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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02591/2026

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 15179 / 20 20 propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]Camilleri (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 43T65F845B ), rappresentat a e difes a nel giudizio di appello dal rag. [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 15179/2020a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] SICILIAn. 26/2020, depositata in data 9 / 1 /20 20 ; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 20 novembre 2025 ; Fatti di causa Con un avviso di accertamento scaturito dalle risultanze di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 27/11/2009, l’Agenzia delle Entrate contestò a [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “la contribuente”) l’omessa contabilizzazione di ricavi per quasi 280.000 euro determinati induttivamente in base alle fatture passive non registrate dalla contribuente ed emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., l’indebita deduzione di costi non di competenza per euro 42.652,05, l’omessa autofatturazione di acquisti per un imponibile di euro 1.400,45.

La contribuente in primo grado non impugnò i rilievi di minore entità (l’indebita deduzione di costi non di competenza e l’omessa autofatturazione di acquisti per un imponibile di euro 1.400,45), chiedendo solo l’annullamento della parte dell’avviso di accertamento relativo all’omessa contabilizzazione di ricavie al disconoscimento della detrazione dell’Ivasugli acquisti.

La C.T.P. annullò l’atto impugnato “tranne che per la parte del medesimo riguardante la determinazione dell’entità del margine di utile praticato sul prezzo di vendita”.

Così facendo, la C.T.P. ammise la detrazione dell’iva pagata a monte sugli acquisti e annullò anche i rilievi contenuti nell’avviso di accertamento impugnato relativi al disconoscimento dei costi per violazione del criterio della competenza e all’omessa autofatturazione. r.g. n. 15179/2020a.c. 20/11/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] C.T.R. territoriale, su appello dell’amministrazione, confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, ulteriormente illustrati con una memoria difensiva.

La contribuente è rimasta intimata.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “In ordine alla statuizione sub A) del punto 15: violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 28, 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata perché il giudice di appello non avrebbe accertato la condizione alla quale è subordinata dalla normativa la detraibilità dell’iva di fatture passive non annotate in contabilità, cioè il rispetto delle condizioni temporali di esercizio del diritto di detrazione previsto dall’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972.

1.1. Il motivo è fondato.

Come ha correttamente rilevato l’amministrazione ricorrente, con ordinanza n. 6488/2018 questa Suprema Corte, sulla scia delle Sezioni Unite n. 17757/2016, pronunciatesi a composizione di un contrasto nomofilattico, ha precisato che “il contribuente può portare in detrazionel'eccedenza d'imposta anche in assenza della dichiarazione annualefinale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto ildiritto) purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione.

La sussistenza di tali requisiti esclude, infatti, la rilevanza dell'assenza di quelli formali, ivi comprese le liquidazioni periodiche, purché sia rispettata, come nel caso in esame, la cornice biennale prevista dall'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'esercizio del diritto di detrazione (secondo le precisazioni espresse, in r.g. n. 15179/2020a.c. 20/11/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] particolare, da Cass. 28 luglio 2015, n. 14767, e confermate, tra le altre, da Cass. 3 marzo 2017, n. 5401)”.

Ancora, con una recente pronuncia, l’ordinanza n. 15720/2025, questa Corte ha statuito che “il diritto alla detrazione dell’eccedenza IVA, in caso di mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, è consentito, ma non senza limiti temporali, dovendo il contribuente dimostrare di averlo esercitato entro il termine di decadenza previstoper la presentazione della dichiarazione relativa al secondo annosuccessivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell'art. 8, comma 3, deld.P.R. n. 322 /1998, ratione temporis vigente (Cass. 27 luglio 2018,n. 19938; Cass., n. 8131 /2018 ) .

T ale limite temporale è conforme al diritto unionale, avendo la Corte di Giustizia UE chiarito che il diritto alla detrazione può essereesercitato anche oltre il periodo di imposta, purché ciò avvenga nel rispetto delle normative di diritto interno, non potendo il diritto di detrazione essere esercitato senza limiti di tempo (Corte di GiustiziaUE, C-332/15 cit., punti 32 e 33), per cui non osta al diritto dell’Unione un a norma di diritto interno che preveda che il diritto didetrazione sia sottoposto a decadenza, purché sia rispettato il principio di equivalenza (Corte di Giustizia UE, 14 ottobre 2021, C45/20 e C-46/20, punti 59 –62).

Al riguardo occorre precisare che, trattandosi di decadenza stabilita dalle leggi fiscali in favore dell'Amministrazione finanziaria, la stessa è pacificamente rilevabile d'ufficio, persino in sede di legittimità,in quanto attinente a situazioni indisponibili determinate dall'esigenza di a ssicurare la stabilità delle entrate tributarie entro un periodo di tempo definito (Cass. n. 20617 del 29/09/2020; n. 16432 del12/06/2024)”.

La sentenza impugnata non si è conformata ai princìpi espressi da questa Suprema Corte, non avendo accertato se nel caso di specie il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’iva versata sugli acquisti r.g. n. 15179/2020a.c. 20/11/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rispettasse gli inderogabili limiti temporali previsti dalla normativa interna.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “In ordine alla statuizione sub B) del punto 15): nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c.(omessa pronuncia) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato l’intero avviso di accertamento ad esclusione dell’unico rilievo relativo all’omessa contabilizzazione di ricavi, senza pronunciarsi sul motivo d’appello, proposto dall’amministrazione, che aveva impugnato per ultrapetizione la sentenza di primo grado, che aveva annullato anche i rilievi concernenti l’indebita deduzione di costi per euro 42.652,05 e l’omessa autofatturazione di acquisti per un imponibile di euro 1.400,45, nonostante che l’originaria ricorrente in primo grado avesse prestato acquiescenza tacita verso questi due ultimi rilievi, non facendone oggetto di impugnazione in prime cure.

2.1. Il motivo è fondato.

Nonostante che l’amministrazione, con l’atto di appello, abbia ritualmente censurato la sentenza di primo grado per ultrapetizione, nessuna statuizione sul punto è contenuta nella sentenza qui impugnata, con la conseguenza che essa è stata pronunciata in violazione dell’art. 112 c.p.c.

3. Il terzo motivo, proposto in subordine rispetto al secondo, è assorbito dall’accoglimento di quest’ultimo.

4. Il ricorso è accolto, la sentenza è cassata e la causa è rinviata,anche per le spese, alla CGT-2 della Sicilia che, in diversa composizione, compirà gli accertamenti di fatto (rispetto del limite temporale per la detraibilità) conseguenti all’accoglimento del primo motivo di ricorso e pronuncerà sul motivo di ultrapetizione contenuto nell’atto di appello dell’amministrazione. r.g. n. 15179/2020a.c. 20/11/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M Accoglie ilprimo e il secondo motivo di ricorso , assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 15179 / 20 20 propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]Camilleri (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 43T65F845B ), rappresentat a e difes a nel giudizio di appello dal rag. [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 15179/2020a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] SICILIAn. 26/2020, depositata in data 9 / 1 /20 20 ; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 20 novembre 2025 ; Fatti di causa Con un avviso di accertamento scaturito dalle risultanze di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 27/11/2009, l’Agenzia delle Entrate contestò a [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “la contribuente”) l’omessa contabilizzazione di ricavi per quasi 280.000 euro determinati induttivamente in base alle fatture passive non registrate dalla contribuente ed emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., l’indebita deduzione di costi non di competenza per euro 42.652,05, l’omessa autofatturazione di acquisti per un imponibile di euro 1.400,45. La contribuente in primo grado non impugnò i rilievi di minore entità (l’indebita deduzione di costi non di competenza e l’omessa autofatturazione di acquisti per un imponibile di euro 1.400,45), chiedendo solo l’annullamento della parte dell’avviso di accertamento relativo all’omessa contabilizzazione di ricavie al disconoscimento della detrazione dell’Ivasugli acquisti. La C.T.P. annullò l’atto impugnato “tranne che per la parte del medesimo riguardante la determinazione dell’entità del margine di utile praticato sul prezzo di vendita”. Così facendo, la C.T.P. ammise la detrazione dell’iva pagata a monte sugli acquisti e annullò anche i rilievi contenuti nell’avviso di accertamento impugnato relativi al disconoscimento dei costi per violazione del criterio della competenza e all’omessa autofatturazione. r.g. n. 15179/2020a.c. 20/11/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] C.T.R. territoriale, su appello dell’amministrazione, confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, ulteriormente illustrati con una memoria difensiva. La contribuente è rimasta intimata. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “In ordine alla statuizione sub A) del punto 15: violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 28, 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata perché il giudice di appello non avrebbe accertato la condizione alla quale è subordinata dalla normativa la detraibilità dell’iva di fatture passive non annotate in contabilità, cioè il rispetto delle condizioni temporali di esercizio del diritto di detrazione previsto dall’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972. 1.1. Il motivo è fondato. Come ha correttamente rilevato l’amministrazione ricorrente, con ordinanza n. 6488/2018 questa Suprema Corte, sulla scia delle Sezioni Unite n. 17757/2016, pronunciatesi a composizione di un contrasto nomofilattico, ha precisato che “il contribuente può portare in detrazionel'eccedenza d'imposta anche in assenza della dichiarazione annualefinale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto ildiritto) purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione. La sussistenza di tali requisiti esclude, infatti, la rilevanza dell'assenza di quelli formali, ivi comprese le liquidazioni periodiche, purché sia rispettata, come nel caso in esame, la cornice biennale prevista dall'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'esercizio del diritto di detrazione (secondo le precisazioni espresse, in r.g. n. 15179/2020a.c. 20/11/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] particolare, da Cass. 28 luglio 2015, n. 14767, e confermate, tra le altre, da Cass. 3 marzo 2017, n. 5401)”. Ancora, con una recente pronuncia, l’ordinanza n. 15720/2025, questa Corte ha statuito che “il diritto alla detrazione dell’eccedenza IVA, in caso di mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, è consentito, ma non senza limiti temporali, dovendo il contribuente dimostrare di averlo esercitato entro il termine di decadenza previstoper la presentazione della dichiarazione relativa al secondo annosuccessivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell'art. 8, comma 3, deld.P.R. n. 322 /1998, ratione temporis vigente (Cass. 27 luglio 2018,n. 19938; Cass., n. 8131 /2018 ) . T ale limite temporale è conforme al diritto unionale, avendo la Corte di Giustizia UE chiarito che il diritto alla detrazione può essereesercitato anche oltre il periodo di imposta, purché ciò avvenga nel rispetto delle normative di diritto interno, non potendo il diritto di detrazione essere esercitato senza limiti di tempo (Corte di GiustiziaUE, C-332/15 cit., punti 32 e 33), per cui non osta al diritto dell’Unione un a norma di diritto interno che preveda che il diritto didetrazione sia sottoposto a decadenza, purché sia rispettato il principio di equivalenza (Corte di Giustizia UE, 14 ottobre 2021, C45/20 e C-46/20, punti 59 –62). Al riguardo occorre precisare che, trattandosi di decadenza stabilita dalle leggi fiscali in favore dell'Amministrazione finanziaria, la stessa è pacificamente rilevabile d'ufficio, persino in sede di legittimità,in quanto attinente a situazioni indisponibili determinate dall'esigenza di a ssicurare la stabilità delle entrate tributarie entro un periodo di tempo definito (Cass. n. 20617 del 29/09/2020; n. 16432 del12/06/2024)”. La sentenza impugnata non si è conformata ai princìpi espressi da questa Suprema Corte, non avendo accertato se nel caso di specie il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’iva versata sugli acquisti r.g. n. 15179/2020a.c. 20/11/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rispettasse gli inderogabili limiti temporali previsti dalla normativa interna. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “In ordine alla statuizione sub B) del punto 15): nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c.(omessa pronuncia) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato l’intero avviso di accertamento ad esclusione dell’unico rilievo relativo all’omessa contabilizzazione di ricavi, senza pronunciarsi sul motivo d’appello, proposto dall’amministrazione, che aveva impugnato per ultrapetizione la sentenza di primo grado, che aveva annullato anche i rilievi concernenti l’indebita deduzione di costi per euro 42.652,05 e l’omessa autofatturazione di acquisti per un imponibile di euro 1.400,45, nonostante che l’originaria ricorrente in primo grado avesse prestato acquiescenza tacita verso questi due ultimi rilievi, non facendone oggetto di impugnazione in prime cure. 2.1. Il motivo è fondato. Nonostante che l’amministrazione, con l’atto di appello, abbia ritualmente censurato la sentenza di primo grado per ultrapetizione, nessuna statuizione sul punto è contenuta nella sentenza qui impugnata, con la conseguenza che essa è stata pronunciata in violazione dell’art. 112 c.p.c. 3. Il terzo motivo, proposto in subordine rispetto al secondo, è assorbito dall’accoglimento di quest’ultimo. 4. Il ricorso è accolto, la sentenza è cassata e la causa è rinviata,anche per le spese, alla CGT-2 della Sicilia che, in diversa composizione, compirà gli accertamenti di fatto (rispetto del limite temporale per la detraibilità) conseguenti all’accoglimento del primo motivo di ricorso e pronuncerà sul motivo di ultrapetizione contenuto nell’atto di appello dell’amministrazione. r.g. n. 15179/2020a.c. 20/11/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M Accoglie ilprimo e il secondo motivo di ricorso , assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla