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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 dicembre 2022

Cassazione n. 32472/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/04/2.0 0A-- avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza, emessa in data 23 dicembre 2022, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bolzano ha convalidato il decreto del Questore della Provincia di Bolzano, emesso in data 16/12/2022 e notificato in data 21/12/2022, ore 10,00, con il quale si vietava al Della Valle di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (hockey) con previsione di obbligo di presentazione.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e ne ha chiesto l'annullamento deducendo tre motivi di ricorso. - Omessa motivazione in merito alle ragioni di necessità e urgenza che giustificano l'adozione della misura. - Violazione e falsa applicazione della legge 13 dicembre 1989 n. 401, art. 6, comma 3 e successive modificazioni e dell'art. 178 lett. c) c.p.p., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, e ciò in quanto la notifica del provvedimento questorile è avvenuta il 21 dicembre 2022 ore 10,00 e il provvedimento di convalida è del 23 dicembre 2022, depositato in cancelleria senza indicazione di orario. - Violazione di legge in relazione all'art. 6 comma 2 bis della legge 401 del 1989, mancata indicazione nel provvedimento del questore della facoltà di presentare memorie.

Violazione del diritto di difesa.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il terzo motivo di ricorso, di carattere assorbente rispetto agli altri, è fondato.

Risulta dagli atti che il provvedimento del questore di I3olzano, emesso in data 16 dicembre 2022, con cui vietava al ricorrente l'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (hockey) con previsione di obbligo di presentazione, è privo dell'avviso circa la facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, il che, come già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, determina una nullità di ordine generale, ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 48201 del 25/09/2019, Mendola, Rv. 277364 - 01; Sez. 3, n. 111 51 del 17/12/2008, Marchesini e altro, Rv. 242987).

Inoltre, come emerge dagli atti, la notifica del provvedimento del Questore a [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta il 21 dicembre 2022, ore 10,00, mentre la convalida del G.I.P. reca la data del 23 dicembre 2022 senza indicazione dell'orario.

Con la sentenza n. 144 del 23 maggio 1997, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989 nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del questore contenesse l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari.

Il comma 2-bis veniva pertanto successivamente introdotto dal D.L. 20 agosto 2001, n. 336 convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 2001, n. 377.

Si è così stabilito che, nella fase di convalida del provvedimento questorile, debba instaurarsi un contraddittorio, seppure meramente cartolare, che consenta all'interessato di esaminare la documentazione trasmessa al G.I.P. per la convalida ed interloquire mediante memorie e deduzioni.

Da cui l'affermazione che la mancata indicazione nel provvedimento dell'avviso della facoltà di presentare memorie costituisca causa di nullità del provvedimento di convalida.

5. La rilevata lesione del diritto della difesa, non risultando dagli atti che il ricorrente avesse esercitato il diritto di difesa, presentando memorie, comporta, dunque, l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento, stante la natura procedurale del vizio rilevato, che travolge l'atto senza alcuna possibilità di riviviscenza e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento del Questore, limitatamente all'obbligo di presentazione (Sez. 3, n. 8678 del 4/2/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266769; Sez. 3, n. 15089 del 27/112016, D'Urso, ftv. 266632; Sez. 3, n. 21788 del 16/2/2011, Trentacoste, Rv. 250372, richiamata anche da Sez.

F, n. 41668 del 27/8/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257350; Sez. 3, n. 21344 del 15/4/2010, Petrella, Rv. 247275; Sez. 3, n. 20776 del 15/4/2010, Marcassoli, Rv. 247182, cit.).

Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Bolzano del 16/12/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/04/2.0 0A-- avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza, emessa in data 23 dicembre 2022, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bolzano ha convalidato il decreto del Questore della Provincia di Bolzano, emesso in data 16/12/2022 e notificato in data 21/12/2022, ore 10,00, con il quale si vietava al Della Valle di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (hockey) con previsione di obbligo di presentazione. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e ne ha chiesto l'annullamento deducendo tre motivi di ricorso. - Omessa motivazione in merito alle ragioni di necessità e urgenza che giustificano l'adozione della misura. - Violazione e falsa applicazione della legge 13 dicembre 1989 n. 401, art. 6, comma 3 e successive modificazioni e dell'art. 178 lett. c) c.p.p., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, e ciò in quanto la notifica del provvedimento questorile è avvenuta il 21 dicembre 2022 ore 10,00 e il provvedimento di convalida è del 23 dicembre 2022, depositato in cancelleria senza indicazione di orario. - Violazione di legge in relazione all'art. 6 comma 2 bis della legge 401 del 1989, mancata indicazione nel provvedimento del questore della facoltà di presentare memorie. Violazione del diritto di difesa. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il terzo motivo di ricorso, di carattere assorbente rispetto agli altri, è fondato. Risulta dagli atti che il provvedimento del questore di I3olzano, emesso in data 16 dicembre 2022, con cui vietava al ricorrente l'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (hockey) con previsione di obbligo di presentazione, è privo dell'avviso circa la facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, il che, come già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, determina una nullità di ordine generale, ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 48201 del 25/09/2019, Mendola, Rv. 277364 - 01; Sez. 3, n. 111 51 del 17/12/2008, Marchesini e altro, Rv. 242987). Inoltre, come emerge dagli atti, la notifica del provvedimento del Questore a [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta il 21 dicembre 2022, ore 10,00, mentre la convalida del G.I.P. reca la data del 23 dicembre 2022 senza indicazione dell'orario. Con la sentenza n. 144 del 23 maggio 1997, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989 nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del questore contenesse l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari. Il comma 2-bis veniva pertanto successivamente introdotto dal D.L. 20 agosto 2001, n. 336 convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 2001, n. 377. Si è così stabilito che, nella fase di convalida del provvedimento questorile, debba instaurarsi un contraddittorio, seppure meramente cartolare, che consenta all'interessato di esaminare la documentazione trasmessa al G.I.P. per la convalida ed interloquire mediante memorie e deduzioni. Da cui l'affermazione che la mancata indicazione nel provvedimento dell'avviso della facoltà di presentare memorie costituisca causa di nullità del provvedimento di convalida. 5. La rilevata lesione del diritto della difesa, non risultando dagli atti che il ricorrente avesse esercitato il diritto di difesa, presentando memorie, comporta, dunque, l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento, stante la natura procedurale del vizio rilevato, che travolge l'atto senza alcuna possibilità di riviviscenza e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento del Questore, limitatamente all'obbligo di presentazione (Sez. 3, n. 8678 del 4/2/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266769; Sez. 3, n. 15089 del 27/112016, D'Urso, ftv. 266632; Sez. 3, n. 21788 del 16/2/2011, Trentacoste, Rv. 250372, richiamata anche da Sez. F, n. 41668 del 27/8/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257350; Sez. 3, n. 21344 del 15/4/2010, Petrella, Rv. 247275; Sez. 3, n. 20776 del 15/4/2010, Marcassoli, Rv. 247182, cit.). Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Bolzano del 16/12/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente
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