495 cod. pen., aggravati dalla recidiva reiterata nel quinquennio, che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale eccepisce l'erronea qualificazione giuridica del fatto per come contestatogli ai sensi dell'art. 497-bis cod. pen.; - che il ricorso è inammissibile, posto che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità «È inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale» (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i