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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 dicembre 2024

Cassazione n. 34562/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34864/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]- TINO, 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'av- vocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1606/2019 de- positata il 13/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenivadinanzi al Tribunale di Ro- vigo la venditrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la risoluzione del con- tratto di compravendita di una camera da letto, la restituzione del prezzo pagato di € 8.580 e il risarcimento del danno, lamentando vizi della cosa venduta.

La convenuta in giudizio eccepi va la deca- denza e la prescrizione del diritto alla garanzia e chiedeva in via ri- convenzionale la condanna dell'attore al pagamento di € 6.323,00 quale residuo del corrispettivo per la vendita di altri arredi. [OSCURATO:PERSONA]- nale di Rovigo accoglieva la domanda del compratore, ritenendo in- tegrata un'ipotesi di aliud pro alio, dichiarava risolto il contratto e condannava la società alla restituzione di €

8.500. Rigetta va invece la domanda di risarcimento del danno dell’attore e la domanda ri- convenzionale della convenuta.

In appello si ha riforma, il cui aspetto saliente è il seguente.

La Corte territoriale ha ritenuto che la diffor- mità delle misure della camera da letto non ha impedito alla stessa di assolvere alla sua funzione, rientrando quindi nell'ipotesi di man- canza di qualità promesse ex art. 1497 c.c.

Poiché la consegna era avvenuta il 3/10/2003 e la citazione era stata notificata il 28 maggio 2006, l'azione è prescritta.

Ricorre in cassazione il compratore con due motivi, illustrati da memoria.

Resiste la venditrice con controricorso e ricorso incidentale condizionato con tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. - È da rigettare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, notificatoin data il 12/11/ 2019, mentre la sentenza impu- gnata è stata notificata all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 17 / 4 / 2019 nel suo domicilio eletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], all’indirizzo PEC di quest’ultimo.

Infatti, si tratta di unprocuratore domiciliatario solo in senso fisico, cioè che non avevavisto eletto d a lla parte altresì il pro- prio indirizzo PEC quale domicilio digitalee che quindi non era abili- tato a ricevere notifiche telematiche di provvedimenti impugnabili (così, Cass. 20946/2018).

2. - Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1476 n. 1, 1490, 1495 co. 3, 1519-ter e 1519-quater c.c. vigenti ratione tem- poris.

Si sostiene che nel caso di specie si configuri un'ipotesi di aliud pro alio, richiamando la giurisprudenza che vi ricomprende i casi in cui il bene sia privo delle caratteristiche funzionali necessarie a sod- disfare i bisogni dell'acquirente.

In particolare, le risultanze istrutto- rie hanno confermato la fondatezza delle doglianze attoree, in parti- colare la presenza di entrambi i comodini impediva di usare corret- tamente l'armadio.

Si richiama l'art. 1519-ter co. 1 c.c. sull'obbligo del venditore di consegnare beniconformi al contratto, escludendo l'applicabilità delle presunzioni di cui al co. 2.

Si deduce l'applicabilità della disciplina sulla vendita dei beni di consumo, in particolare dell'art. 1519-quater c.c. sulla risoluzione del contratto in caso di mancatasostituzione del bene entro un congruo termine.

Il primo motivo è infondato.

Nella parte censurata, la sentenza, p. 6, argomenta così:«Nella fattispecie, si deve escludere che i mobili della camera da letto con- segnati al Duffini fossero completamente difformi da quelli contrat- tati, appartenendo a un genere del tutto diverso, o fossero privi delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acqui- rente, o presentassero difetti tali da renderli inservibili, dato che il Duffini li ha utilizzati per numerosi anni e, verosimilmente, continua a utilizzarli.

La difformità delle misure della camera da letto conse- gnata, rispetto a quella ordinata, non impediva comunque al mobilio di assolvere alla sua funzione.

Non essendo tale difformità di impor- tanza determinante, si rientra nel caso della mancanza di qualità promesse ex art. 1497 c.c., con applicazione dei termini di prescri- zione per l’azione di garanzia».

Alla lettura di una motivazione di questo tenore, il primo motivo prospetta come censura di violazione di norme di diritto ciò che in- vero consiste nella sovrapposizione dell’apprezzamento della parte dei fatti rilevanti all’accertamento che il giudice di merito ha espresso in una motivazione esente da vizi di legittimità.

Infatti, non è irra- gionevole il ritenere che l’impedimento adusare correttamente l'ar- madiodetermini un vizio e non un aliud pro alio .

Il primo motivo è rigettato.

2. -Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1495, 1497, 1519-sexies, 2943 co. 4, 2944 e 2945 co. 1 c.c.

Si contesta l'erronea individuazione da parte della Corte di appello della data di consegna del mobilio nel 03/10/2003 anziché nel 17/12/2003, con conse- guente errata valutazione della decorrenza del termine prescrizio- nale.

Si rileva che, anche assumendo la data del 03/10/2003 come quella di consegna, la sentenza sarebbe comunque viziata.

Si evi- denziano tre interruzioni del termine prescrizionale: (a) nel settem- bre 2004 con il riconoscimento dei vizi da parte dell'incaricato della venditrice; (b) il 02/03/2006 con la raccomandata A/R di costitu- zione in mora del venditore; (c) il 28/05/2006 con la notifica dell'atto di citazione.

Si deduce che il termine di 26 mesi dalla consegna ex art. 1519-sexies co. 4 c.c. non era decorso, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello.

De secondo motivo è da dichiarare l’inammissibilità per difetto di specificità.

Nella parte censurata, la sentenza sostiene: «attesoche la conse- gna dei mobili è avvenuta il 3 ottobre 2003, alla data del 28 maggio 2006, quando il Duffini ha notificato l’atto di citazione alla società convenuta, il termine di prescrizione previsto dall’art. 1495 c.c., così come quello dell’art. 1519-sexies c.c., era decorso».

Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità poiché omette di indicare dove e quando il ricorrente ha fatto valere nel giudizio di secondo grado gli atti interruttivi della prescrizione indi- cati, né emergono indicazioni su ciò alla lettura della sentenza impu- gnata, cosicché questa Corte non è messa in condizioni di pronun- ciarsi nel merito del secondo motivo.

Il secondo motivo è inammissibile.

3. - Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, con cui: (a) si è denunciatala nullità della sentenza per error in procedendo nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto tardiva la produzione documentale dell'appel- lante(primo motivo); (b) si è denuncia ta ex art. 132 co. n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per omessa motivazione ovvero per motiva- zione apparente(secondo motivo); (c) si è denunciata violazione de- gli artt. 1195, 1199 c.c. e omesso esame di fatto decisivo per il giu- dizio(terzo motivo).

4. - La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ri- corso incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale , dichiar a assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34864/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]- TINO, 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'av- vocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1606/2019 de- positata il 13/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenivadinanzi al Tribunale di Ro- vigo la venditrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la risoluzione del con- tratto di compravendita di una camera da letto, la restituzione del prezzo pagato di € 8.580 e il risarcimento del danno, lamentando vizi della cosa venduta. La convenuta in giudizio eccepi va la deca- denza e la prescrizione del diritto alla garanzia e chiedeva in via ri- convenzionale la condanna dell'attore al pagamento di € 6.323,00 quale residuo del corrispettivo per la vendita di altri arredi. [OSCURATO:PERSONA]- nale di Rovigo accoglieva la domanda del compratore, ritenendo in- tegrata un'ipotesi di aliud pro alio, dichiarava risolto il contratto e condannava la società alla restituzione di € 8.500. Rigetta va invece la domanda di risarcimento del danno dell’attore e la domanda ri- convenzionale della convenuta. In appello si ha riforma, il cui aspetto saliente è il seguente. La Corte territoriale ha ritenuto che la diffor- mità delle misure della camera da letto non ha impedito alla stessa di assolvere alla sua funzione, rientrando quindi nell'ipotesi di man- canza di qualità promesse ex art. 1497 c.c. Poiché la consegna era avvenuta il 3/10/2003 e la citazione era stata notificata il 28 maggio 2006, l'azione è prescritta. Ricorre in cassazione il compratore con due motivi, illustrati da memoria. Resiste la venditrice con controricorso e ricorso incidentale condizionato con tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - È da rigettare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, notificatoin data il 12/11/ 2019, mentre la sentenza impu- gnata è stata notificata all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 17 / 4 / 2019 nel suo domicilio eletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], all’indirizzo PEC di quest’ultimo. Infatti, si tratta di unprocuratore domiciliatario solo in senso fisico, cioè che non avevavisto eletto d a lla parte altresì il pro- prio indirizzo PEC quale domicilio digitalee che quindi non era abili- tato a ricevere notifiche telematiche di provvedimenti impugnabili (così, Cass. 20946/2018). 2. - Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1476 n. 1, 1490, 1495 co. 3, 1519-ter e 1519-quater c.c. vigenti ratione tem- poris. Si sostiene che nel caso di specie si configuri un'ipotesi di aliud pro alio, richiamando la giurisprudenza che vi ricomprende i casi in cui il bene sia privo delle caratteristiche funzionali necessarie a sod- disfare i bisogni dell'acquirente. In particolare, le risultanze istrutto- rie hanno confermato la fondatezza delle doglianze attoree, in parti- colare la presenza di entrambi i comodini impediva di usare corret- tamente l'armadio. Si richiama l'art. 1519-ter co. 1 c.c. sull'obbligo del venditore di consegnare beniconformi al contratto, escludendo l'applicabilità delle presunzioni di cui al co. 2. Si deduce l'applicabilità della disciplina sulla vendita dei beni di consumo, in particolare dell'art. 1519-quater c.c. sulla risoluzione del contratto in caso di mancatasostituzione del bene entro un congruo termine. Il primo motivo è infondato. Nella parte censurata, la sentenza, p. 6, argomenta così:«Nella fattispecie, si deve escludere che i mobili della camera da letto con- segnati al Duffini fossero completamente difformi da quelli contrat- tati, appartenendo a un genere del tutto diverso, o fossero privi delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acqui- rente, o presentassero difetti tali da renderli inservibili, dato che il Duffini li ha utilizzati per numerosi anni e, verosimilmente, continua a utilizzarli. La difformità delle misure della camera da letto conse- gnata, rispetto a quella ordinata, non impediva comunque al mobilio di assolvere alla sua funzione. Non essendo tale difformità di impor- tanza determinante, si rientra nel caso della mancanza di qualità promesse ex art. 1497 c.c., con applicazione dei termini di prescri- zione per l’azione di garanzia». Alla lettura di una motivazione di questo tenore, il primo motivo prospetta come censura di violazione di norme di diritto ciò che in- vero consiste nella sovrapposizione dell’apprezzamento della parte dei fatti rilevanti all’accertamento che il giudice di merito ha espresso in una motivazione esente da vizi di legittimità. Infatti, non è irra- gionevole il ritenere che l’impedimento adusare correttamente l'ar- madiodetermini un vizio e non un aliud pro alio . Il primo motivo è rigettato. 2. -Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1495, 1497, 1519-sexies, 2943 co. 4, 2944 e 2945 co. 1 c.c. Si contesta l'erronea individuazione da parte della Corte di appello della data di consegna del mobilio nel 03/10/2003 anziché nel 17/12/2003, con conse- guente errata valutazione della decorrenza del termine prescrizio- nale. Si rileva che, anche assumendo la data del 03/10/2003 come quella di consegna, la sentenza sarebbe comunque viziata. Si evi- denziano tre interruzioni del termine prescrizionale: (a) nel settem- bre 2004 con il riconoscimento dei vizi da parte dell'incaricato della venditrice; (b) il 02/03/2006 con la raccomandata A/R di costitu- zione in mora del venditore; (c) il 28/05/2006 con la notifica dell'atto di citazione. Si deduce che il termine di 26 mesi dalla consegna ex art. 1519-sexies co. 4 c.c. non era decorso, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello. De secondo motivo è da dichiarare l’inammissibilità per difetto di specificità. Nella parte censurata, la sentenza sostiene: «attesoche la conse- gna dei mobili è avvenuta il 3 ottobre 2003, alla data del 28 maggio 2006, quando il Duffini ha notificato l’atto di citazione alla società convenuta, il termine di prescrizione previsto dall’art. 1495 c.c., così come quello dell’art. 1519-sexies c.c., era decorso». Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità poiché omette di indicare dove e quando il ricorrente ha fatto valere nel giudizio di secondo grado gli atti interruttivi della prescrizione indi- cati, né emergono indicazioni su ciò alla lettura della sentenza impu- gnata, cosicché questa Corte non è messa in condizioni di pronun- ciarsi nel merito del secondo motivo. Il secondo motivo è inammissibile. 3. - Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, con cui: (a) si è denunciatala nullità della sentenza per error in procedendo nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto tardiva la produzione documentale dell'appel- lante(primo motivo); (b) si è denuncia ta ex art. 132 co. n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per omessa motivazione ovvero per motiva- zione apparente(secondo motivo); (c) si è denunciata violazione de- gli artt. 1195, 1199 c.c. e omesso esame di fatto decisivo per il giu- dizio(terzo motivo). 4. - La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ri- corso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale , dichiar a assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrent
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