CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 18877/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18719/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende – controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 162/18/14, depositata il 15/01/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 18719/2014 Numero sezionale 2015/2022 Rilevato che: Numero di raccolta generale 18877/2022Data pubblicazione 10/06/2022 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (“C.T.P.”) di Milano l’avviso di accertamento, fondato su indagini bancarie, che recuperava a tassazione, ai fini Irpef, per il 2004, redditi di capitale non dichiarati, e la C.T.P., con sentenza n. 39/26/12, conformò due riprese e annullò le rimanenti; 2. l’Agenzia delle entrate e il contribuente proposero appello avverso i capi della decisione di primo grado di rispettiva soccombenza e la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Lombardia accolse in parte l’appello dell’ufficio (e tale aspetto della causa è ormai estraneo al tema del decidere) e respinse quello della parte privata in relazione ai seguenti rilievi fiscali: (a) rettifica del reddito di capitale per euro 139.692,48, quale introito derivante da alcuni bonifici versati sul conto corrente dell’appellante dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la quale si era accollata per la [OSCURATO:SOCIETA]. la distribuzione ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’utile di esercizio chiuso al 05/12/2002; (b) rettifica del reddito di capitale per euro 126.724,50, corrispondente al bonifico effettuato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sul conto bancario del contribuente quale prezzo di cessione delle partecipazioni nella [OSCURATO:SOCIETA]. e nella [OSCURATO:SOCIETA].; 3. in particolare, per la Commissione regionale, la ripresa fiscale sub (a) (in relazione alla quale la sentenza indica minuziosamente una decina di operazioni societarie, tutte poste in essere tra il 5 e il 19 dicembre 2002, che coinvolgono i fratelli Conte e diverse società, tra le quali figurano la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., e la [OSCURATO:SOCIETA].) era legittima in quanto (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza) «Le complesse operazioni societarie sopra descritte, il loro perfezionamento nel corso della medesima giornata; il notevole valore attribuito all’avviamento del ramo di azienda posto a base dell’utile del bilancio infrannuale di [OSCURATO:SOCIETA], approvato inusualmente lo stesso giorno di chiusura dell’esercizio; la successiva immediata cessione delle quote sociali di quest’ultima F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 18719/2014 Numero sezionale 2015/2022 società, le varie operazioni comportanti, alla fine, la concentrazione Numero di raccolta generale 18877/2022Data pubblicazione 10/06/2022 in [OSCURATO:SOCIETA] del credito [OSCURATO:PERSONA] e del debito già di [OSCURATO:PERSONA] verso i sig.ri Conte senza la corresponsione d’imposta, gravando il correlativo carico tributario sul cessionario della quota di quest’ultima società. Quindi, dette operazioni sono state poste in essere nell’ambito di un disegno fraudolento ed i pagamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] non possono essere considerati redditi di partecipazione – in quanto essi emergono nell’ambito dell’ordinaria gestione delle società di persone – ma vanno annoverati nella più vasta operazione di investimento di capitali iniziata dai fratelli Conte acquistando [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. Per l’effetto, detti pagamenti vanno considerati come reddito di capitale imponibile nell’anno in cui sono percepiti, come prevede l’art. 44, comma 1, del dpr n. 917/1986.»; 4. inoltre, la ripresa sub (b) (anch’essa accuratamente illustrata in sentenza) era legittima in quanto le descritte operazioni straordinarie sul capitale di alcune società, in parte riconducibili ai fratelli Conte (ibidem) «sono state poste in essere nell’ambito di un disegno fraudolento, per cui anche i corrispettivi riscossi come prezzo delle cessioni di cui si parla vanno annoverati nella più vasta operazione di investimento di capitali operata dai fratelli Conte tramite le citate srl e Domino s.s. Di conseguenza, il bonifico disposto da [OSCURATO:PERSONA] non può essere annoverato tra i redditi diversi in quanto essi si realizzano attraverso la semplice gestione di partecipazioni, senza l’intervento di una serie di operazioni societarie tendenti a creare valori fittizi. Al contrario, i proventi in discorso, derivando dall’impiego di capitali immessi dai fratelli Conte nella [OSCURATO:PERSONA] e nella [OSCURATO:SOCIETA], debbono essere considerati, appunto, redditi di capitale, imponibile nell’anno in cui è stato effettuato, come prevede l’art. 44, comma 1, del dpr n. 917/1986.»; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 18719/2014 Numero sezionale 2015/2022 5. il contribuente ricorre, con due motivi, per la cassazione Numero di raccolta generale 18877/2022Data pubblicazione 10/06/2022 della sentenza di appello; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso [«Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 44 del d.p.r. 22/12/1986 n. 917, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.»], con riferimento alla ripresa sub (a) (di cui al p. 3 del “Rilevato che”), il ricorrente assume che si trattava di bonifici mensili disposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (la quale si era accollata il debito della [OSCURATO:SOCIETA].), nel corso del 2004, a titolo di pagamento rateale dell’utile di esercizio chiuso al 05/12/2002 conseguito da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., della quale erano soci al cinquanta per cento ciascuno i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tanto premesso, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere rilevato che detti importi erano privi di rilevanza fiscale, nel 2004, sia perché avrebbero dovuto essere tassati per trasparenza, in capo ai soci, nel periodo di imposta nel quale erano maturati (2002), sia perché, all’epoca della tassazione (2004), il contribuente non era più socio della [OSCURATO:SOCIETA]., ed infine perché non esisteva il “disegno fraudolento” ipotizzato dal giudice di merito e il ricorrente non poteva essere ritenuto responsabile per il presunto (e mai dimostrato) inadempimento dei soci della [OSCURATO:SOCIETA]. dell’obbligo di pagare le imposte a loro carico; 2. con il secondo motivo [«Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 448, e degli artt. 44, 67 e 68 del d.p.r. 22/12/1986 n. 917, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.»], (di cui al p. 3 del “Rilevato che”), con riferimento alla ripresa sub (b), il ricorrente censura la sentenza impugnata che, quanto alla vendita di partecipazioni nelle società [OSCURATO:SOCIETA]., non ha rilevato che la cessione di partecipazioni da parte di persone fisiche è fonte di “redditi diversi” e non di “redditi F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 18719/2014 di capitale”, e che, nella specie, le cessioni avevano prodotto Numero sezionale 2015/2022Numero di raccolta generale 18877/2022 minusvalenze e non plusvalenze tassabili in quanto il prezzo di Data pubblicazione 10/06/2022 cessione era inferiore al prezzo di acquisto delle partecipazioni, come rivalutato ai sensi della legge n. 448 del 2001, con la precisazione che non esisteva alcun “disegno fraudolento” e che, sul valore rivalutato delle quote sociali, il contribuente aveva versato l’imposta sostitutiva del quattro per cento, per un totale di euro 54.100,00; 3. il primo motivo non è fondato; la tesi del ricorrente per cui gli importi versati dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che si era accollata la distribuzione degli utili (al 05/12/2002) della [OSCURATO:SOCIETA]. a favore dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non hanno rilievo fiscale e rappresentano una mera movimentazione finanziaria, collide coll’accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, di cui alla sentenza qui impugnata. Infatti, per la C.T.R., come dianzi accennato (cfr. p. 1), detti versamenti bancari non sono redditi di partecipazione (tassabili per trasparenza in capo ai soci), ma redditi di capitale (assoggettabili a imposizione ex art. 44, t.u.i.r.), frutto dell’iniziale investimento di denari (dei fratelli Conte) da cui è scaturita una fitta trama di operazioni societarie riconducibili a un disegno fraudolento; 4. il secondo motivo non è fondato; analogamente a quanto si è evidenziato per il primo motivo, anche questa doglianza poggia su aspetti meritali, e cioè che la cessione delle partecipazioni societarie nella [OSCURATO:SOCIETA]. e nella [OSCURATO:SOCIETA]., astrattamente riconducibile alla categoria dei “redditi diversi”, ha prodotto (per effetto della pregressa rivalutazione dei titoli) minusvalenze e non redditi di capitale tassabili, che non collimano con l’insindacabile accertamento di fatto del giudice tributario, che (come per la precedente ripresa) ha stabilito che si è al cospetto di redditi di capitale scaturiti dall’originario investimento F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 18719/2014 Numero sezionale 2015/2022 nummario dei fratelli Conte, dipanatosi in una congerie di Numero di raccolta generale 18877/2022Data pubblicazione 10/06/2022 operazioni societarie con matrice fraudolenta; 5. in conclusione, il ricorso deve essere rigettato; 6. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.600,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa