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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 37560/2021

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èt SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Lc) il 29 gennaio 1982; Lacce avverso la sentenza n. 932 della Corte di appello di del 12 ottobre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 12 ottobre 2020, la Corte d'appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Lecce del 14 marzo 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983 - convertito con legge n. 638 del 1983, modificato con dlgs. n. 211 del 1994 e, da ultimo, con dlgs n. 8 del 2016 - per avere, in qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]", con sede in Melissano, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, omesso il versamento all'Ente competente delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per gli importi di euro 29.348,74 nell'anno 2010, relativi ai mesi da luglio a dicembre, di euro 38.620,85 nell'anno 2011, relativi ai mesi da gennaio a dicembre, e di euro 20.030,18 nell'anno 2012, relativi ai mesi da gennaio a dicembre, con esclusione del solo mese di ottobre.

La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato a lui ascritto limitatamente alla mensilità di dicembre 2012, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; ha dichiarato, altresì, non doversi procedere in ordine alle mensilità da luglio 2010 a gennaio 2012, perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione e, confermando le ulteriori statuizioni, ha conseguentemente rideterminato la pena inflitta all'imputato in mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed euro 480,00 di multa.

Avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

Con un primo motivo di doglianza, si deducono la violazione degli artt. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983 - e successive modificazioni - 125 e 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in ordine alla prova della avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti da parte dell'imputato.

A parere della difesa, la Corte d'appello ha fondato il giudizio di penale responsabilità nei confronti del Palese sulla sola base della presentazione dei cosiddetti modelli DM 10, rovesciando indebitamente sulla difesa l'onere delta prova che spetta alla pubblica accusa.La difesa lamenta, infatti, che il modello DM 10 non rappresenti una prova diretta circa l'effettiva corresponsione della retribuzione ai lavoratori, essendo tale documento una mera ricognizione di debito e non, invece, un'univoca attestazione di avvenuto pagamento; pertanto, a parere della ricorrente difesa, la presentazione da parte dell'imputato dei modelli DM 10 si traduce in un mero elemento indiziario, incapace di costituire prova dell'avvenuta corresponsione degli emolumenti retributivi e di fondare, al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudizio di penale responsabilità circa il reato oggetto di contestazione, che, per la sua natura anche commissiva, richiede l'ulteriore prova dell'indebita appropriazione dei contributi dei dipendenti da parte dell'imputato.

Inoltre, la difesa, a sostegno dell'asserito mancato pagamento delle retribuzioni, richiama le testimonianze di alcuni lavoratori dipendenti della ditta in esame; costoro, esaminati in dibattimento, hanno chiarito che, per gravi ragioni economiche e commerciali, le retribuzioni venivano !orci pagate solo in parte rispetto a quanto pattuito e con grave ritardo.

Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano la violazione degli artt. 2 della legge n. 638 del 1983, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato.

La difesa rileva che, in ragione della grave situazione economica che ha riguardato la ditta legalmente rappresentata dall'imputato e della conseguente crisi di liquidità, che ha reso impossibile l'adempimento del pagamento delle ritenute previdenziali all'INPS, non sussiste in capo all'imputato neppure il dolo generico, che costituisce l'elemento soggettivo proprio dei reati contestati.

La difesa evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto da entrambi i giudici del merito, negli anni in contestazione l'imputato si trovava in una situazione di forza maggiore ai sensi dell'art. 45 cod. pen., essendo nell'impossibilità di uniformarsi alla legge per cause indipendenti alla sua volontà.

A sostegno dell'insussistenza della coscienza e della volontà dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in capo all'imputato, la difesa rileva come il periodo in contestazione sia limitato a soli tre anni, rispetto alla durata complessiva dell'attività d'impresa della "[OSCURATO:PERSONA]", circostanza che dimostrerebbe come tale omissione sia solo la ragionevole conseguenza di una grave contingenza economica.

Infine, la difesa censura l'apparenza della motivazione sentenza della Corte d'appello che, con evidente travisamento della prova, ha ignorato le specifiche risultanze processuali e probatorie, idonee a dimostrare l'insussistenza dell'elemento soggettivo, richiamate con le doglianze difensive in appello.

Con un terzo motivo di doglianza, si lamenta la violazione degli artt. 62- bis e 133 cod. pen. e il difetto di motivazione, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La difesa lamenta che la Corte territoriale abbia motivato il diniego delle attenuanti generiche limitandosi a richiamare apoditticamente i soli precedenti penali dell'imputato; la difesa censura, altresì, l'integrale mancanza di motivazione della sentenza impugnata, in relazione sia alle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen. che agli elementi evidenziati ai fini della richiesta della concessione delle attenuanti generiche, quali la leale collaborazione processuale dell'imputato e la limitata intensità del dolo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo di impugnazione - con cui si lamentano la violazione degli artt. 2, comma 1-bis del dIgs n. 463 del 1983, convertito con legge n. 638 del 1983, modificato con dlgs n. 211 del 1994 e, da ultimo, con dlgs n. 8 del 2016, 125 e 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in ordine alla prova della avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti da parte dell'imputato - è inammissibile per manifesta infondatezza.

La censura della difesa in ordine alla inidoneità probatoria del modello DM 10 circa l'effettivo pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, sul rilievo che tale documento rappresenti un mero elemento indiziario incapace di attestare l'avvenuta corresponsione, è inammissibile sia perché manifestamente infondata sia perché rappresenta la mera riproposizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado (ex plurimis: Sez.

U, n. 8825 del 27ottobre 2016).

La Corte d'appello, invero, in ordine alla prova della sussistenza oggettiva del reato contestato, ha osservato, con motivazione pienamente adeguata e logicamente coerente, come la presentazione dei modelli DM 10 costituisca attestazione, proveniente dall'imputato, del versamento mensile delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti; contrariamente a quanto lamentato dalla difesa, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM 10 è valutabile, in assenza di elementi di segno contrario, come prova della effettiva corresponsione degli emolumenti ai lavoratori per effetto della attestazione di avvenuta ricezione in via telematica dei modelli da parte dell'INPS e della testimonianza sul punto del funzionario accertatore (Sez. 3, n. 21619 del 14 aprile 2015).

Inoltre, è agevole anche osservare che la prova dell'effettivo pagamento delle retribuzioni ai lavoratori da parte dell'imputato, come motiva la Corte territoriale, non si fonda esclusivamente sulla presentazione dei modelli DM 10 ma essa è, altresì, basata su di un elemento logico di riscontro, consistente nella circostanza che i lavoratori dipendenti della impresa in esame hanno continuato a lavorare negli anni di vita imprenditoriale della stessa senza avanzare pretese sulle retribuzioni non corrisposte, fattore questo che induce a ritenere, come ulteriore logica conferma, veritiere le dichiarazioni dei modelli DM 10 presentati dall'imputato.

Tale motivazione della sentenza impugnata, oltre a essere esente da vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., risulta altresì coerente con gli insegnamenti di questa Corte, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, secondo cui i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi dì dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente (Sez. 3, n. 28672 del 24 settembre 2020; Sez. 3, n. 42715 del 28 giugno 2016).

L'ulteriore profilo della prima censura della difesa in ordine alla natura commissiva del reato oggetto di contestazione, che determinerebbe una fattispecie di appropriazione indebita, risulta parimenti manifestatamente infondata; la ricorrente difesa, infatti, non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata che, in relazione alla medesima doglianza sollevata con i motivi di appello, ha motivato la propria decisione in termini logicamente coerenti ed, altresì, conformi ai recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

Invero, la Corte d'appello ha evidenziato che, nel caso dell'omesso versamento delle trattenute previdenziali e assistenziali, non si versa in un'ipotesi di appropriazione indebita, in quanto titolare del rapporto contributivo non è il lavoratore dipendente ma direttamente il datore di lavoro, che è responsabile del versamento del contributo anche per la parte a carico del prestatore; pertanto, alla luce degli insegnamenti di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro è necessario e sufficiente il materiale esborso degli emolumenti dovuti ai lavoratori dipendenti a titolo di retribuzione, non anche la fisica esistenza delle corrispondenti somme trattenute e non versate; la somma "trattenuta" o "ritenuta" rimane sempre nella esclusiva disponibilità del "possessore", cioè del datore di lavoro, non soltanto perché non è mai stata materialmente versata al lavoratore, ma soprattutto in quanto mai potrebbe esserlo, avendo il dipendente soltanto il diritto di percepire la retribuzione al netto delle trattenute effettuate alla fonte dal datore di lavoro.

Le "trattenute", quindi, si risolvono, a ben vedere, in una operazione meramente contabile diretta a determinare l'importo della somma che il datore di lavoro è obbligato a versare, in base ad una norma di legge o avente forza di legge, alla scadenza pattuita in conseguenza della corresponsione della retribuzione (Sez. 3, n. 18503 del 10 dicembre 2014, dep. 05 maggio 2015).

Il secondo motivo di ricorso - con il quale si lamenta la violazione degli artt. 2 della

I. n. 638 del 1983 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato - è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità.

La doglianza è basata su censure apodittiche e formulate -in modo non specifico, in relazione alla ritenuta assenza del dolo generico in ragione della grave situazione economica, che ha interessato la ditta amministrata dall'imputato negli anni oggetto di contestazione, e della conseguente crisi di liquidità, che ha reso impossibile l'adempimento da parte del medesimo dell'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.

Tale censura, con cui la difesa lamenta la sussistenza nel caso di specie di una situazione di forza maggiore ai sensi dell'art. 45 cod. pen, è manifestamente infondata e totalmente sganciata dalla motivazione della sentenza impugnata, che la difesa non valuta neanche a fini di critica.

In species, la Corte d'appello ha ampiamente motivato l'infondatezza di tale tesi difensiva, richiamando gli insegnamenti di questa Corte, e ha evidenziato che non rileva, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti; la Corte territoriale ha osservato che lo stato di insolvenza non libera il datore di lavoro, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute all'Inps, così come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono parte, e anche il sopravvenuto fallimento non sarebbe sufficiente a scriminare il precedente omesso versamento delle ritenute, essendo onere del sostituto quello di ripartire le risorse esistenti all'atto di corresponsione delle retribuzioni in modo da poter adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò dovesse comportare l'impossibilità di pagare i compensi ai lavoratori dipendenti nel loro intero ammontare (Sez. 3, n. 43811 del 10 aprile 2017; Sez. 3, n. 141 del 17 gennaio 1996).

La Corte d'appello, in conformità agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, ha, dunque, motivato in maniera sufficiente e logicamente coerente circa la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato, quale dolo generico che risulta integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora ìl datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere conseguentemente il versamento delle ritenute all'erario (Sez. 3, n. 43811 del 10 aprile 2017).

A conferma di tale motivazione, infine, si ravvisa un recente orientamento di questa Corte, secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non può essere scriminato, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dalla scelta del datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice (Sez. 6, n. 23939 del 11 agosto 2020; Sez. 3, n. 36421 del 16 maggio 2019).

Il terzo motivo di doglianza - con cui si censura la violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. ed il difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile per genericità.Tale doglianza risulta basata su asserzioni puramente contestative e formulate in termini non specifici, in relazione alla lamentata esclusione delle attenuanti generiche da parte della Corte d'appello pugliese sulla base del solo richiamo ai precedenti penali dell'imputato.

La difesa non prospetta, con tale censura, alcun elemento concreto e specifico che sia idoneo a giustificare la concessione delle invocate attenuanti generiche, limitandosi a formulare asserzioni aspecifiche che rappresentano la mera ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado (ex plurimis: Sez.

U, n. 8825 del 27 ottobre 2016); in particolare la Corte territoriale ha motivato in maniera sufficiente e pienamente logica il diniego delle circostanze attenuanti generiche, con riferimento ai precedenti penali anche specifici dell'imputato, che ne lumeggiano negativamente la personalità, e ha evidenziato, altresì, che l'assenza di concreti e convincenti elementi suscettibili di favorevole valutazione giustificherebbe pienamente, anche se da sola considerata, il diniego delle attenuanti generiche.

È, altresì, opportuno ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'accertamento della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio discrezionale di fatto e può essere escluso dal giudide di merito con motivazione fondata sulla sola esistenza di talune ragioni ritenute decisive per la tenuta della propria decisione, di tal che la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria né manifestamente illogica, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 2, n. 14970 del 27 marzo 2020; Sez. 3, n. 28535 del 19 marzo 2014; Sez. 6, n. 34364 del 16 giugno 2010); come è, infatti, noto, il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato anche sull'apprezzamento di un singolo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che il giudice consideri prevalente rispetto agli altri, come la gravità del fatto e la serialità dei comportamenti, così da giustificare, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla personalità dell'imputato (ex plurimis: Sez. 2, n. 15970 del 27 marzo 2020).

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
èt SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Lc) il 29 gennaio 1982; Lacce avverso la sentenza n. 932 della Corte di appello di del 12 ottobre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 12 ottobre 2020, la Corte d'appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Lecce del 14 marzo 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983 - convertito con legge n. 638 del 1983, modificato con dlgs. n. 211 del 1994 e, da ultimo, con dlgs n. 8 del 2016 - per avere, in qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]", con sede in Melissano, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, omesso il versamento all'Ente competente delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per gli importi di euro 29.348,74 nell'anno 2010, relativi ai mesi da luglio a dicembre, di euro 38.620,85 nell'anno 2011, relativi ai mesi da gennaio a dicembre, e di euro 20.030,18 nell'anno 2012, relativi ai mesi da gennaio a dicembre, con esclusione del solo mese di ottobre. La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato a lui ascritto limitatamente alla mensilità di dicembre 2012, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; ha dichiarato, altresì, non doversi procedere in ordine alle mensilità da luglio 2010 a gennaio 2012, perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione e, confermando le ulteriori statuizioni, ha conseguentemente rideterminato la pena inflitta all'imputato in mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed euro 480,00 di multa. Avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. Con un primo motivo di doglianza, si deducono la violazione degli artt. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983 - e successive modificazioni - 125 e 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in ordine alla prova della avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti da parte dell'imputato. A parere della difesa, la Corte d'appello ha fondato il giudizio di penale responsabilità nei confronti del Palese sulla sola base della presentazione dei cosiddetti modelli DM 10, rovesciando indebitamente sulla difesa l'onere delta prova che spetta alla pubblica accusa.La difesa lamenta, infatti, che il modello DM 10 non rappresenti una prova diretta circa l'effettiva corresponsione della retribuzione ai lavoratori, essendo tale documento una mera ricognizione di debito e non, invece, un'univoca attestazione di avvenuto pagamento; pertanto, a parere della ricorrente difesa, la presentazione da parte dell'imputato dei modelli DM 10 si traduce in un mero elemento indiziario, incapace di costituire prova dell'avvenuta corresponsione degli emolumenti retributivi e di fondare, al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudizio di penale responsabilità circa il reato oggetto di contestazione, che, per la sua natura anche commissiva, richiede l'ulteriore prova dell'indebita appropriazione dei contributi dei dipendenti da parte dell'imputato. Inoltre, la difesa, a sostegno dell'asserito mancato pagamento delle retribuzioni, richiama le testimonianze di alcuni lavoratori dipendenti della ditta in esame; costoro, esaminati in dibattimento, hanno chiarito che, per gravi ragioni economiche e commerciali, le retribuzioni venivano !orci pagate solo in parte rispetto a quanto pattuito e con grave ritardo. Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano la violazione degli artt. 2 della legge n. 638 del 1983, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. La difesa rileva che, in ragione della grave situazione economica che ha riguardato la ditta legalmente rappresentata dall'imputato e della conseguente crisi di liquidità, che ha reso impossibile l'adempimento del pagamento delle ritenute previdenziali all'INPS, non sussiste in capo all'imputato neppure il dolo generico, che costituisce l'elemento soggettivo proprio dei reati contestati. La difesa evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto da entrambi i giudici del merito, negli anni in contestazione l'imputato si trovava in una situazione di forza maggiore ai sensi dell'art. 45 cod. pen., essendo nell'impossibilità di uniformarsi alla legge per cause indipendenti alla sua volontà. A sostegno dell'insussistenza della coscienza e della volontà dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in capo all'imputato, la difesa rileva come il periodo in contestazione sia limitato a soli tre anni, rispetto alla durata complessiva dell'attività d'impresa della "[OSCURATO:PERSONA]", circostanza che dimostrerebbe come tale omissione sia solo la ragionevole conseguenza di una grave contingenza economica. Infine, la difesa censura l'apparenza della motivazione sentenza della Corte d'appello che, con evidente travisamento della prova, ha ignorato le specifiche risultanze processuali e probatorie, idonee a dimostrare l'insussistenza dell'elemento soggettivo, richiamate con le doglianze difensive in appello. Con un terzo motivo di doglianza, si lamenta la violazione degli artt. 62- bis e 133 cod. pen. e il difetto di motivazione, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa lamenta che la Corte territoriale abbia motivato il diniego delle attenuanti generiche limitandosi a richiamare apoditticamente i soli precedenti penali dell'imputato; la difesa censura, altresì, l'integrale mancanza di motivazione della sentenza impugnata, in relazione sia alle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen. che agli elementi evidenziati ai fini della richiesta della concessione delle attenuanti generiche, quali la leale collaborazione processuale dell'imputato e la limitata intensità del dolo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di impugnazione - con cui si lamentano la violazione degli artt. 2, comma 1-bis del dIgs n. 463 del 1983, convertito con legge n. 638 del 1983, modificato con dlgs n. 211 del 1994 e, da ultimo, con dlgs n. 8 del 2016, 125 e 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in ordine alla prova della avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti da parte dell'imputato - è inammissibile per manifesta infondatezza. La censura della difesa in ordine alla inidoneità probatoria del modello DM 10 circa l'effettivo pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, sul rilievo che tale documento rappresenti un mero elemento indiziario incapace di attestare l'avvenuta corresponsione, è inammissibile sia perché manifestamente infondata sia perché rappresenta la mera riproposizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado (ex plurimis: Sez. U, n. 8825 del 27ottobre 2016). La Corte d'appello, invero, in ordine alla prova della sussistenza oggettiva del reato contestato, ha osservato, con motivazione pienamente adeguata e logicamente coerente, come la presentazione dei modelli DM 10 costituisca attestazione, proveniente dall'imputato, del versamento mensile delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti; contrariamente a quanto lamentato dalla difesa, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM 10 è valutabile, in assenza di elementi di segno contrario, come prova della effettiva corresponsione degli emolumenti ai lavoratori per effetto della attestazione di avvenuta ricezione in via telematica dei modelli da parte dell'INPS e della testimonianza sul punto del funzionario accertatore (Sez. 3, n. 21619 del 14 aprile 2015). Inoltre, è agevole anche osservare che la prova dell'effettivo pagamento delle retribuzioni ai lavoratori da parte dell'imputato, come motiva la Corte territoriale, non si fonda esclusivamente sulla presentazione dei modelli DM 10 ma essa è, altresì, basata su di un elemento logico di riscontro, consistente nella circostanza che i lavoratori dipendenti della impresa in esame hanno continuato a lavorare negli anni di vita imprenditoriale della stessa senza avanzare pretese sulle retribuzioni non corrisposte, fattore questo che induce a ritenere, come ulteriore logica conferma, veritiere le dichiarazioni dei modelli DM 10 presentati dall'imputato. Tale motivazione della sentenza impugnata, oltre a essere esente da vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., risulta altresì coerente con gli insegnamenti di questa Corte, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, secondo cui i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi dì dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente (Sez. 3, n. 28672 del 24 settembre 2020; Sez. 3, n. 42715 del 28 giugno 2016). L'ulteriore profilo della prima censura della difesa in ordine alla natura commissiva del reato oggetto di contestazione, che determinerebbe una fattispecie di appropriazione indebita, risulta parimenti manifestatamente infondata; la ricorrente difesa, infatti, non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata che, in relazione alla medesima doglianza sollevata con i motivi di appello, ha motivato la propria decisione in termini logicamente coerenti ed, altresì, conformi ai recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Invero, la Corte d'appello ha evidenziato che, nel caso dell'omesso versamento delle trattenute previdenziali e assistenziali, non si versa in un'ipotesi di appropriazione indebita, in quanto titolare del rapporto contributivo non è il lavoratore dipendente ma direttamente il datore di lavoro, che è responsabile del versamento del contributo anche per la parte a carico del prestatore; pertanto, alla luce degli insegnamenti di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro è necessario e sufficiente il materiale esborso degli emolumenti dovuti ai lavoratori dipendenti a titolo di retribuzione, non anche la fisica esistenza delle corrispondenti somme trattenute e non versate; la somma "trattenuta" o "ritenuta" rimane sempre nella esclusiva disponibilità del "possessore", cioè del datore di lavoro, non soltanto perché non è mai stata materialmente versata al lavoratore, ma soprattutto in quanto mai potrebbe esserlo, avendo il dipendente soltanto il diritto di percepire la retribuzione al netto delle trattenute effettuate alla fonte dal datore di lavoro. Le "trattenute", quindi, si risolvono, a ben vedere, in una operazione meramente contabile diretta a determinare l'importo della somma che il datore di lavoro è obbligato a versare, in base ad una norma di legge o avente forza di legge, alla scadenza pattuita in conseguenza della corresponsione della retribuzione (Sez. 3, n. 18503 del 10 dicembre 2014, dep. 05 maggio 2015). Il secondo motivo di ricorso - con il quale si lamenta la violazione degli artt. 2 della I. n. 638 del 1983 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato - è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. La doglianza è basata su censure apodittiche e formulate -in modo non specifico, in relazione alla ritenuta assenza del dolo generico in ragione della grave situazione economica, che ha interessato la ditta amministrata dall'imputato negli anni oggetto di contestazione, e della conseguente crisi di liquidità, che ha reso impossibile l'adempimento da parte del medesimo dell'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. Tale censura, con cui la difesa lamenta la sussistenza nel caso di specie di una situazione di forza maggiore ai sensi dell'art. 45 cod. pen, è manifestamente infondata e totalmente sganciata dalla motivazione della sentenza impugnata, che la difesa non valuta neanche a fini di critica. In species, la Corte d'appello ha ampiamente motivato l'infondatezza di tale tesi difensiva, richiamando gli insegnamenti di questa Corte, e ha evidenziato che non rileva, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti; la Corte territoriale ha osservato che lo stato di insolvenza non libera il datore di lavoro, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute all'Inps, così come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono parte, e anche il sopravvenuto fallimento non sarebbe sufficiente a scriminare il precedente omesso versamento delle ritenute, essendo onere del sostituto quello di ripartire le risorse esistenti all'atto di corresponsione delle retribuzioni in modo da poter adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò dovesse comportare l'impossibilità di pagare i compensi ai lavoratori dipendenti nel loro intero ammontare (Sez. 3, n. 43811 del 10 aprile 2017; Sez. 3, n. 141 del 17 gennaio 1996). La Corte d'appello, in conformità agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, ha, dunque, motivato in maniera sufficiente e logicamente coerente circa la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato, quale dolo generico che risulta integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora ìl datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere conseguentemente il versamento delle ritenute all'erario (Sez. 3, n. 43811 del 10 aprile 2017). A conferma di tale motivazione, infine, si ravvisa un recente orientamento di questa Corte, secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non può essere scriminato, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dalla scelta del datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice (Sez. 6, n. 23939 del 11 agosto 2020; Sez. 3, n. 36421 del 16 maggio 2019). Il terzo motivo di doglianza - con cui si censura la violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. ed il difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile per genericità.Tale doglianza risulta basata su asserzioni puramente contestative e formulate in termini non specifici, in relazione alla lamentata esclusione delle attenuanti generiche da parte della Corte d'appello pugliese sulla base del solo richiamo ai precedenti penali dell'imputato. La difesa non prospetta, con tale censura, alcun elemento concreto e specifico che sia idoneo a giustificare la concessione delle invocate attenuanti generiche, limitandosi a formulare asserzioni aspecifiche che rappresentano la mera ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado (ex plurimis: Sez. U, n. 8825 del 27 ottobre 2016); in particolare la Corte territoriale ha motivato in maniera sufficiente e pienamente logica il diniego delle circostanze attenuanti generiche, con riferimento ai precedenti penali anche specifici dell'imputato, che ne lumeggiano negativamente la personalità, e ha evidenziato, altresì, che l'assenza di concreti e convincenti elementi suscettibili di favorevole valutazione giustificherebbe pienamente, anche se da sola considerata, il diniego delle attenuanti generiche. È, altresì, opportuno ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'accertamento della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio discrezionale di fatto e può essere escluso dal giudide di merito con motivazione fondata sulla sola esistenza di talune ragioni ritenute decisive per la tenuta della propria decisione, di tal che la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria né manifestamente illogica, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 2, n. 14970 del 27 marzo 2020; Sez. 3, n. 28535 del 19 marzo 2014; Sez. 6, n. 34364 del 16 giugno 2010); come è, infatti, noto, il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato anche sull'apprezzamento di un singolo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che il giudice consideri prevalente rispetto agli altri, come la gravità del fatto e la serialità dei comportamenti, così da giustificare, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla personalità dell'imputato (ex plurimis: Sez. 2, n. 15970 del 27 marzo 2020). Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e c
Decreto Cassazione n. 37560/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris