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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 226/1975

ECLI:IT:COST:1975:226
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso del procedimento civile promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Torino, con citazione 26 giugno 1972, il pretore di Torino ha sollevato, di ufficio, con ordinanza 17 dicembre 1972, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, secondo comma, del codice di procedura civile in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 163 del 27 giugno 1973.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, con atto del 15 marzo 1973, ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata irrilevante ovvero infondata. :

1. - Con l'ordinanza di rimessione il pretore di Torino ritiene che sia in contrasto con il diritto alla difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 313, comma secondo, del codice di procedura civile, secondo cui tra il giorno della notificazione e quello della comparizione debbono intercorrere almeno tre giorni se la notificazione avviene nella circoscrizione del giudice adito.

Il termine, secondo il pretore, sarebbe "incongruo, inadeguato e irrazionale", in quanto, nonostante che gli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., modificati dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, abbiano attenuato il principio delle preclusioni esistenti nel testo originario, tuttavia permarrebbe la impossibilità materiale di predisporre, entro il termine di comparizione, un'appropriata difesa, munirsi di un difensore, proporre nella comparsa di risposta una domanda riconvenzionale, chiedere la chiamata in causa di terzi.

La prassi formatasi di consentire un termine per costituirsi a mezzo di un difensore sarebbe "irregolare se non illegittima".

Il difensore dell'Amministrazione ha eccepito la irrilevanza della questione o, comunque, la infondatezza di essa.

2. - La questione è irrilevante.

Il Comune di Torino si costituì nel giorno fissato per la comparizione nella citazione notificatagli a norma dell'art.313, secondo comma, cod. proc. civ., nel rispetto del termine di tre giorni liberi.

E in udienza propose oralmente, a verbale - come, secondo la costante giurisprudenza, gli ha consentito dalla legge - la domanda di chiamata in causa del garante, a norma dell'art. 106 cod. proc. civ., chiedendo al pretore la concessione del termine per provvedere a tale adempimento.

Il pretore, all'udienza del 10 luglio 1972, rinviò "la causa per la chiamata del terzo all'udienza del 20 novembre 1972".

Pertanto, l'asserita brevità del termine previsto dall'articolo 313, secondo comma, cod. proc. civ., che ha riferimento alla citazione per comparire davanti al pretore, non ha avuto alcuna influenza sulla chiamata in causa del terzo, né potrebbe incidere sulle ulteriori difese nel corso del procedimento.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata dal pretore di Torino con ordinanza 17 dicembre 1972, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso del procedimento civile promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Torino, con citazione 26 giugno 1972, il pretore di Torino ha sollevato, di ufficio, con ordinanza 17 dicembre 1972, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, secondo comma, del codice di procedura civile in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 163 del 27 giugno 1973. Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, con atto del 15 marzo 1973, ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata irrilevante ovvero infondata. : 1. - Con l'ordinanza di rimessione il pretore di Torino ritiene che sia in contrasto con il diritto alla difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 313, comma secondo, del codice di procedura civile, secondo cui tra il giorno della notificazione e quello della comparizione debbono intercorrere almeno tre giorni se la notificazione avviene nella circoscrizione del giudice adito. Il termine, secondo il pretore, sarebbe "incongruo, inadeguato e irrazionale", in quanto, nonostante che gli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., modificati dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, abbiano attenuato il principio delle preclusioni esistenti nel testo originario, tuttavia permarrebbe la impossibilità materiale di predisporre, entro il termine di comparizione, un'appropriata difesa, munirsi di un difensore, proporre nella comparsa di risposta una domanda riconvenzionale, chiedere la chiamata in causa di terzi. La prassi formatasi di consentire un termine per costituirsi a mezzo di un difensore sarebbe "irregolare se non illegittima". Il difensore dell'Amministrazione ha eccepito la irrilevanza della questione o, comunque, la infondatezza di essa. 2. - La questione è irrilevante. Il Comune di Torino si costituì nel giorno fissato per la comparizione nella citazione notificatagli a norma dell'art.313, secondo comma, cod. proc. civ., nel rispetto del termine di tre giorni liberi. E in udienza propose oralmente, a verbale - come, secondo la costante giurisprudenza, gli ha consentito dalla legge - la domanda di chiamata in causa del garante, a norma dell'art. 106 cod. proc. civ., chiedendo al pretore la concessione del termine per provvedere a tale adempimento. Il pretore, all'udienza del 10 luglio 1972, rinviò "la causa per la chiamata del terzo all'udienza del 20 novembre 1972". Pertanto, l'asserita brevità del termine previsto dall'articolo 313, secondo comma, cod. proc. civ., che ha riferimento alla citazione per comparire davanti al pretore, non ha avuto alcuna influenza sulla chiamata in causa del terzo, né potrebbe incidere sulle ulteriori difese nel corso del procedimento. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata dal pretore di Torino con ordinanza 17 dicembre 1972, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione. Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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