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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 43833/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; avverso la sentenza del 22/6/2021 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 A()

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 497-bis e 461 c.p.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi.

Con il primo deduce violazione di legge per la mancata traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato straniero sulla base dell'insufficiente assunto che egli sia in grado di comprendere la lingua italiana.

In proposito lamenta il ricorrente che gli indici di conoscenza della lingua del processo valorizzati dalla Corte sarebbero invero insufficienti a rivelare la adeguata padronanza della medesima da parte del Tefempa ai fini della comprensione dell'accusa formulata nei suoi confronti, come invece richiesto dall'art. 143 c.p.p.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla configurabilità del reato di cui all'art. 497-bis c.p. versandosi nell'ipotesi del falso grossolano, atteso che la contraffazione del passaporto si è esaurita nella mera modifica a penna dell'anno di scadenza rilevabile ictu ocu/i, mentre la necessità per gli operanti di ricorrere alle autorità del paese di emissione, evocata dai giudici del merito, in realtà era finalizzata esclusivamente all'accertamento dell'esistenza del soggetto la cui identità era riportata sul documento.

Analoghi vizi vengono dedotti con il terzo motivo in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 461 c.p.

Immotivatamente la Corte non avrebbe prestato credito alle dichiarazioni dell'imputato circa l'eventualità che le matrici per la fabbricazione di banconote false siano state lasciate presso la sua abitazione da uno dei connazionali cui aveva nel tempo dato ospitalità, nonché in merito al fatto che solo in due occasioni egli si era recato in cantina dove le stesse sono state rinvenute, potendo dunque essergli addebitato al più un comportamento negligente.

Con il quarto ed ultimo motivo vengono infine dedotti vizi di motivazione in merito alla commisurazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete o alla traduzione degli atti fondamentali del procedimento non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero "status" di straniero dell'imputato, ma richiede l'ulteriore presupposto, in capo a quest'ultimo, dell'accertata ignoranza della lingua italiana (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693).

Compito del giudice è dunque quello di escludere l'ignoranza da parte dell'imputato della lingua del processo.Accertamento che può fondarsi anche su risultanze indirette, potendo il giudice desumere l'adeguata conoscenza della lingua italiana anche da risultanze processuali idonee a fornire tale dimostrazione, come, ad esempio, atti di polizia giudiziaria, documenti acquisiti al processo ovvero la testimonianza di soggetti che abbiano avuto modo di interloquire con l'imputato (ex multis Sez. 3, n. 9354 del 15/01/2021, P., Rv. 281479).

Facendo buon governo di questi consolidati principi la Corte territoriale ha ritenuto provata l'adeguata conoscenza della lingua italiana da parte del Tefempa in ragione della complessiva valutazione di alcune risultanze costituite: a) dalla denuncia che ha dato origine all'indagine che ha poi portato all'accertamento dei reati per cui si procede, dalla quale secondo i giudici del merito emerge come le stesse abbiano dialogato in lingua italiana con l'imputato; b) dal contratto di locazione dell'abitazione in uso all'imputato redatto in italiano e sottoscritto dal medesimo; c) dalla trascrizione del verbale dell'udienza del 3 aprile 2019, dal quale risulta che l'imputato ha reso dichiarazioni parlando in lingua italiana; d) dal fatto che lo stesso dimora in Italia dal 2011, ha conseguito il codice fiscale ed ha presenziato al giudizio d'appello senza manifestare la necessità di essere assistito da un interprete.

Il ricorrente non contesta nella loro oggettività le circostanze valorizzate dalla Corte, ma si limita a sostenere, infondatamente come già illustrato, che possano assumere una qualche validità ai fini dell'accertamento di cui si tratta le dichiarazioni rese da terzi ovvero, in maniera apodittica, che all'udienza il Tefempa si sarebbe limitato a dichiarare le proprie generalità.

Eccepisce inoltre come dalle medesime risultanze non sarebbe possibile desumere il possesso da parte dell'imputato di conoscenze linguistiche adeguate al contesto processuale nel quale avrebbe dovuto utilizzarle e dunque avanzate e non basiche.

In realtà né l'art. 143 c.p.p., né le fonti sovranazionali citate nel ricorso impongono di nominare un interprete ovvero di tradurre gli atti fondamentali del procedimento qualora l'imputato difetti di competenze linguistiche in grado di porlo nelle condizioni di comprendere nella sua integrale complessità le «"parole" della rappresentazione procedimentale», giacchè - come contraddittoriamente ammesso nello stesso ricorso - queste possono non essere - e di norma non sono - possedute nemmeno da un soggetto di madrelingua italiana.

Ciò che la legge e le fonti sovranazionali richiedono è invece una conoscenza della lingua del processo sufficiente all'imputato per comprendere nella sua dimensione fattuale - e non già nel suo significato giuridico - l'accusa che gli viene mossa e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa, ma non già delle tecnicalità che li contraddistinguono, che è compito del difensore illustrare al proprio assistito (v.

Corte EDU Grande Camera, 18/10/2006, Hermi c.

Italia).

Peraltro dalla sottoscrizione del contratto di locazione la Corte ha logicamente desunto la capacità dell'imputato di comprendere in maniera tutt'altro che basica la lingua italiana ed in proposito il ricorrente si è limitato ad obiettare in maniera del tutto apodittica che comunque sarebbe stato necessario un ulteriore accertamento diretto delle competenze linguistiche dell'imputato.

3. Anche i residui motivi sono inammissibili.

Con riguardo alla asserita grossolanità del falso contestato al capo 1) dell'imputazione, le doglianze del ricorrente sono del tutto apodittiche in quanto fondate sulla circostanza per cui la data di scadenza del passaporto sarebbe stata modificata a penna e che ciò non avrebbe effettivamente tratto in inganno gli operanti, i quali si sarebbero rivolti alle autorità camerunensi solo per accertare l'esistenza del soggetto cui il documento era intestato.

Circostanze meramente evocate, senza la specifica indicazione delle fonti processuali eventualmente trascurate dai giudici del merito dalle quali promanerebbero i dati probatori indicati.

Peraltro il ricorrente collega l'idoneità ingannatoria dei falso - e dunque la sua offensività - esclusivamente alla ipotetica impossibilità di non essere rilevato dalle forze dell'ordine, quando il pericolo per la pubblica fede deve essere valutato in relazione alla capacità del falso trarre in inganno il consociato medio.

Quanto all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo 2), invece, le censure difensive risultano del tutto generiche in quanto prive del necessario confronto con il ragionamento probatorio sviluppato dalla Corte nella sua integralità considerato.

Ed infatti i giudici del merito hanno puntualmente confutato l'attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato sulla base di plurime (e logiche) argomentazioni nemmeno considerate dal ricorrente.

Parimenti generiche sono infine le doglianze svolte con riguardo alla conferma del trattamento sanzionatorio determinato nel primo grado di giudizio, posto che anche in proposito la Corte ha ampiamente motivato la propria decisione con argomentazioni logiche totalmente pretermesse dal ricorso, che peraltro sul punto si limita ad articolare in maniera assertiva tali doglianze, che si traducono nella sollecitazione rivolta al giudice di legittimità di rivalutare il merito delle scelte sanzionatorie operate nel merito.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; avverso la sentenza del 22/6/2021 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 A() 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 497-bis e 461 c.p. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. Con il primo deduce violazione di legge per la mancata traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato straniero sulla base dell'insufficiente assunto che egli sia in grado di comprendere la lingua italiana. In proposito lamenta il ricorrente che gli indici di conoscenza della lingua del processo valorizzati dalla Corte sarebbero invero insufficienti a rivelare la adeguata padronanza della medesima da parte del Tefempa ai fini della comprensione dell'accusa formulata nei suoi confronti, come invece richiesto dall'art. 143 c.p.p. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla configurabilità del reato di cui all'art. 497-bis c.p. versandosi nell'ipotesi del falso grossolano, atteso che la contraffazione del passaporto si è esaurita nella mera modifica a penna dell'anno di scadenza rilevabile ictu ocu/i, mentre la necessità per gli operanti di ricorrere alle autorità del paese di emissione, evocata dai giudici del merito, in realtà era finalizzata esclusivamente all'accertamento dell'esistenza del soggetto la cui identità era riportata sul documento. Analoghi vizi vengono dedotti con il terzo motivo in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 461 c.p. Immotivatamente la Corte non avrebbe prestato credito alle dichiarazioni dell'imputato circa l'eventualità che le matrici per la fabbricazione di banconote false siano state lasciate presso la sua abitazione da uno dei connazionali cui aveva nel tempo dato ospitalità, nonché in merito al fatto che solo in due occasioni egli si era recato in cantina dove le stesse sono state rinvenute, potendo dunque essergli addebitato al più un comportamento negligente. Con il quarto ed ultimo motivo vengono infine dedotti vizi di motivazione in merito alla commisurazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete o alla traduzione degli atti fondamentali del procedimento non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero "status" di straniero dell'imputato, ma richiede l'ulteriore presupposto, in capo a quest'ultimo, dell'accertata ignoranza della lingua italiana (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693). Compito del giudice è dunque quello di escludere l'ignoranza da parte dell'imputato della lingua del processo.Accertamento che può fondarsi anche su risultanze indirette, potendo il giudice desumere l'adeguata conoscenza della lingua italiana anche da risultanze processuali idonee a fornire tale dimostrazione, come, ad esempio, atti di polizia giudiziaria, documenti acquisiti al processo ovvero la testimonianza di soggetti che abbiano avuto modo di interloquire con l'imputato (ex multis Sez. 3, n. 9354 del 15/01/2021, P., Rv. 281479). Facendo buon governo di questi consolidati principi la Corte territoriale ha ritenuto provata l'adeguata conoscenza della lingua italiana da parte del Tefempa in ragione della complessiva valutazione di alcune risultanze costituite: a) dalla denuncia che ha dato origine all'indagine che ha poi portato all'accertamento dei reati per cui si procede, dalla quale secondo i giudici del merito emerge come le stesse abbiano dialogato in lingua italiana con l'imputato; b) dal contratto di locazione dell'abitazione in uso all'imputato redatto in italiano e sottoscritto dal medesimo; c) dalla trascrizione del verbale dell'udienza del 3 aprile 2019, dal quale risulta che l'imputato ha reso dichiarazioni parlando in lingua italiana; d) dal fatto che lo stesso dimora in Italia dal 2011, ha conseguito il codice fiscale ed ha presenziato al giudizio d'appello senza manifestare la necessità di essere assistito da un interprete. Il ricorrente non contesta nella loro oggettività le circostanze valorizzate dalla Corte, ma si limita a sostenere, infondatamente come già illustrato, che possano assumere una qualche validità ai fini dell'accertamento di cui si tratta le dichiarazioni rese da terzi ovvero, in maniera apodittica, che all'udienza il Tefempa si sarebbe limitato a dichiarare le proprie generalità. Eccepisce inoltre come dalle medesime risultanze non sarebbe possibile desumere il possesso da parte dell'imputato di conoscenze linguistiche adeguate al contesto processuale nel quale avrebbe dovuto utilizzarle e dunque avanzate e non basiche. In realtà né l'art. 143 c.p.p., né le fonti sovranazionali citate nel ricorso impongono di nominare un interprete ovvero di tradurre gli atti fondamentali del procedimento qualora l'imputato difetti di competenze linguistiche in grado di porlo nelle condizioni di comprendere nella sua integrale complessità le «"parole" della rappresentazione procedimentale», giacchè - come contraddittoriamente ammesso nello stesso ricorso - queste possono non essere - e di norma non sono - possedute nemmeno da un soggetto di madrelingua italiana. Ciò che la legge e le fonti sovranazionali richiedono è invece una conoscenza della lingua del processo sufficiente all'imputato per comprendere nella sua dimensione fattuale - e non già nel suo significato giuridico - l'accusa che gli viene mossa e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa, ma non già delle tecnicalità che li contraddistinguono, che è compito del difensore illustrare al proprio assistito (v. Corte EDU Grande Camera, 18/10/2006, Hermi c. Italia). Peraltro dalla sottoscrizione del contratto di locazione la Corte ha logicamente desunto la capacità dell'imputato di comprendere in maniera tutt'altro che basica la lingua italiana ed in proposito il ricorrente si è limitato ad obiettare in maniera del tutto apodittica che comunque sarebbe stato necessario un ulteriore accertamento diretto delle competenze linguistiche dell'imputato. 3. Anche i residui motivi sono inammissibili. Con riguardo alla asserita grossolanità del falso contestato al capo 1) dell'imputazione, le doglianze del ricorrente sono del tutto apodittiche in quanto fondate sulla circostanza per cui la data di scadenza del passaporto sarebbe stata modificata a penna e che ciò non avrebbe effettivamente tratto in inganno gli operanti, i quali si sarebbero rivolti alle autorità camerunensi solo per accertare l'esistenza del soggetto cui il documento era intestato. Circostanze meramente evocate, senza la specifica indicazione delle fonti processuali eventualmente trascurate dai giudici del merito dalle quali promanerebbero i dati probatori indicati. Peraltro il ricorrente collega l'idoneità ingannatoria dei falso - e dunque la sua offensività - esclusivamente alla ipotetica impossibilità di non essere rilevato dalle forze dell'ordine, quando il pericolo per la pubblica fede deve essere valutato in relazione alla capacità del falso trarre in inganno il consociato medio. Quanto all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo 2), invece, le censure difensive risultano del tutto generiche in quanto prive del necessario confronto con il ragionamento probatorio sviluppato dalla Corte nella sua integralità considerato. Ed infatti i giudici del merito hanno puntualmente confutato l'attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato sulla base di plurime (e logiche) argomentazioni nemmeno considerate dal ricorrente. Parimenti generiche sono infine le doglianze svolte con riguardo alla conferma del trattamento sanzionatorio determinato nel primo grado di giudizio, posto che anche in proposito la Corte ha ampiamente motivato la propria decisione con argomentazioni logiche totalmente pretermesse dal ricorso, che peraltro sul punto si limita ad articolare in maniera assertiva tali doglianze, che si traducono nella sollecitazione rivolta al giudice di legittimità di rivalutare il merito delle scelte sanzionatorie operate nel merito. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
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