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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 luglio 1997

Cassazione n. 29412/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/07/1997 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 26 settembre 2022, in parziale riforma della sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, in data 21 febbraio 2022, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 618,00 di multa in relazione al reato di rapina.

Rilevato che il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 624 e 628 cod. pen., 192 cod. proc. peri, conseguente alla mancata qualificazione del fatto nel reato di furto, stante la carenza di prova in ordine alla commissione di condotte violente da parte dell'imputato.

Rilevato che il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies cod. pen. e la contraddittorietà ed illogica della motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante contestata.

Rilevato che il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 99 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva.

Rilevato che il ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta equivalenza tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti.

Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono aspecifici in quanto meramente reiterativi di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello.

Ritenuto che i giudici di appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità manifesta, hanno ritenuto, sulla base delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti all'interno dell'esercizio commerciale, che la condotta posta in essere dal ricorrente è , connotata da una violenza idonea a perfezionare l'elemento materiale del reato di rapina, a prescindere dalla descrizione generica della vicenda esposta dalla persona offesa (pag. 2 della sentenza impugnata).

Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.

Ritenuto che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies cod. pen., correttamente affermando che detta aggravante speciale si applica ogniqualvolta il reato sia commesso in danno di un soggetto ultrasessantacinquenne a prescindere dall'accertamento in concreto di una maggiore vulnerabilità della persona offesa con conseguente manifesta infondatezza della specifica doglianza.

Ritenuto che l'applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità.

La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione dei reati rubricati è dimostrazione ulteriore in considerazione delle particolari modalità operative (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.

Ritenuto che il giudizio di equivalenza è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità (in particolare i giudici di appello hanno rimarcato la gravità dei fatti e la pericolosità manifestata dall'imputato desumibile dai precedenti penali -vedi pag. 3 della sentenza impugnata-) e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valul:azione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838- 02).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/07/1997 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 26 settembre 2022, in parziale riforma della sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, in data 21 febbraio 2022, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 618,00 di multa in relazione al reato di rapina. Rilevato che il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 624 e 628 cod. pen., 192 cod. proc. peri, conseguente alla mancata qualificazione del fatto nel reato di furto, stante la carenza di prova in ordine alla commissione di condotte violente da parte dell'imputato. Rilevato che il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies cod. pen. e la contraddittorietà ed illogica della motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante contestata. Rilevato che il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 99 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva. Rilevato che il ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta equivalenza tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti. Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono aspecifici in quanto meramente reiterativi di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello. Ritenuto che i giudici di appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità manifesta, hanno ritenuto, sulla base delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti all'interno dell'esercizio commerciale, che la condotta posta in essere dal ricorrente è , connotata da una violenza idonea a perfezionare l'elemento materiale del reato di rapina, a prescindere dalla descrizione generica della vicenda esposta dalla persona offesa (pag. 2 della sentenza impugnata). Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. Ritenuto che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies cod. pen., correttamente affermando che detta aggravante speciale si applica ogniqualvolta il reato sia commesso in danno di un soggetto ultrasessantacinquenne a prescindere dall'accertamento in concreto di una maggiore vulnerabilità della persona offesa con conseguente manifesta infondatezza della specifica doglianza. Ritenuto che l'applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione dei reati rubricati è dimostrazione ulteriore in considerazione delle particolari modalità operative (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. Ritenuto che il giudizio di equivalenza è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità (in particolare i giudici di appello hanno rimarcato la gravità dei fatti e la pericolosità manifestata dall'imputato desumibile dai precedenti penali -vedi pag. 3 della sentenza impugnata-) e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valul:azione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838- 02). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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