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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 23755/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali aggravate; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando tre autonomi motivi di censura; - che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ascritto al ricorrente, è inammissibile in quanto articolato in fatto, postulando una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il secondo motivo di ricorso, afferente alla mancata esclusione dell'aggravante dei futili motivi, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. e del correlato giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente, è necessario che il reato commesso costituisca espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato così manifestando un'evidente sproporzione rispetto alla determinazione criminosa (Sez. 1, 16889 del 21/12/2017.

D'Aggiano), dettata infatti da un eventuale stimolo esterno connotato da levità e banalità tali da poter costituire soltanto un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, 25940 del 30/06/2020, M.; Sez. 5, 45138 del 27/06/2019, Vetuschi).

E la corte territoriale, nel descrivere la dinamica dei fatti, ha dato conto di tali circostanze; - che il terzo motivo di ricorso, nella parte afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto (e, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, non essendo, tra l'altro necessario che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.); nella parte che riguarda la revoca o riduzione della provvisionale disposta in favore della parte civile è inammissibile perché, secondo consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, il provvedimento con il quale il giudice di merito nel pronunciare condanna generico al risarcimento del danno assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez.

U, 2246 del 19/12/1990 Capelli); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] siglier estenso [OSCURATO:PERSONA] l ^4 F:=-": P O i TATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali aggravate; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando tre autonomi motivi di censura; - che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ascritto al ricorrente, è inammissibile in quanto articolato in fatto, postulando una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il secondo motivo di ricorso, afferente alla mancata esclusione dell'aggravante dei futili motivi, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. e del correlato giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente, è necessario che il reato commesso costituisca espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato così manifestando un'evidente sproporzione rispetto alla determinazione criminosa (Sez. 1, 16889 del 21/12/2017. D'Aggiano), dettata infatti da un eventuale stimolo esterno connotato da levità e banalità tali da poter costituire soltanto un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, 25940 del 30/06/2020, M.; Sez. 5, 45138 del 27/06/2019, Vetuschi). E la corte territoriale, nel descrivere la dinamica dei fatti, ha dato conto di tali circostanze; - che il terzo motivo di ricorso, nella parte afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto (e, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, non essendo, tra l'altro necessario che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.); nella parte che riguarda la revoca o riduzione della provvisionale disposta in favore della parte civile è inammissibile perché, secondo consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, il provvedimento con il quale il giudice di merito nel pronunciare condanna generico al risarcimento del danno assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. U, 2246 del 19/12/1990 Capelli); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] siglier estenso [OSCURATO:PERSONA] l ^4 F:=-": P O i TATA
Sentenza Cassazione n. 23755/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris