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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 22774/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 1 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala, pronunciata il :21 gennaio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato continuato di truffa.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il di .'etto della motivazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto contestato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, reiterando censure già puntualmente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3 sull'irrilevanza dell'eventuale estraneità di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione, sulla credibilità delle dichiarazioni del commercialista che aveva redatto l'atto costitutivo e della persona offesa che, raggirata dall'imputata, si era fatta promotrice della vendita dei pacchetti nonché sull'assenza di riscontri in ordine all'esistenza di un accordo criminoso tra la prevenuta e il direttore dell'hotel); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 1 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala, pronunciata il :21 gennaio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato continuato di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il di .'etto della motivazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto contestato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, reiterando censure già puntualmente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3 sull'irrilevanza dell'eventuale estraneità di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione, sulla credibilità delle dichiarazioni del commercialista che aveva redatto l'atto costitutivo e della persona offesa che, raggirata dall'imputata, si era fatta promotrice della vendita dei pacchetti nonché sull'assenza di riscontri in ordine all'esistenza di un accordo criminoso tra la prevenuta e il direttore dell'hotel); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.
Sentenza Cassazione n. 22774/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris