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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2010

ECLI:EU:T:2010:160
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 27 aprile 2010 – UniCredito Italiano / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (UNIWEB e UniCredit [OSCURATO:PERSONA]) (Cause T‑303/06 e T‑337/06) «[OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Opposizione – Domande di marchi comunitari denominativi UNIWEB e UniCredit [OSCURATO:PERSONA] – Marchi denominativi nazionali anteriori UNIFONDS e UNIRAK e marchio figurativo nazionale anteriore UNIZINS – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»] [OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 48-49) [OSCURATO:PERSONA] proposti contro due decisioni della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 5 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 196/2005-2 e R 211/2005-2) e 25 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 456/2005-2 e R 502/2005-2) relative ai procedimenti di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:SOCIETA].

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario:

[OSCURATO:SOCIETA]

[OSCURATO:SOCIETA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:SOCIETA] denominativo “UNIWEB” (domanda di registrazione n. 2.236.164), per servizi nelle classi 35, 36 e 42 – e marchio denominativo UniCredit [OSCURATO:PERSONA] (domanda di registrazione n. 2330066) per prodotti e servizi nelle classi 16, 35, 36, 41 e 42 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] GmbH [OSCURATO:SOCIETA] o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi denominativi tedeschi “UNIFONDS” (n. 991.995) e “UNIRAK” (n. 991.997) e marchio figurativo tedesco “UNIZINS” (n. 2.016.954) per contraddistinguere il collocamento dei fondi, nel senso della classe

36. Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell’opposizione per una parte dei servizi contestati e rigetto dell’opposizione quanto agli altri servizi Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Le cause T‑303/06 e T‑337/06 sono riunite ai fini della sentenza. 2) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 5 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 196/2005-2 e R 211/2005-2) è annullata nella parte in cui respinge il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] nel procedimento R 211/2005 2 accogliendo le opposizioni alla registrazione del marchio richiesto UNIWEB, per quanto riguarda gli «affari bancari, affari finanziari, affari monetari, assicurazioni, informazioni e consulenza in materia finanziaria ed assicurativa, servizi di carte di credito/debito, servizi bancari e finanziari via Internet», compresi nella classe

36. 3) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 25 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 456/2005 2 e R 502/2005 2) è annullata nella parte in cui respinge il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] nel procedimento R 456/2005 2 accogliendo le opposizioni alla registrazione del marchio richiesto UniCredit [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda gli «affari bancari, affari finanziari, affari monetari, assicurazioni e informazioni finanziarie», compresi nella classe

36. 4) Le domande della [OSCURATO:PERSONA] GmbH sono respinte. 5) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 27 aprile 2010 – UniCredito Italiano / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (UNIWEB e UniCredit [OSCURATO:PERSONA]) (Cause T‑303/06 e T‑337/06) «[OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Opposizione – Domande di marchi comunitari denominativi UNIWEB e UniCredit [OSCURATO:PERSONA] – Marchi denominativi nazionali anteriori UNIFONDS e UNIRAK e marchio figurativo nazionale anteriore UNIZINS – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»] [OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 48-49) [OSCURATO:PERSONA] proposti contro due decisioni della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 5 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 196/2005-2 e R 211/2005-2) e 25 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 456/2005-2 e R 502/2005-2) relative ai procedimenti di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:SOCIETA]. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:SOCIETA] denominativo “UNIWEB” (domanda di registrazione n. 2.236.164), per servizi nelle classi 35, 36 e 42 – e marchio denominativo UniCredit [OSCURATO:PERSONA] (domanda di registrazione n. 2330066) per prodotti e servizi nelle classi 16, 35, 36, 41 e 42 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] GmbH [OSCURATO:SOCIETA] o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi denominativi tedeschi “UNIFONDS” (n. 991.995) e “UNIRAK” (n. 991.997) e marchio figurativo tedesco “UNIZINS” (n. 2.016.954) per contraddistinguere il collocamento dei fondi, nel senso della classe 36. Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell’opposizione per una parte dei servizi contestati e rigetto dell’opposizione quanto agli altri servizi Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Le cause T‑303/06 e T‑337/06 sono riunite ai fini della sentenza. 2) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 5 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 196/2005-2 e R 211/2005-2) è annullata nella parte in cui respinge il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] nel procedimento R 211/2005 2 accogliendo le opposizioni alla registrazione del marchio richiesto UNIWEB, per quanto riguarda gli «affari bancari, affari finanziari, affari monetari, assicurazioni, informazioni e consulenza in materia finanziaria ed assicurativa, servizi di carte di credito/debito, servizi bancari e finanziari via Internet», compresi nella classe 36. 3) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 25 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 456/2005 2 e R 502/2005 2) è annullata nella parte in cui respinge il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] nel procedimento R 456/2005 2 accogliendo le opposizioni alla registrazione del marchio richiesto UniCredit [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda gli «affari bancari, affari finanziari, affari monetari, assicurazioni e informazioni finanziarie», compresi nella classe 36. 4) Le domande della [OSCURATO:PERSONA] GmbH sono respinte. 5) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
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