CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 15464/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 del TRIBUNALE di TRAPANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di TRAPANI, con sentenza del 4/3/2021, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 3, n. 2 e 61, n.ri 5, 7 e 11 cod. pen.1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica di Palermo deducendo la violazione di legge con riferimento alla determinazione della pena. 2. In data 27 gennaio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che la sentenza sia annullata con rinvio 3. In data 9 febbraio 2022 sono pervenute le conclusioni della difesa con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso il Procuratore Generale deduce la violazione di legge con riferimento alla determinazione della pena in quanto, come espressamente previsto dalla norma, le circostanze attenuanti generiche non avrebbero potuto essere considerate equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 3 bis cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. Nessuna delle aggravanti espressamente contestate all'imputata rientra nella previsione di cui al quinto comma dell'art. 628 cod. pen. che stabilisce che le attenuanti diverse da quella di cui all'art. 98 cod. pen. possano essere ritenute equivalenti alle aggravanti. In specifico la circostanza aggravane di cui all'art. 628, comma 3 n. 3 bis cod. pen., che effettivamente ai sensi dell'art. 628 cod. pen. non può essere considerata nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti, non è oggetto di contestazione nel caso di specie. La stessa, infatti, non era espressamente contenuta nell'incipit dell'originario capo di imputazione, non era in questo contestata in fatto, né la stessa è stata contestata in udienza il 4 marzo 2021, allorché il pubblico ministero ha modificato l'imputazione facendo riferimento alla diversa aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 3 quinques cod. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma 16/2/2022 Il consi liere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]