Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2010
ECLI:EU:T:2010:160
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 27 aprile 2010 – UniCredito Italiano / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (UNIWEB
e UniCredit [OSCURATO:PERSONA])
(Cause T‑303/06 e T‑337/06)
«[OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Opposizione – Domande di marchi comunitari denominativi UNIWEB e UniCredit [OSCURATO:PERSONA] – Marchi denominativi nazionali anteriori UNIFONDS e UNIRAK e marchio figurativo nazionale anteriore UNIZINS – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]
[OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 48-49)
[OSCURATO:PERSONA] proposti contro due decisioni della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 5 settembre 2006 (procedimenti riuniti
R 196/2005-2 e R 211/2005-2) e 25 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 456/2005-2 e R 502/2005-2) relative ai procedimenti
di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:SOCIETA].
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:SOCIETA]
[OSCURATO:SOCIETA] comunitario di cui trattasi:
[OSCURATO:SOCIETA] denominativo “UNIWEB” (domanda di registrazione n. 2.236.164), per servizi nelle classi 35, 36 e 42 – e marchio denominativo
UniCredit [OSCURATO:PERSONA] (domanda di registrazione n. 2330066) per prodotti e servizi nelle classi 16, 35, 36, 41 e 42
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
[OSCURATO:SOCIETA] o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchi denominativi tedeschi “UNIFONDS” (n. 991.995) e “UNIRAK” (n. 991.997) e marchio figurativo tedesco “UNIZINS” (n. 2.016.954)
per contraddistinguere il collocamento dei fondi, nel senso della classe 36.
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento dell’opposizione per una parte dei servizi contestati e rigetto dell’opposizione quanto agli altri servizi
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Le cause T‑303/06 e T‑337/06 sono riunite ai fini della sentenza.
2)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI) 5 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 196/2005-2 e R 211/2005-2) è annullata nella parte in cui respinge
il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] nel procedimento R 211/2005 2 accogliendo le opposizioni alla registrazione del marchio
richiesto UNIWEB, per quanto riguarda gli «affari bancari, affari finanziari, affari monetari, assicurazioni, informazioni
e consulenza in materia finanziaria ed assicurativa, servizi di carte di credito/debito, servizi bancari e finanziari via
Internet», compresi nella classe 36.
3)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 25 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 456/2005 2 e R 502/2005
2) è annullata nella parte in cui respinge il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] nel procedimento R 456/2005 2 accogliendo
le opposizioni alla registrazione del marchio richiesto UniCredit [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda gli «affari bancari,
affari finanziari, affari monetari, assicurazioni e informazioni finanziarie», compresi nella classe 36.
4)
Le domande della [OSCURATO:PERSONA] GmbH sono respinte.
5)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.