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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26366/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che a carico del condannato risultavano diverse violazioni disciplinari relative a vari periodi, una segnalazione per un non meglio specificato episodio di "tortura" per l'anno 2018, due evasioni pregresse, anche se si è costituito, l'inidoneità della struttura che lo accoglierebbe perché avrebbe troppa libertà di movimento, il pregresso abuso di sostanze e la necessità di un programma più strutturato, nonché la mancata fruizione di permessi premio; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe del tutto omesso di considerare che il detenuto, tranne il primo anno, ha sempre avuto la liberazione anticipata e che ciò osterebbe con le violazioni disciplinari, evidentemente ritenuta di scarsa importanza; il giudice della sorveglianza, poi, non avrebbe valutato il fatto che il condannato in carcere ha un'attività lavorativa, ha studiato e conseguito il diploma, partecipa all'attività teatrale anche con attività esterne, elementi questi che sarebbero significativi di una personalità meritevole del beneficio; sotto altro profilo, d'altro canto, la comunità sarebbe stata sempre ritenuta adeguata per altri detenuti e l'evasione sarebbe irrilevante perché lo stesso si è costituito proprio per scontare la pena in esecuzione e, infine, la presunta tortura non è specificata e comunque lo stesso non è stato mai indagato in relazione a tale episodio; Rilevato che le articolate doglianze si sostanziano in una richiesta di valutazione alternativa e diversa degli elementi analizzati dal giudice di merito il quale, di contro, ha dato adeguato conto delle ragioni che ha ritenuto prevalenti e ha posto a fondamento della propria conclusione,così che questa, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in sede di legittimità; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che a carico del condannato risultavano diverse violazioni disciplinari relative a vari periodi, una segnalazione per un non meglio specificato episodio di "tortura" per l'anno 2018, due evasioni pregresse, anche se si è costituito, l'inidoneità della struttura che lo accoglierebbe perché avrebbe troppa libertà di movimento, il pregresso abuso di sostanze e la necessità di un programma più strutturato, nonché la mancata fruizione di permessi premio; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe del tutto omesso di considerare che il detenuto, tranne il primo anno, ha sempre avuto la liberazione anticipata e che ciò osterebbe con le violazioni disciplinari, evidentemente ritenuta di scarsa importanza; il giudice della sorveglianza, poi, non avrebbe valutato il fatto che il condannato in carcere ha un'attività lavorativa, ha studiato e conseguito il diploma, partecipa all'attività teatrale anche con attività esterne, elementi questi che sarebbero significativi di una personalità meritevole del beneficio; sotto altro profilo, d'altro canto, la comunità sarebbe stata sempre ritenuta adeguata per altri detenuti e l'evasione sarebbe irrilevante perché lo stesso si è costituito proprio per scontare la pena in esecuzione e, infine, la presunta tortura non è specificata e comunque lo stesso non è stato mai indagato in relazione a tale episodio; Rilevato che le articolate doglianze si sostanziano in una richiesta di valutazione alternativa e diversa degli elementi analizzati dal giudice di merito il quale, di contro, ha dato adeguato conto delle ragioni che ha ritenuto prevalenti e ha posto a fondamento della propria conclusione,così che questa, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in sede di legittimità; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 26366/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris