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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 08680/2022

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2019 ORDINANZA sul ricorso 34404/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - intimato resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 21/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 34404/2019 Numero sezionale 2406/2021 Numero di raccolta generale 8680/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]:

1. – Con ricorso affidato ad unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), cittadino nigeriano, (originario del [OSCURATO:PERSONA]), ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia, comunicato il 21 ottobre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]:

1. – In via preliminare ed assorbente - ciò che esime il Collegio dal dover illustrare i motivi di censura -, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell’art.365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008).

E difatti, l’avvocato ha proposto impugnazione in virtù della quale si legge che la persona conferente dichiara di voler esser rappresentata e difesa “in merito a [OSCURATO:PERSONA].

VE e in particolare quelli di transigere, conciliare, fare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza, chiamare in causa terzi, e svolgere domande riconvenzionali, rinunciando agli atti del giudizio o del processo, farsi sostituire, nonché di deferire e di riferire il giuramento decisorio e di nominare arbitri nelle procedure arbitrali”.

2. - Tale tipo di procura, priva di data, estesa non al margine o in calce del ricorso, bensì su un foglio separato e materialmente F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 34404/2019 Numero sezionale 2406/2021 Numero di raccolta generale 8680/2022 congiunto a quello, non è una procura speciale, poiché affatto generica Data pubblicazione 17/03/2022 e non specificamente riferibile al provvedimento impugnato.

Dinanzi a procure di tal specie, l’orientamento di questa Corte è consolidato nel ritenere “inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c. comma 2, contenga espressioni generiche ed incompatibili con la specialità richiesta per la proposizione dell’impugnazione in cassazione” (Cass. n. 1525/2020).

3. - Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 15 ottobre 2021.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2019 ORDINANZA sul ricorso 34404/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - intimato resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 21/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 34404/2019 Numero sezionale 2406/2021 Numero di raccolta generale 8680/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con ricorso affidato ad unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), cittadino nigeriano, (originario del [OSCURATO:PERSONA]), ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia, comunicato il 21 ottobre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – In via preliminare ed assorbente - ciò che esime il Collegio dal dover illustrare i motivi di censura -, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell’art.365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008). E difatti, l’avvocato ha proposto impugnazione in virtù della quale si legge che la persona conferente dichiara di voler esser rappresentata e difesa “in merito a [OSCURATO:PERSONA]. VE e in particolare quelli di transigere, conciliare, fare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza, chiamare in causa terzi, e svolgere domande riconvenzionali, rinunciando agli atti del giudizio o del processo, farsi sostituire, nonché di deferire e di riferire il giuramento decisorio e di nominare arbitri nelle procedure arbitrali”. 2. - Tale tipo di procura, priva di data, estesa non al margine o in calce del ricorso, bensì su un foglio separato e materialmente F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 34404/2019 Numero sezionale 2406/2021 Numero di raccolta generale 8680/2022 congiunto a quello, non è una procura speciale, poiché affatto generica Data pubblicazione 17/03/2022 e non specificamente riferibile al provvedimento impugnato. Dinanzi a procure di tal specie, l’orientamento di questa Corte è consolidato nel ritenere “inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c. comma 2, contenga espressioni generiche ed incompatibili con la specialità richiesta per la proposizione dell’impugnazione in cassazione” (Cass. n. 1525/2020). 3. - Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 15 ottobre 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A
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