Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione F

Cassazione n. 31719/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 6 Ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di tentato furto pluri-aggravato e di tentato furto mono-aggravato in relazione a episodi in cui lo stesso si era introdotto con violenza sulle cose all'interno di veicoli per sottrarre beni ivi riposti, di cui uno esposto alla pubblica fede e, riconosciute le circostante attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti contestate, lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 250 di multa. 2.Avverso la suddetta pronuncia ricorre la difesa del [OSCURATO:PERSONA] il quale assume il compimento del termine prescrizionale in data anteriore a quella di pronuncia della sentenza della Corte di Appello.

All'uopo evidenzia che il giudice di primo grado non si era pronunciato sulla sussistenza della recidiva, così da doversi ritenere che la stessa fosse stata disapplicata, trattandosi di recidiva facoltativa, mentre il giudice di appello si era limitato a svolgere considerazioni sul trattamento sanzionatorio e sul giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto.

Ne conseguiva che il termine prescrizionale doveva essere calcolato con esclusione degli aumenti di pena previsti per la recidiva di talchè, in relazione al reato di tentato furto pluri-aggravato, il termine prescrizionale doveva ritenersi maturato in data 17 Gennaio 2021, tenuto conto della pena massima prevista (anni dieci) della riduzione per il tentativo (un terzo) e dell'aumento per gli atti interruttivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

Il primo giudice ha del tutto omesso di considerare la recidiva, pure contestata al [OSCURATO:PERSONA] in imputazione, e si è limitato a formulare un giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto, senza operare alcun richiamo alla recidiva stessa.

Vale il principio, consolidato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, "in tema di prescrizione del reato, quando il giudice abbia escluso, anche implicitamente, la circostanza aggravante della recidiva, non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato" (sez.6, n.54043 del 16/11/2017, S., Rv.271714- 01; sez.U, n.20808 del 25/10/2018, Rv.275319-01).

Della recidiva pertanto il giudice di appello non avrebbe dovuto tenere conto ai fini del calcolo del termine necessario a prescrivere ai sensi dell'art.157 cod.pen. 2.

Evidente è poi l'interesse e il diritto della parte ricorrente all'accertamento della intervenuta prescrizione in epoca antecedente alla data della decisione in grado di appello (6 Ottobre 2021) anche dinanzi al giudice di legittimità con specifico, anche se esclusivo, motivo di ricorso (sez.U, n.12602 del 16/12/2015, Ricci, Rv.266819).

3. Il termine prescrizionale risulta poi maturato in data 17 Gennaio 2021 tenuto conto della data di commissione del reato (17/09/2021), del tempo necessario a prescrivere ai sensi dell'art.157 cod.pen. (dieci anni per il furto pluriaggravato ridotto ad anni sei mesi otto in ragione del tentativo) e dell'aumento di un quarto ai sensi dell'art.161 comma 2 cod.proc.pen. (un anno mesi otto), data antecedente alla pronuncia della sentenza di appello.

4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato estinto per prescrizione.

Così deciso nella camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 6 Ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di tentato furto pluri-aggravato e di tentato furto mono-aggravato in relazione a episodi in cui lo stesso si era introdotto con violenza sulle cose all'interno di veicoli per sottrarre beni ivi riposti, di cui uno esposto alla pubblica fede e, riconosciute le circostante attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti contestate, lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 250 di multa. 2.Avverso la suddetta pronuncia ricorre la difesa del [OSCURATO:PERSONA] il quale assume il compimento del termine prescrizionale in data anteriore a quella di pronuncia della sentenza della Corte di Appello. All'uopo evidenzia che il giudice di primo grado non si era pronunciato sulla sussistenza della recidiva, così da doversi ritenere che la stessa fosse stata disapplicata, trattandosi di recidiva facoltativa, mentre il giudice di appello si era limitato a svolgere considerazioni sul trattamento sanzionatorio e sul giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto. Ne conseguiva che il termine prescrizionale doveva essere calcolato con esclusione degli aumenti di pena previsti per la recidiva di talchè, in relazione al reato di tentato furto pluri-aggravato, il termine prescrizionale doveva ritenersi maturato in data 17 Gennaio 2021, tenuto conto della pena massima prevista (anni dieci) della riduzione per il tentativo (un terzo) e dell'aumento per gli atti interruttivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Il primo giudice ha del tutto omesso di considerare la recidiva, pure contestata al [OSCURATO:PERSONA] in imputazione, e si è limitato a formulare un giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto, senza operare alcun richiamo alla recidiva stessa. Vale il principio, consolidato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, "in tema di prescrizione del reato, quando il giudice abbia escluso, anche implicitamente, la circostanza aggravante della recidiva, non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato" (sez.6, n.54043 del 16/11/2017, S., Rv.271714- 01; sez.U, n.20808 del 25/10/2018, Rv.275319-01). Della recidiva pertanto il giudice di appello non avrebbe dovuto tenere conto ai fini del calcolo del termine necessario a prescrivere ai sensi dell'art.157 cod.pen. 2. Evidente è poi l'interesse e il diritto della parte ricorrente all'accertamento della intervenuta prescrizione in epoca antecedente alla data della decisione in grado di appello (6 Ottobre 2021) anche dinanzi al giudice di legittimità con specifico, anche se esclusivo, motivo di ricorso (sez.U, n.12602 del 16/12/2015, Ricci, Rv.266819). 3. Il termine prescrizionale risulta poi maturato in data 17 Gennaio 2021 tenuto conto della data di commissione del reato (17/09/2021), del tempo necessario a prescrivere ai sensi dell'art.157 cod.pen. (dieci anni per il furto pluriaggravato ridotto ad anni sei mesi otto in ragione del tentativo) e dell'aumento di un quarto ai sensi dell'art.161 comma 2 cod.proc.pen. (un anno mesi otto), data antecedente alla pronuncia della sentenza di appello. 4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato estinto per prescrizione. Così deciso nella camera di consi
Sentenza Cassazione n. 31719/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris