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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15007/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il ricorrente contesta la coerenza logica della decisione, imperniata sulla dimensione meramente soggettiva, non superabile attraverso gli approfondimenti istruttori sollecitati (acquisizione della registrazione e della relazione di servizio), del fastidio percepito dal detenuto — il quale ha detto di essere stato disturbato dal rumore prodotto dai lavori di manutenzione eseguiti in un locale attiguo a quello in cui egli era impegnato in un colloquio con i familiari — nonché sulla effettiva prosecuzione del colloquio, formalmente attestata dall'amministrazione, per l'intera durata prevista, dato che esclude il sacrificio del diritto che si lamenta essere stato compromesso; che, pertanto, il provvedimento, in quanto assistito da un apparato motivazionale non apparente, si palesa esente dal denunciato vizio di violazione di legge, mentre quello di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione non può, invece, essere dedotto, stante la preclusione espressamente prevista dall'art. 35-bis, comma 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il ricorrente contesta la coerenza logica della decisione, imperniata sulla dimensione meramente soggettiva, non superabile attraverso gli approfondimenti istruttori sollecitati (acquisizione della registrazione e della relazione di servizio), del fastidio percepito dal detenuto — il quale ha detto di essere stato disturbato dal rumore prodotto dai lavori di manutenzione eseguiti in un locale attiguo a quello in cui egli era impegnato in un colloquio con i familiari — nonché sulla effettiva prosecuzione del colloquio, formalmente attestata dall'amministrazione, per l'intera durata prevista, dato che esclude il sacrificio del diritto che si lamenta essere stato compromesso; che, pertanto, il provvedimento, in quanto assistito da un apparato motivazionale non apparente, si palesa esente dal denunciato vizio di violazione di legge, mentre quello di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione non può, invece, essere dedotto, stante la preclusione espressamente prevista dall'art. 35-bis, comma 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis