CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26455/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di carburante, prelevato dal serbatoio di un autocarro parcheggiato sulla pubblica strada; mentre, in riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose e, confermando il giudizio di equivalenza tra l'aggravante della esposizione a pubblica fede e le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena a mesi quattro di reclusione ed euro 180 di multa. 2. Avverso l'indicata sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi, con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e sul giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. 2.1. Sul primo punto, il ricorrente sostiene che la Corte di appello sarebbe incorsa in un travisamento della prova in quanto esclude la speciale tenuità del danno prendendo come parametro il valore di 30 litri di gasolio, mentre dal verbale di perquisizione e sequestro (che allega al ricorso) emerge in maniera chiara che 30 litri è la capienza della tanica utilizzata per il furto, ma che il carburante sottratto riempiva solo la metà del contenitore (per un valore di 22 euro). Aggiunge che in ogni caso, anche a voler recepire l'ipotesi recepita in sentenza, il danno economico, pari a 44 euro, sarebbe comunque lievissimo. 2.2. Circa il secondo punto, la Corte distrettuale ha confermato il giudizio di equivalenza tra opposte circostanze data l'assenza di validi elementi a favore della prevalenza delle attenuanti generiche, omettendo di considerare che il motivo di gravame indicava specifiche circostanze suscettibili di positivo apprezzamento (le difficoltà economiche dell'imputato, il comportamento pienamente collaborativo, l'assenza di precedenti penali, la ridottissima gravità del fatto). 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo è fondato. 2.1. Il vizio di "travisamento della prova" (o di contraddittorietà processuale come lo qualifica la dottrina più attenta) chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione).I questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Invero il vizio di "contraddittorietà processuale" vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). L'elemento travisato deve assumere portata decisiva. Grava sul ricorrente l'onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere. 2.2. Nel caso di specie ricorre l'ipotesi del "travisamento delle risultanze probatorie". In sede di gravame il difensore dell'imputato aveva censurato il mancato riconoscimento della attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sul rilievo che il danno patrimoniale arrecato alla persona offesa dovesse connotarsi in termini di speciale tenuità avuto riguardo al quantitativo di gasolio prelevato, ricavabile dal verbale di perquisizione, pari alla metà circa della capacità totale della tanica (30 litri) per un danno del valore di 22 euro (15 litri di gasolio x 1,50 euro circa/I). La Corte di appello ha negato l'attenuante in parola sul rilievo che: "il quantitativo di gasolio oggetto di furto era pari a 30 litri per cui, tenuto conto del prezzo del carburante, il valore economico della merce sottratta non può essere certo considerato irrisorio, né tantomeno tenue" (pag. 5). Così facendo, però, ha travisato il dato risultante per tabulas dal verbale di perquisizione e sequestro del 27 gennaio 2018 (allegato al ricorso), da cui emerge, in maniera inconfutabile e non opinabile, che la tanica della capacità di 30 litri, utilizzata per compiere il furto, conteneva gasolio "in quantità pari a circa la metà della capacità totale". Dunque il gasolio sottratto è pari a circa 15 litri, non a 30 litri. Il dato è rilevante ai fini della circostanza invocata, poiché il danno patrimoniale corrisponde alla metà di quello valutato dalla Corte di appello. 3. L'accoglimento del primo motivo si riverbera sul giudizio di bilanciamento (oggetto del secondo motivo) e sul trattamento sanzionatorio. Tuttavia non è superfluo rimarcare un ulteriore errore in cui è incorsa la decisione impugnata. La Corte di appello ha escluso la circostanza aggravante della violenza sulle cose, in origine contestata e ritenuta dal primo giudice. Nonostante ciò ha confermato il giudizio di equivalenza ex art. 69 cod. pen., in precedenza espresso dal Tribunale, tra la residua aggravante della esposizione a pubblica fede e le circostanze attenuanti generiche. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite Papola (n. 33752 del 18/04/2013, Rv. 255660), il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze; è tuttavia necessario che la conferma del giudizio di equivalenza sia sostenuta da adeguata motivazione. Nella specie la Corte di appello non ha spiegato in alcun modo le ragioni per le quali, escludendo una aggravante, il giudizio di bilanciamento dovesse rimanere "fermo" alla equivalenza; ma si è limitata a rilevare la mancata introduzione di valide argomentazioni da parte dell'imputato, ricorrendo a un criterio argomentativo erroneo e non rispondente ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità. 4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e al trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e al trattamento sanzionatorio ccn rinvio per nuov