CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 15842/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23801/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Acquedotto del Peschiera n. 96; - ricorrente - contro '91q ORTOFRUTTA Pachinese di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, via piazzale [OSCURATO:PERSONA] n. 42 è elettivamente domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1132/2017, pubblicata il 10 luglio 2017, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Catania ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che, in accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., aveva revocato il decreto ingiuntivo del Tribunale della l_ stessa città -richiesto e ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di restituzione di quanto.. versato a Ortofrutta come deposito cauzionale in virtù del contratto di locazione di un immobile adibito a magazzino intercorso tra le parti-, rigettato la domanda in riconvenzione formulata dalla predetta Ortofrutta e accolto l'appello incidentale di quest'ultima, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di Euro 6.445,77 per canoni di affitto non corrisposti, oltre interessi, nonché le spese di lite. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1575, 1206 e 1216 c.c. e art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3", la società ricorrente contesta che il giudice di appello ha disatteso le indicate norme sia in materia di prova dei fatti dedotti in giudizio e della consegna dell'immobile oggetto di locazione; in particolare, contesta che in atti non vi sarebbe alcuna valida prova che la resistente abbia consegnato la porzione del proprio immobile alla conduttrice e l'abbia immessa nel possesso della cosa ai sensi dell'art. 1575 c.c. e che non possa ritenersi idonea la mera dichiarazione dell'asserita avvenuta esecuzione dei lavori previsti nel contratto. Ad avviso della ricorrente, la omessa materiale consegna dell'immobile alla conduttrice avrebbe determinato il "non inizio" del rapporto locativo voluto dalle parti, non essendo sufficiente all'uopo la semplice messa a disposizione dell'immobile, ma necessaria l'offerta formale ex art. 1216 c.c.; la Corte di merito avrebbe inoltre erroneamente applicato la mora credendi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disattendendo le dichiarazion testimoniali dalle quali sarebbe risultato che l'immobile non era stato mai consegnato. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta altresì la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1453 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c." ed in particolare che la Corte territoriale ha disatteso le concordanti deposizioni testimoniali che avrebbero confermato la circostanza della non avvenuta ultimazione dei lavori che la conduttrice avrebbe dovuto eseguire (realizzazione di un idoneo piano per il carico e scarico, la realizzazione della rampa di accesso e della pensilina per agevolare il carico e scarico in caso di pioggia). 3. Gli illustrati motivi sono inammissibili. Essi, In primo luogo, ad onta della loro formale intestazione, attengono a profili di fatto ed invocano una rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dalla Corte di appello. Quest'ultima, con valutazione insindacabile perché riservata al giudice di merito, dopo aver motivatamente reputato che da quanto statuito nel contratto di locazione in data 1 settembre 2001 i lavori di ammodernamento e ristrutturazione dell'immobile locato a [OSCURATO:PERSONA] da parte di Ortofrutta non erano stati in alcun modo specificati, ha ritenuto che fosse stata raggiunta la prova dell'avvenuta esecuzione delle opere sull'immobile locato da parte di Ortofrutta sulla base delle risultanze della prova testimoniale e da quelle fotografiche.Da tali fonti di prova - che avevano confermato il completamento delle opere nel novembre 2011 - la Corte territoriale ha tratto il motivato convincimento che "il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di prendere in consegna i locali nel mese di novembre 2011, nonostante l'avvenuta esecuzione dei lavori descritti dai testi sopra indicati e la comunicazione dell'ultimazione degli stessi al legale rappresentante, configuri mora credendi ai sensi dell'art. 1206 c.c. e non la esoneri pertanto dall'obbligo di eseguire la controprestazione (pagamento dei canoni) a partire dalla data di messa a disposizione dei locali e fino alla data del recesso". Nel contrapporre a questo apprezzamento la diversa lettura secondo I quale avrebbe dovuto al contrario ritenersi accertato che l'esecuzione dei lavori di ammodernamento e di ristrutturazione da parte della Ortofrutta non sia avvenuta, la società ricorrente omette di considerare che la valutazione delle prove è attività riservata al giudice del merito cui compete anche la scelta, tra le prove stesse, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (in tal senso, cfr. Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499). La predetta valutazione non può dunque essere rimessa in discussione in sede di legittimità In secondo luogo, giova ribadire che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. - evocata in entrambi i motivi di ricorso - è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. 3, 10/06/2016 n. 11892; Cass., Sez. U 30/09/2020 n. 20867). Ne discende l' inammissibilità degli esaminati motivi di ricorso. 4. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nell