Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 226/1975
ECLI:IT:COST:1975:226
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento civile promosso da [OSCURATO:PERSONA] e
[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Torino, con citazione 26
giugno 1972, il pretore di Torino ha sollevato, di ufficio, con
ordinanza 17 dicembre 1972, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 313, secondo comma, del codice di procedura civile in
riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 163 del
27 giugno 1973.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le
parti.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale,
con atto del 15 marzo 1973, ha chiesto che la questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata irrilevante ovvero infondata.
:
1. - Con l'ordinanza di rimessione il pretore di Torino ritiene che
sia in contrasto con il diritto alla difesa, garantito dall'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, l'art. 313, comma secondo, del
codice di procedura civile, secondo cui tra il giorno della
notificazione e quello della comparizione debbono intercorrere almeno
tre giorni se la notificazione avviene nella circoscrizione del giudice
adito.
Il termine, secondo il pretore, sarebbe "incongruo, inadeguato e
irrazionale", in quanto, nonostante che gli artt. 183 e 184 cod. proc.
civ., modificati dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, abbiano attenuato
il principio delle preclusioni esistenti nel testo originario, tuttavia
permarrebbe la impossibilità materiale di predisporre, entro il
termine di comparizione, un'appropriata difesa, munirsi di un
difensore, proporre nella comparsa di risposta una domanda
riconvenzionale, chiedere la chiamata in causa di terzi. La prassi
formatasi di consentire un termine per costituirsi a mezzo di un
difensore sarebbe "irregolare se non illegittima".
Il difensore dell'Amministrazione ha eccepito la irrilevanza della
questione o, comunque, la infondatezza di essa.
2. - La questione è irrilevante.
Il Comune di Torino si costituì nel giorno fissato per la
comparizione nella citazione notificatagli a norma dell'art.313,
secondo comma, cod. proc. civ., nel rispetto del termine di tre giorni
liberi. E in udienza propose oralmente, a verbale - come, secondo la
costante giurisprudenza, gli ha consentito dalla legge - la domanda di
chiamata in causa del garante, a norma dell'art. 106 cod. proc. civ.,
chiedendo al pretore la concessione del termine per provvedere a tale
adempimento.
Il pretore, all'udienza del 10 luglio 1972, rinviò "la causa per
la chiamata del terzo all'udienza del 20 novembre 1972".
Pertanto, l'asserita brevità del termine previsto dall'articolo
313, secondo comma, cod. proc. civ., che ha riferimento alla citazione
per comparire davanti al pretore, non ha avuto alcuna influenza sulla
chiamata in causa del terzo, né potrebbe incidere sulle ulteriori
difese nel corso del procedimento.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 313, secondo comma, del codice di
procedura civile, sollevata dal pretore di Torino con ordinanza 17
dicembre 1972, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, della
Costituzione.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo
della Consulta, l'8 luglio 1975.
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere