CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45455/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta ai sensi della disciplina processuale emergenziale, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, all'esito del giudizio abbreviato, condannò [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione per il delitto di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], che colpì con un coltello o altro simile arnese da taglio/punta causandogli una ferita al quadrante addominale superiore sinistro, si da determinare il ricovero d'urgenza della persona offesa, a cui fu asportata la milza; e per il reato di porto in luogo pubblico senza giustificato motivo del mai ritrovato arnese utilizzato per l'aggressione, fatti avvenuti al culmine di una accesa lite verificatasi il 14 agosto 2020 presso il bar "Ballgrò square" di Palermo. 2. Dalle prove in atti, in particolare dalle immagini tratte dagli impianti di videosorveglianza che ripresero l'accaduto, la Corte di appello, in conformità alla ricostruzione del giudice di primo grado, ha affermato che 1"imputato si diresse con decisione verso la persona offesa, che era seduto sul ciglio della strada dinnanzi al bar. Pur a voler ritenere che fu la persona offesa a scagliarsi per primo contro l'imputato, facendolo cadere a terra con tutto il ciclomotore, e poi a tirargli addosso una seggiola in metallo, non è dubbio che l'imputato a qual punto tirò fuori dalla tasca un arnese a lama, con ogni probabilità un coltello dalla lama di circa 10 cm, e si lanciò sulla persona offesa che in quel momenl:o stava arretrando. Riuscì quindi a raggiungerla e a colpirla. La Corte di appello, in ragione della natura letale dell'arnese utilizzato e della tipologia del colpo inferto ha ritenuto la sussistenza del dolo di omicidio 3. L'imputato, peraltro, non si trovò affatto nella ineludibile necessità di difendersi da alcunché, e avrebbe potuto arretrare o restare fermo, lasciando che le persone presenti riducessero l'antagonista a più miti consigli. Invece, egli aggredì Oneri che intanto si era dato alla fuga. A nulla poi rileva che il figlio di Oneri scagliò qualche oggetto nei confronti dell'imputato, perché ciò fece dopo che il padre era stato ferito e al solo fine di difenderlo. Né poi può dirsi che l'imputato agì perché provocato dalla persona offesa: le ragioni dello scontro non sono state rivelate, entrambe hanno riferito in modo vago e generico di un debito che Oneri avrebbe avuto con l'imputato, ma dalle prove in atti si trae che la ragione fu altra, con ogni probabilità una richiesta estorsiva dell'imputato. In ogni caso, data la reticenza di imputato e persona offesa sulle ragioni dello scontro, non è possibile affermare che l'imputato agì perché provocato 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per la parte in cui ha ritenuto che la condotta del ricorrente si sia sostanziata in atti idonei ai sensi della norma sul tentativo. Tutto accadde in una frazione di secondo, senza interruzioni temporali tra l'aggressione fisica al ricorrente da parte di Oneri e la sua reazione in danno di quest'ultimo. Non è allora possibile affermare che il ricorrente agì con l'intenzione di uccidere o accettando il rischio che dalla sua azione potesse derivare come conseguenza la morte del suo antagonista. [OSCURATO:PERSONA] ad avventarsi per primo contro il ricorrente e tutta la lite si svolse in pochi secondi; non risponde al vero che la linea temporale degli accadimenti fu interrotta, come affermato in sentenza, e che la reazione del ricorrente si ebbe dopo l'interruzione della prima fase dello scontro. Il ricorrente agì per impeto determinato dalla violenta aggressione fisica che stava subendo. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, anche nella forma putativa, e per l'omessa derubricazione in eccesso colposo della legittima difesa. La Corte di appello ha errato nell'ignorare il contesto in cui si svolsero i fatti senza soluzione di continuità. L'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui il ricorrente avrebbe potuto andare via e non aggredire a sua volta, è una distorsione della realtà. Non si spiega il motivo per il quale il ricorrente non possa legittimamente invocare quanto meno l'eccesso colposo in legittima difesa, se non la legittima difesa putativa. Era certamente nell'ineludibile necessità di difendersi dall'aggressione condotta da Oneri e da suo figlio. 4.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento della provocazione. Il ricorrente si fermò a parlare con Oneri perché vantava un credito nei suoi confronti e questi non aveva alcuna intenzione di pagare. Da qui la reazione improvvisa dell'aggressione al ricorrente. Fu dunque 'la persona offesa a provocare la reazione del ricorrente. 5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.2. Con il primo motivo è contestato il giudizio di idoneità e direzione inequivoca degli atti, che però non ha formato oggetto di censura in appello, secondo quanto si ricava dalla sentenza impugnata che, nel riassumere i motivi di impugnazione, non ne ha fatto cenno e ciò senza che il ricorrente abbia a tal proposito opposto rilievo alcuno. In grado di appello, piuttosto, è stato oggetto di censura il giudizio di sussistenza dell'animus necandi. Ad ogni modo, entro questa prospettiva possono essere ora prese in esame le doglianze di ricorso che si sostanziano anche in una critica all'affermazione del dolo di omicidio. Se pure si ammette, come sembra fare il giudice di appello, che fu la persona offesa ad assumere l'iniziativa di un animato diverbio, di un breve e concitato scontro con la persona offesa che si scagliò contro l'imputato, facendolo rovinare per terra con tutto il ciclomotore, non è dubbio che l'imputato, successivamente a questo primo alterco, avrebbe ben potuto andare via o comunque non replicare, e ciò perché le persone che erano presenti sul luogo stavano inducendo a più miti consigli l'avversario. Il dato di particolare rilievo è invece che tirò fuori dalla tasca un arnese a lama, con ogni probabilità un coltello, e si lanciò contro la persona offesa che in quel momento stava arretrando. Il giudice di appello ha precisato che l'imputato dovette percorrere circa dieci metri per raggiungere la persona offesa per poterla colpire, il che concorre ad attestare che vi fu una significativa cesura tra una prima fase e quella dell'aggressione armata. Nei termini in cui la vicenda è stata ricostruita, la reiterata deduzione difensiva in merito ad una iniziale aggressione ad opera della persona offesa è pertanto irrilevante. 3. Con il secondo motivo sono mosse censure che trovano adeguata risposta in gran parte di quanto è stato già richiamato della impugnata sentenza. Al momento in cui si lanciò nell'aggressione armata ai danni della persona offesa l'imputato non versava in alcuna situazione di pericolo, neanche putativo; avrebbe potuto astenersi dall'offesa perché nessuna minaccia in quel momento era portata ai suoi danni, e avrébbe avuto agio di andar via indisturbato. La sentenza impugnata ha sul punto affermato con chiarezza che, alla luce della compiuta ricostruzione della vicenda, l'imputato si determinò all'aggressione armata quando la persona offesa stava allontanandosi. Sulla base di questi elementi di fatto non v'è modo di configurare una legittima difesa, neanche putativa, come bene ha argomentato il giudice di appello, e conseguentemente neanche un eccesso colposo in una scriminante di cui non si scorgono i tratti costitutivi. 4. In ordine alla richiesta di riconoscimento della provocazione, la sentenza impugnata ha evidenziato che con l'atto di appello non è stata fatta richiesta di applicazione dell'attenuante. L'assenza di una specifica richiesta ha reso inammissibile, in parte qua, l'atto di appello - art. 581 cod. proc. pen. - e ciò impedisce un esame del corrispondente motivo in sede di legittimità. Ad ogni modo, il giudice di appello ha aggiunto una considerazione di merito che ha forza dirimente ai fini del diniego dell'attenuante, ossia che non è state, accertata compiutamente la reale ragione dello scontro, perché le dichiarazioni sull'esistenza di un debito della persona offesa nei confronti dell'imputato sono rimaste vaghe e generiche. Anzi, ha aggiunto la sentenza impugnata, si è prospettato, per voce di un testimone, [OSCURATO:PERSONA], che la richiesta di denaro dell'imputato altro non fu che una richiesta estorsiva, volta a riscuotere i "soldi destinati ai carcerati", con evidente impossibilità di configurare, per via del rifiuto opposto dalla persona offesa, l'esistenza di un fatto ingiusto ai danni dell'imputato - v. fl. 8 e 9 della sentenza impugnata -. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigett